• Non ci sono risultati.

L’esercizio dell’iniziativa per la costituzione della RSU

Disciplina della elezione della RSU di Barbara de Mozzi

1.4. L’esercizio dell’iniziativa per la costituzione della RSU

Dalle disposizioni in commento (e dal punto 1 della sezione II, parte II) si evince che i sindacati mantengono la piena disponibilità dell’iniziativa elettorale, garantendosi l’accesso in azienda a prescindere dall’esplicita “richiesta” dei lavoratori, cui spetta solamente la scelta, tra una rosa di candidati indicati dalle organizzazioni.

È ben vero che i lavoratori potrebbero astenersi dal voto; e tuttavia, da un lato, in caso di mancato raggiungimento del quorum la Commissione e le organizzazioni sindacali potrebbero ugualmente ritenere valide le elezioni; dall’altro, l’argomento secondo cui l’astensione dal voto potrebbe, in astratto, impedire la nascita della RSU non sembra sufficiente per affermare che i lavoratori, partecipando al voto, assumano invece, con ciò solo, quella

6 Trib. Milano 27 luglio 2005, in D&L, 2005, n. 4, 725.

7

Così anche F. SANTINI, Le rappresentanze sindacali unitarie. Strutture e funzioni, Giappichelli, 2012, 90.

8 P.BELLOCCHI, Libertà e pluralismo sindacale, Cedam, 1998, 97.

9 Cfr., anche per riferimenti, M.P.MONACO, Modelli di rappresentanza e contratto collettivo, Giuffrè, 2003, 132; E. MANGANIELLO, Verso l’istituzionalizzazione della rappresentanza

sindacale: la disciplina negoziale delle rappresentanze sindacali unitarie, in RIDL, 1997,

Disciplina della elezione della RSU 109

«esclusiva, volontaria iniziativa»10 richiesta dall’art. 19 Stat. lav. per la costituzione dell’organismo di rappresentanza11

.

Non è, in definitiva, possibile – secondo l’opinione cui si ritiene di aderire – identificare la RSU (costituita ad iniziativa sindacale) nella «Rsa unitaria dei sindacati aderenti all’accordo» (essendo la RSA costituita, necessariamente, ad iniziativa dei lavoratori).

La stessa Corte di legittimità, implicitamente, accoglie tale ricostruzione, laddove riconosce una netta divisione dei piani regolatori, tra RSA e RSU, tale da precludere l’applicazione analogica alla RSU della disciplina dettata in tema di RSA12: quello prefigurato (prima dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, e oggi) dall’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 è, dunque un sistema di rappresentanza alternativo a quello legale, fondato sul riconoscimento della controparte imprenditoriale; il quale, naturalmente, non intacca la libertà dei lavoratori di costituire RSA (dotate di non riducibili prerogative, ex art. 19 Stat. lav.) nell’ambito dei sindacati estranei all’accordo interconfederale, nonché di costituire associazioni sui luoghi di lavoro ex art. 14 Stat. lav.

A venire in luce è, semmai, la debolezza della scelta statutaria di tutelare la libertà sindacale in azienda unicamente nei confronti dell’imprenditore (come “libertà da”)13

, senza porsi il problema di definire la posizione dei rappresentanti nei confronti dei lavoratori, ovvero del sindacato, libero, quest’ultimo di rifiutare «di recepire, nel proprio seno, la costituenda rappresentanza aziendale»14 e di optare per un modello alternativo, la RSU, di derivazione negoziale.

Si segnala, peraltro, che significativa parte della dottrina15, aderendo alla tesi contraria, configura la RSU proprio come RSA unitaria dei sindacati aderenti agli accordi istitutivi.

10 C. cost. n. 54/1974.

11 Contra, E. GHERA, La riforma della rappresentanza sindacale nel protocollo di luglio e

nell’accordo interconfederale del 20.12.1993, in E.GHERA, P.BOZZAO, La rappresentanza

sindacale nei luoghi di lavoro 1970-1993, Sipi, 1994, 27.

12 Cass. n. 5765/2002; Cass. n. 1892/2005; ma si veda, per una diversa impostazione, Cass. n. 16981/2013.

13

M.D’ANTONA, Diritti sindacali e diritti del sindacato: il titolo III dello statuto dei diritti

dei lavoratori rivisitato, in LD, 1990, 247.

14 Cass., sez. un., 8 settembre 1981, n. 5057, in MGL,1981, 556; Trib. Ravenna 27 luglio 2005, in GC, 2006, n. 1, I, 195.

15 E. GHERA, op. cit., 24; P.BELLOCCHI, Rappresentanza e diritti sindacali in azienda, in

110 Barbara de Mozzi

PARTE SECONDA

Regolamentazione delle rappresentanze in azienda SEZIONE TERZA

Disciplina della elezione della r.s.u.

[...]

3. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.

Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia già regolato la materia in attuazione dell’Accordo del 20 dicembre 1993, dovrà regolare l’esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

[...]

2.1. L’identificazione dei lavoratori “in forza” alla data delle elezioni. I lavoratori “non standard”

Operai, impiegati e i quadri non in prova “in forza” all’unità produttiva alla data delle elezioni, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per la costituzione di RSU (in quanto candidati dai sindacati) salva la loro automatica decadenza dal mandato in caso di scadenza del termine, ovvero di risoluzione16 del rapporto di lavoro.

La disposizione in commento esplicitamente riconosce il diritto all’elettorato attivo ai lavoratori apprendisti. Diritto che, invero, poteva già precedentemente desumersi in via interpretativa17.

Viene, poi, esplicitamente riconosciuto il diritto all’elettorato attivo – anch’esso già desumibile in via interpretativa – anche ai lavoratori a tempo

16 CCNL 12 settembre 2008 per gli addetti all’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, art. 3, comma 6; accordo integrativo 6 giugno 1994 per la costituzione di RSU, stipulato tra Fim, Fiom, Uilm, Intersind.

17 I.INGLESE, Prime considerazioni sull’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, in MGL,

Disciplina della elezione della RSU 111

determinato (deve intendersi, non in prova) in forza all’unità produttiva al momento del voto e viene demandata, invece, (come già per il passato) alla contrattazione collettiva nazionale di categoria che non vi abbia già provveduto la disciplina relativa al riconoscimento, o no, a detti lavoratori dell’elettorato passivo18.

L’accordo non fa riferimento alle modalità di partecipazione alle elezioni della RSU dei restanti lavoratori “non standard”. Stante la genericità della disposizione in commento (riferita a tutti i lavoratori “in forza” all’unità produttiva) alla data delle elezioni, deve ritenersi in linea di principio esteso il diritto di partecipare all’elezione della RSU anche a detti lavoratori; così, ad esempio ai lavoratori in job sharing o a part-time. Non parrebbero, invece, titolati al voto i lavoratori intermittenti senza obbligo di risposta alla chiamata19, che non possono dirsi “in forza” nell’unità produttiva.

In linea generale, si deve osservare che i richiamati rapporti “non standard”, caratterizzati non solo, o non tanto dalla c.d. “flessibilità della prestazione”, ma anche – soprattutto – dalla “flessibilità dell’occupazione” e dunque dalla «temporaneità del rapporto e dell’impiego», «pongono problemi specifici di rappresentanza», e dunque richiederebbero «criteri organizzativi e forme di azione contrattuale almeno parzialmente diverse da quelle tipiche del lavoro

18 Rispetto alla omologa previsione dell’accordo interconfederale 20 dicembre1993 non viene, però, esplicitamente demandata alla contrattazione di categoria la introduzione di “limiti” specifici alla eleggibilità dei lavoratori a termine. Per la regolamentazione precedente della materia, si veda per esempio l’all. 4 al CCNL Metalmeccanici 20 gennaio 2008, che espressamente attribuisce l’elettorato passivo ai «lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi». Nel medesimo senso dispongono, a titolo esemplificativo, il CCNL Calzaturieri industria 14 giugno 2010, art. 11, l’accordo interconfederale 27 luglio 1994 per la costituzione di RSU, l’accordo interconfederale 29 marzo 1995, l’accordo integrativo 6 giugno 1994 per la costituzione di RSU, stipulato tra Fim, Fiom, Uilm e Intersind, il CCNL Gomma plastica 18 ottobre 2010, art. 60, che attribuisce l’elettorato passivo ai lavoratori a termine con contratto non inferiore a 9 mesi, oltre che ad apprendisti e lavoratori con contratto di inserimento lavorativo. Altri contratti prevedono poi la possibilità di affiancare alle RSU rappresentanti dei lavoratori stagionali o dei lavoratori occupati durante le punte di maggiore attività ricorrenti. Si veda in tal senso l’art. 6 TU 13 gennaio 2012 per la elezione della RSU nel settore dell’industria alimentare, l’art. 58 CCNL 25 luglio 2011 per i dipendenti dell’industria del tabacco. Cfr. Trib. Pavia 7 gennaio 2004, in OGL, 2004, 780. Cfr. anche L.BELLARDI, Assetti contrattuali e rappresentanze sindacali unitarie: il protocollo del

23 luglio 1993 e la sua applicazione nei CCNL dell’industria, in RGL, 1995, I, 344; M.

TIRABOSCHI, Lavoro atipico e rappresentanza degli interessi: spunti di una ricerca, in ADL,

1997, n. 4, 231.

112 Barbara de Mozzi

subordinato stabile» e cioè strutture di rappresentanza “specializzate” anche a livello aziendale20.

Il problema della rappresentanza sui luoghi di lavoro dei lavoratori “non standard” si pone, dunque «non in termini di mancanza di forme di organizzazione sindacale», quanto piuttosto «di adeguatezza e di efficienza dei criteri ai quali sono improntate quelle esistenti». E tuttavia non pare che, ad oggi, la contrattazione collettiva di categoria si sia fatta carico di tutelare, nell’ambito dell’organismo di rappresentanza unitario, la specificità di tali lavoratori.

Quanto ai lavoratori a domicilio, anch’essi devono ritenersi titolari dell’elettorato. Anch’essi partecipano, infatti, del medesimo interesse collettivo riconosciuto ai lavoratori “interni”21. Semmai, ciò che manca, anche per essi, è «la considerazione della possibile esistenza dell’interesse all’auto-organizzazione collettiva»22 ed in particolare la tutela di una loro distinta rappresentanza, nell’ambito dell’azienda committente, salvo le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva23.

Outline

Documenti correlati