Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU
PARTE SECONDA
1. Dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 al protocollo d’intesa 31 maggio 2013 passando per l’accordo interconfederale 28 giugno
4.1. Titolarità ed esercizio dei diritti di agibilità sindacale: due questioni ancora aperte
4.1.1. Segue: sulla contrapposizione tra dimensione plurisoggettiva e collegiale della RSU
Come si è anticipato, il TU non porta a soluzione la questione della esatta individuazione del soggetto che subentra alle RSA nella titolarità dei diritti sindacali. In ragione delle due anime contrapposte, elettiva ed associativa insieme, la disciplina delle RSU si presume resterà quindi oggetto di interpretazioni in bilico, che ruotano ora sulla natura sindacale, ovvero associativa, dell’organismo, ora invece sulla natura politico-generale, espressione della collettività dei lavoratori.
La stessa contrattazione collettiva finora, là dove ha recepito il modello contrattuale delle RSU, piuttosto che quello delle RSA, ha configurato talvolta la RSU in senso unitario, talaltra accentuando il pluralismo e la frammentazione dell’istituto.
Per quanto concerne la titolarità dei diritti di cui al titolo III Stat. lav., muovendo dalla valorizzazione della legittimazione democratico elettiva, parte della giurisprudenza ha riconosciuto negli organismi di rappresentanza unitari una «autonoma soggettività giuridica, del tutto staccata ed indipendente dalle organizzazioni sindacali che hanno partecipato»37 alla loro nomina, che consentirebbe di identificarli quali centro di imputazione giuridica dei diritti di agibilità sindacali “transitati” alla RSU in ragione dell’accordo interconfederale istitutivo38. Sia la lettera del testo dell’AI, sia la “logica
36 E.GRAGNOLI, Il sindacato in azienda, la titolarità dei diritti sindacali e la crisi del modello
dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, in ADL, 2012, n. 3, 605. 37 Trib. Milano 17 luglio 2001, in D&L, 2001, 938.
38 Nel senso di configurare la RSU come organismo unitario a funzionamento collegiale, cfr. Trib. Varese 25 maggio 1998, in OGL, 1998, 285; Trib. Busto Arsizio 31 agosto 1998, ivi,
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procedimentale” volta a ricostruire la volontà delle parti attraverso la “storia” della trattativa39, manifesterebbero la finalità condivisa delle parti stipulanti di superare con la costituzione delle RSU il carattere frammentario delle RSA40, con la conseguenza di escludere per «ciascuna componente della rappresentanza sindacale unitaria costituita a norma dell’art. 4 dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993» la possibilità di mantenere «identità propria e rapporto organico con la rispettiva associazione sindacale»41. Se per lo svolgimento dell’attività negoziale – almeno in linea teorica – le posizioni dei componenti delle RSU non possono che ricongiungersi su base unitaria, essendovi in tal senso anche una previsione espressa42, continuano i giudici, la gestione in forma unitaria dovrebbe presiedere allo svolgimento anche di quelle funzioni che comportano il subentro dei componenti della RSU nella titolarità dei diritti delle RSA, nelle forme di un esercizio «per così dire accorpato dei diritti sindacali»43. Così come, in altre parole, titolare del diritto di affissione, come dei diritti ai locali e ai permessi, ecc. era la RSA, a seguito del trasferimento dovrà ritenersi titolare dei medesimi la RSU in quanto tale44, non le organizzazioni sindacali – nell’ambito delle quali la stessa viene costituita, ovvero delle quali fanno parte i singoli membri eletti nella RSU – e tanto meno i singoli membri45.
Pur non volendo negare qualsiasi rilevanza al metodo elettivo universalistico, non si può d’altro canto che escluderne il valore totalizzante e l’idoneità a mettere in dubbio la dimensione associativa/pluralista delle RSU.
1998, 565; Trib. Varese 16 settembre 1998, ivi, 1998, 559; Pret. Milano 8 gennaio 1999, ivi, 1999, 1; Trib. Vicenza 30 ottobre 2000, n. 322, in ADL, 2001, n. 1, 334 ; Trib. Crema 30 marzo 2001, in OGL, 2001, 1; Trib. Piacenza 13 dicembre 2006, in ADL, 2007, n. 3, 798.
39 Cass. 5 maggio 2003, n. 6821, in MGL, 2003, n. 7, 506, evidenzia come l’accordo interconfederale del 1993 abbia perseguito una politica unitaria e che soluzioni in favore dell’autonomia delle singole componenti all’interno delle RSU avrebbero determinato una frammentazione inammissibile.
40
G.PERONE, op. cit., 23.
41 Trib. Nola 10 luglio 2001, in RIDL, 2002, n. 4, II, 730; Trib. Milano 21 febbraio 1998, in
MGL, 1998, 397.
42 Così Trib. Milano 27 aprile 2006, in ADL, 2007, n. 2, II, 483; Trib. Milano 4 dicembre 2000, in OGL, 2001, 917.
43 R.DE LUCA TAMAJO, Le “ricadute” del referendum modificativo dell’art. 19 l. n. 300/1970,
in DRI, 1996, n. 2, 91.
44
Trib. Santa Maria Capua Vetere 4 ottobre 2011.
45 Secondo Pret. Milano 7 aprile 1995, in LG, 1996, 139, non è escluso però che «i poteri della rsa possano essere delegati a singoli suoi membri, come nell’ipotesi in cui la rsa decida di delegare la soluzione o la trattazione di alcune questioni ad una eventuale segreteria o decida di affidare ad un suo membro l’esecuzione di alcune deliberazioni, come ad esempio l’affissione di un manifesto in bacheca».
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Il metodo elettivo, anche se potenzialmente allusivo di un diverso assetto regolamentare, svolge in questo contesto una funzione che non va la di là della mera modalità di formazione della rappresentanza. Se l’Intesa Quadro sulle RSU precisa fin da principio il proprio oggetto che è la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie, laddove l’unità di azione perseguita «non incide in alcuna misura sulla salvaguardia dei valori fondamentali quali l’identità, la sovranità e la titolarità dei diritti delle singole Confederazioni Cgil, Cisl, Uil» (punto II), altra giurisprudenza conclude nel senso che non può «certamente negarsi che le rsu siano […] emanazione del sindacato stesso»46
da intendersi quale «organismo unitario rappresentativo della sigle sindacali presenti nell’unità produttiva»47
. In questa prospettiva, il sistema dei diritti delle RSU deve essere ricostruito in termini di «diritti e prerogative sindacali» propri del sindacato firmatario o aderente all’AI ed esercitati dapprima attraverso le RSA, poi, a seguito del “trasferimento”, dalle RSU. In altre parole, «ogni componente della rsu è titolare dei poteri ed ha il diritto di esercitare la funzione prevista dalla legge o dal ccnl»48, seppure non siano inquadrabili come patrimonio del singolo eletto in quanto tale ma del sindacato, che ne gode per il tramite del suo rappresentante. Si ricordi in tal senso la più precisa previsione operante nel settore pubblico laddove il trasferimento dei diritti viene riservato ai “componenti eletti” delle RSU. Proprio il “trasferimento” dei diritti dalle RSA alle RSU rafforza l’idea di una manovra di successione nella posizione dei due organismi.
Imporre d’altro canto ai soggetti collettivi di “investire” la propria rappresentatività nella rappresentanza unitaria si configura possibile solo ove, pur operando una ricezione di principi nuovi, salutati come correttivi in senso
46 Pret. Brescia 9 maggio 1997, in D&L, 1997, 763.
47 Trib. Monza 20 ottobre 2009, in RGL, 2010, n. 3, II, 540.
48 Riconosce in capo al singolo componente della RSU le integrali prerogative riconosciute alle RSA Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 19 aprile 1995, in D&L, 1995, 847; Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 28 marzo 1996, in RIDL, 1996, II, 671; Pret. Varese 30 novembre 1995, in MGL, 1996, n. 6, 689; Pret. Varese 14 febbraio 1997, in D&L, 1997, 507; Pret. Busto Arsizio 11 settembre 1997, ivi, 1998, 74; Pret. Milano 19 novembre 1998, ivi, 1999, 61; Pret. Milano 31 dicembre 1998, ivi, 1999, 305; Trib. Milano 26 febbraio 1999, in OGL, 1999, I, 12; Trib. Milano ord. 16 ottobre 1999 e Trib. Milano 9 dicembre 1999, in D&L, 2000, 112; Trib. Milano 27 marzo 2000, ivi, 2000, 679; Trib. Milano 4 dicembre 2000, cit., 916; Trib. Milano 11 dicembre 2000, in D&L, 2001, 98; Trib. Milano 11 maggio 2001, ivi, 2001, 636; Trib. Crema 8 febbraio 2001, ivi, 2001, 387; App. Roma 13 settembre 2001, ivi, 2001, 932; Trib. Monza 20 marzo 2001, ivi, 2001, 385; Trib. Nola 10 luglio 2001, cit.; Trib. Milano 14 giugno 2001, in OGL, 2001, 480; Trib. Monza 4 dicembre 2002, in D&L, 2003, 70; Trib. Milano 10 gennaio 2003, ivi, 2003, 307; Trib. Monza 26 febbraio 2013, in D&L, 2012, n. 4, 915; Cass. 1o febbraio 2005, n. 1892.
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democratico del sistema sindacale, venga salvaguardato il principio associativo quale criterio informatore del fenomeno collettivo49.
A fronte di dati testuali ancora incerti, al fine di garantire la piena attuazione del carattere della “unitarietà”, non come reductio ad unum strutturale e cogente ma quale criterio dinamico/funzionale, si continua a ritenere preferibile optare per una soluzione modulare, secondo cui prevale di volta in volta la natura unitaria e collegiale della RSU oppure l’autonomia delle singole componenti in considerazione delle funzioni esercitate, cercando di evitare soluzioni totalizzanti, così come suggerisce quella parte della giurisprudenza che non ha mancato di rilevare: «il titolo III della l. 20 maggio 1970, n. 300 nel regolare l’esercizio dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro riconosce ai dirigenti delle rappresentanze sindacali alcuni specifici diritti che fungono da prerogative della “persona” del sindacalista per consentire allo stesso di esercitare liberamente, ed al riparo da riprovevoli ritorsioni, la propria attività di proselitismo sindacale. In quest’ottica si giustificano le garanzie ed i diritti riconosciuti, appunto, ai “dirigenti” delle rsa dall’art. 22 in materia di trasferimenti (cui va assimilata la tutela attribuita agli stessi lavoratori dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 18 Stat. lav.) nonché gli artt. 23 e 24 in materia di permessi (retribuiti e non retribuiti). Lo stesso titolo III attribuisce poi nei luoghi di lavoro poteri e prerogative alle rsa nei casi in cui risultano coinvolti interessi della collettività dei lavoratori, chiamata ad esprimere la propria volontà attraverso gli strumenti di partecipazione democratica alla vita dell’impresa […]. Sono questi più specificamente i casi disciplinati dall’art. 20 in tema di indizione di assemblea, dall’art. 21 in tema di indizione di referendum ed, ancora, dall’art. 25 riguardante il diritto di affissione». In questi ambiti «i diritti e le prerogative vengono riconosciuti al sindacalista – non in funzione della sua “persona” ma – come rappresentante del “sindacato-organizzazione”50
e, cioè, come organo idoneo a rendere possibile l’esercizio di diritti a rilevanza collettiva», diritti in quanto tali ad esercizio necessariamente “collettivo” ovvero rimesso alla RSU unitariamente intesa.
Sebbene, si ammette, la validità di quest’ultima opzione interpretativa finisca con lo scontrarsi con interpretazioni giurisprudenziali connotate da una certa
49 G. FONTANA, La rappresentanza sindacale unitaria fra legittimazione elettiva e vincoli
associativi: un difficile compromesso, in LPA, 2001, n. 3-4, 598.
50 Cass. 26 febbraio 2002, n. 2855, in RIDL, 2002, n. 3, II, 504, cui è seguita Cass. 20 aprile 2002, n. 5765, in MGL, 2002, n. 11, 748.
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eterogeneità di vedute in ordine proprio alla collocazione dei singoli diritti sindacali51.
4.1.2. Sulla compatibilità tra l’art. 19 Stat. lav. e la disciplina contrattuale
Veniamo ora alla seconda questione.
A fronte dei punti di frizione tra la previsione dell’art. 19 Stat. lav. e la disciplina contrattuale, laddove la seconda ammette alla costituzione di RSU anche organizzazioni sindacali che non posseggono i requisiti per la costituzione di RSA e dunque per il godimento della legislazione di sostegno, la valorizzazione della natura collegiale dell’organismo unitario da un lato ed il riconoscimento che le organizzazioni sindacali hanno effettuato nei loro statuti delle RSU come propri organismi dall’altro, sono state le soluzioni con più frequenza sostenute per giustificare la fruizione dei diritti sindacali, ad esercizio sia esso individuale che collettivo, da parte di quei sindacati che seppure “entrati” nelle RSU non posseggono i requisiti previsti dalla disposizione statutaria52.
Sostenendo anche la pariteticità delle associazioni sindacali confluenti nella RSU, si è arrivati a concludere che non sarebbe dirimente l’eventuale insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 19 per il godimento dei diritti, non potendosi effettuare discriminazioni fra sindacati che vengono posti al contrario dall’accordo interconfederale del 1993 su di un piano di parità53
. Se le organizzazioni sindacali sono legittimate a promuovere l’elezione di una RSU54, queste, si è detto, per il medesimo motivo, possono «legittimamente
51 Cass. n. 2855/2002, cit., colloca ad es. il diritto di assemblea e quello di affissione tra i diritti a esercizio necessariamente “collettivo” ovvero attribuisce il loro esercizio alla RSU unitariamente intesa, contrariamente a quanto ritenuto dal Trib. Camerino 18 luglio 2003, in
RGL, 2004, n. 2, 375, secondo cui «assemblea, contributi, affissioni» costituiscono diritti
«delle singole organizzazioni sindacali che hanno promosso la costituzione di rsu».
52 Trib. Busto Arsizio 31 agosto 1998, cit., 565; Trib. Varese 16 settembre 1998, cit., 559; Pret. Milano 8 gennaio 1999, cit., 1; Trib. Vicenza 19 febbraio 2000, in MGL, 2000, 484. Si veda anche R.ROMEI, La rappresentatività frammentata (nota a Cass. n. 1892/2005, cit., e Cass. 20 settembre 2004, n. 19271), in RIDL, 2005, n. 3, II, 550; I.INGLESE, Costituzione
della r.s.u. e rappresentatività sindacale (nota a Cass. n. 6821/2003, cit.), in MGL, 2003, n. 7,
507; P.CAMPANELLA, Sulla decadenza di membro elettivo di r.s.u. per revoca del mandato
associativo (nota a Cass. 12 agosto 2000, n. 10769), in RIDL, 2001, n. 2, II, 197-198.
53 G.FONTANA, Profili della rappresentanza sindacale. Quale modello di democrazia per il
sindacato?, cit., 102.
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fruire dei diritti di cui al titolo III SL»55, essendo l’AI idoneo ad estendere la titolarità della legislazione di sostegno oltre i soggetti designati dalla norma statutaria quale fonte primaria di diritti sindacali56.
La giurisprudenza purtuttavia, così come la dottrina57, ha affermato in più di un’occasione che le singole componenti di RSU devono (sempre) possedere i requisiti di cui all’art. 19 Stat. lav. per vedersi riconosciuto l’esercizio dei diritti di agibilità sindacale58.
La natura inderogabile dei requisiti di cui all’art. 19 Stat. lav. ha invero sollevato la questione della compatibilità della disciplina contrattuale delle rappresentanze unitarie con la cornice legale fin dalle Intese del 1993. Se l’ipotesi di una sovrapponibilità di RSA ed RSU è stata prefigurata infatti come assolutamente possibile in teoria, dubbi sono stati avanzati per quanto concerne la sua attuazione in pratica59; e la questione, oltreché non sopita, deve essere rivalutata alla luce della più recente riformulazione del punto 4, Sezione Terza, parte seconda del TU.
55 Cass. n. 1892/2005, cit. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Monza 20 ottobre 2009, cit., 540, secondo cui «la concessione di diritti, prerogative e tutele di cui al titolo III dello Statuto anche ai componenti di rsu non aderenti alle oo.ss. maggiormente rappresentative deve ritenersi effetto consustanziale all’AI, giacché quest’ultimo è stato stipulato proprio per rispondere al fallimento della rappresentatività storico/presuntiva prevista dall’art. 19 stat. lav. precedentemente al referendum del 1995»; Pret. Varese 14 febbraio 1997, cit., 507, e Pret. Varese 30 novembre 1995, cit., 689. La Cassazione, in particolare, ha considerato legittime «le prerogative sindacali delle rsa (tutte, sia quelle riferibili alla singola rsa, sia quelle attribuite ai suoi dirigenti) i permessi, le tutele e le libertà sindacali pattiziamente trasferite alle rsu» dagli artt. 4 e 5 dell’accordo interconfederale, nonostante la dubbia portata della famosa sentenza C. cost. 26 gennaio 1990, in RGL, 1990, II, 227. Cfr. Cass. 10 gennaio 2005, n. 269, in MGC, 2005, 1.
56 Così G.SANTORO PASSARELLI, A.MARESCA, op. cit., 734; sul punto, cfr. G.GIUGNI, Diritto
sindacale, Cacucci, 1996. Si veda anche Cass. 27 gennaio 2011, n. 1955. 57
E.GRAGNOLI, op. cit., 605.
58 In tal senso cfr. Cass. n. 6821/2003, cit., 504, per cui «il collegamento tra rsa ed rsu operato dal citato accordo non consente di ipotizzare un’automatica trasmissione del requisito di rappresentatività e neppure di estendere analogicamente alle prime tutta la normativa relativa alle seconde» e Cass. n. 5765/2002, cit., 748; cfr. anche Cass. n. 269/2005, cit., 1; Trib. Vicenza 19 febbraio 2000, cit.; Trib. Vicenza 17 agosto 2000, in Rassegna di Giurisprudenza
del lavoro nel Veneto, 2000, n. 2, 108; Trib. Vicenza n. 322/2000, cit., 333. 59
P.TOSI, L’esito referendario e i suoi effetti sulle relazioni industriali in azienda, in DRI, 1996, n. 1, 45; L.PELAGGI, Agenti sindacali, Protocollo del luglio 1993 ed esiti referendari
del giugno 1995 in tema di R.S.A. e di contributi sindacali, ivi, 50; S.LIEBMAN, Forme di
rappresentanza degli interessi organizzati e relazioni industriali in azienda, ivi,12; P.ICHINO,
Le rappresentanze sindacali in azienda dopo il referendum. Problemi di applicazione della nuova norma e dibattito sulla riforma, in RIDL, 1996, n. 2, I, 23 e 137.
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Nel vigore dell’AI del 20 dicembre 1993 il problema pareva riguardare la sola ipotesi disciplinata dalla parte II, punto 4, lett. b, in cui le organizzazioni sindacali partecipanti alla procedura elettorale fossero «formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo» e:
a. abbiano accettato «espressamente e formalmente» l’AI;
b. abbiano presentato una lista «corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto». Non creava tendenzialmente difficoltà di sorta la previsione della lett. a del medesimo punto a mente del quale le liste elettorali potevano essere presentate dalle «associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva». Il TU conferma la previsione della lett. b ed intervenendo sulla formulazione della lett. a indica ora le «organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva».
Non può trascurarsi il passaggio nel testo della previsione dalla congiunzione “e” alla disgiuntiva “oppure”, con la conseguenza di identificare ora nella lett.
a due soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali:
1. organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie del presente accordo;
2. organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva.
Pur senza addentrarci in questioni relative ad una rappresentatività per così dire “derivata” dell’organizzazione sindacale, non può che rivelarsi stridente in un Testo che ambisce alla affermazione di una rappresentatività effettiva e verificata una previsione di questo genere.
Non si tratta qui di fare i conti con le ricadute della “riformulazione” dell’art. 19, lett. b, effettuato dalla Corte Costituzionale60, non è questo per alcuni il profilo più problematico della disposizione.
La previsione ruota infatti intorno alla semplice accettazione della regolamentazione del TU da parte delle confederazioni cui aderiscono le organizzazioni sindacali di categoria che andranno a costituire RSU ed a godere dei diritti di agibilità sindacale, requisiti questi evidentemente ben lungi dall’integrare le condizioni previste per legge61
. Se in dottrina non si sono ravvisati ostacoli di sorta a ricondurre anche questa ipotesi alla stregua
60 F. CARINCI, Adelante Pedro, con judicio, cit., 610.
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della firma di un “contratto collettivo di lavoro”62
ai sensi della disposizione statutaria63 legittimando l’associazione sindacale firmataria sia alla costituzione di RSA, sia al godimento dei diritti di cui al titolo III Stat. lav., in giurisprudenza «la mera adesione ad un contratto collettivo applicabile in azienda – quale sarebbe innanzitutto l’adesione al Protocollo ed all’Accordo interconfederale sulle r.s.u. – non vale di per sé sola ad integrare il presupposto dell’art. 19 cit. nella formulazione risultante dall’abrogazione referendaria»64. Resta poi che nel caso specifico l’adesione al TU avviene in molti casi da parte delle confederazioni, soggetti diversi dalle organizzazioni sindacali abilitate alla costituzione delle RSU, costringendo così a giustificare l’attribuzione di prerogative sindacali ad associazioni non firmatarie di contratto collettivo (ma aventi i requisiti stabiliti per la partecipazione alle RSU) come espressione da parte delle confederazioni della scelta di «ripartire i propri privilegi […] con sindacati terzi»65
.
La questione potrebbe invero dirsi oggi aver trovato soluzione nell’applicazione del principio maggioritario come regola di funzionamento dell’organismo unitario.Argomentando infatti in ragione dell’AI del 28 giugno 2012, secondo cui, qualora sia costituita una RSU e questa concluda il contratto operando nel rispetto del punto 4, e, cioè, come organo collegiale, la disposizione statutaria non potrà che trovare applicazione nei confronti di tutti i membri e, pertanto, ai rispettivi organismi di origine66.
Il TU abilita infine alla costituzione di RSU «le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva», con la precisazione, tenendo a mente la pronuncia della C. cost. n. 231/2013, della parte III secondo cui «ai fini dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 19 e ss. della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno
62 Questa ricostruzione indurrebbe a qualificare il protocollo e l’accordo interconfederale alla stregua di un “contratto collettivo di lavoro” secondo la formula del “nuovo” testo della disposizione statutaria, la cui firma legittimerebbe l’associazione sindacale alla costituzione di RSA. Cfr. Trib. Torino 15 settembre 2011, cit.
63
S. BELLOMO, op. cit., 171; A. MARESCA, op. cit., 19; G. SANTORO PASSARELLI, A.
MARESCA, op. cit., 732.
64 Così Cass. n. 1892/2005, cit., che rinvia a Cass. 27 agosto 2002, n. 12584, ed a Cass. 5 dicembre 1988, n. 6613, con riferimento ai requisiti richiesti dall’originaria formulazione dell’art. 19.
65 P.BELLOCCHI, Libertà e pluralismo sindacale, Cedam, 1998, 365.
80 Fabrizia Santini
contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del ccnl definito secondo le regole del presente accordo».
Rispondendo all’invito della Corte costituzionale, la norma identifica una serie di indicatori che dovrebbero portare a coerenza i criteri legali per costituire le RSA con i principi costituzionali precedentemente affermati.
Si concorda purtuttavia sul fatto che «ciò che davvero costituisce requisito per costituire rsa» finisce per essere il dato dell’aver superato la soglia del 5% di rappresentatività67. Laddove la «partecipazione alla delegazione trattante» e l’aver «contribuito alla definizione della piattaforma» rischierebbero di condurre a distorsioni analoghe a quella della “firma” del contratto collettivo ogniqualvolta escludano il diritto di costituire RSA a un sindacato che sia