Regole generali sulle forme della rappresentanza in azienda
5. Il modello di rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro nella vigente contrattazione di categoria
5.1. Nei settori che hanno recepito, in tutto o in parte, i contenuti dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014
È ancora troppo presto per verificare se, e in che misura, la contrattazione di categoria recepirà i contenuti dell’accordo interconfederale 2014 e in specie le regole di cui alla parte II.
Non mancano, però, tra i primi rinnovi del 2014, ipotesi di adeguamento tramite sintetico rinvio alla disciplina di cui a tutti gli accordi interconfederali vigenti – e dunque anche all’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 – in tema di rappresentanza21. Con la conseguenza che, in tali settori, la regola dell’“unicità” del modello di rappresentanza viene sciolta a favore della RSU, potendosi costituire nuove RSA solo nelle unità produttive precedentemente prive di rappresentanza (o comunque ove si sia affermato unicamente il modello delle RSA)22.
Talora, poi, i contratti collettivi paiono adeguarsi automaticamente23 alla nuova disciplina dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (in tema di “costituzione e funzionamento” delle RSU), in forza di rinvio “mobile”, negli stessi contenuto (alle regole in tema di “costituzione e funzionamento” della RSU di cui) all’«accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed eventuali […] future modifiche»24.
21 Cfr. art. 7 dell’ipotesi di accordo 4 febbraio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei, secondo cui «Il sistema di relazioni industriali di cui al presente contratto nazionale: recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23 luglio 1993 sulle Rsu e sugli accordi interconfederali e sui Protocolli d’intesa che si sono succeduti nel tempo nella disciplina della materia sottoscritti dalle parti firmatarie il presente c.c.n.l.».
22
Al contrario, taluni rinnovi non si sono invece adeguati al contenuto dell’accordo interconfederale. Si veda, ad es., il CCNL 2014 Gomma-plastica.
23 Anche in mancanza di un accordo di rinnovo 2014.
24 Rinvio che, spesso, si accompagna ad una specifica regolamentazione integrativa della materia, auto-definita “non cumulabile” «con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di accordo interconfederale o di legge». A titolo esemplificativo, cfr. art. 16
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Per effetto di detto rinvio, la sezione II, parte II, dell’accordo interconfederale 10 gennaio 201425 troverà automatica applicazione, prevalendo sulla regolamentazione “specificativa ed integrativa”, “non cumulabile”, del CCNL stesso.
Anche nell’ambito di applicazione di detti contratti collettivi, dunque, l’“unico” modello di rappresentanza, a regime, sarà quello della RSU, e non già quello delle RSA.
Peraltro, in occasione dei successivi rinnovi, le federazioni nazionali di categoria – ove intendano adeguarsi pienamente al modello interconfederale – dovranno anche farsi carico dell’integrale espresso recepimento della disciplina di cui all’accordo interconfederale 10 gennaio (e cioè anche delle restanti parti e sezioni dell’accordo), cui non si riferisce il “rinvio” in oggetto.
5.2. Nei settori che non hanno recepito i contenuti dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014
I contratti collettivi vigenti al momento dell’accordo – non avendone ancora recepito i contenuti – hanno variamente declinato la regola dell’“unicità” del modello di rappresentanza: ora attorno al modello della RSA26, ora attorno a quello della RSU27.
CCNL 15 luglio 2010 per i dipendenti delle aziende che producono giocattoli; art. 13 CCNL 9 luglio 2010 per i dipendenti di aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento; art. 73 CCNL 11 aprile 2013 per i dipendenti di aziende della lavorazione e commercio fiori recisi; art. 15 CCNL 24 giugno 2010 per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei; art. 11 CCNL 14 giugno 2010 per i lavoratori addetti all’industria delle calzature; art. 14 CCNL 14 aprile 2010 per i dipendenti delle aziende produttrici di penne, spazzole e pennelli; art. 12 CCNL 20 febbraio 2010 per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti all’occhialeria.
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Intitolata Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali
unitarie.
26 Opta per il modello della RSA a titolo esemplificativo il CCNL 14 luglio 2011 Compagnie aeree aderenti alla Fairo, art. 3.c; adotta il modello della RSA, ma solo “in via transitoria”, il CCNL 8 aprile 2013 Imprese di vigilanza privata.
27 Ipotesi di accordo 16 gennaio 2013 fiori recisi, che perpetua la disciplina di cui al CCNL 7 luglio 2010; CCNL 22 gennaio 2013 Chimici, energia e petrolio; accordo di rinnovo 19 luglio 2013 Chimici-vetro industria; ipotesi di accordo 25 luglio 2013 Chimici piccola media impresa; CCNL 2013 Edilizia e cemento; CCNL 11 settembre 2013 Edilizia, legno, sughero che non innova quanto già stabilito dal CCNL 12 maggio 2010, all’art. 2.2; ipotesi di accordo 3 maggio 2013 Edilizia e lapidei che non innova rispetto al CCNL 24 maggio 2010 e 17 aprile 2008; CCNL 15 novembre 2012 per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali, art. 59 e all. 10. Cfr. anche art. 3, comma 14, ipotesi di rinnovo 18 febbraio 2013 Chimici, settore
46 Barbara de Mozzi
In tal caso (ove, cioè, la contrattazione di categoria abbia configurato la RSA come unico modello di rappresentanza “a regime”, o al contrario abbia elevato a modello unico la RSU) il datore di lavoro potrà sempre disconoscere (nell’ambito di applicazione coperto dal CCNL stesso) come interlocutore l’organismo di rappresentanza non “legittimato” dal CCNL.
La regola dell’unicità del modello di rappresentanza viene, invece, messa in crisi quando la contrattazione di categoria si limita a fare indifferentemente riferimento alle RSA/RSU28, o si limita a richiamare il sistema di cui all’accordo interconfederale 28 giugno 201129 (ed omologhi accordi in tema di rappresentanza, propri dei diversi settori)30 senza sciogliere l’alternativa tra tali modelli; o – ancor più – a fronte della stipulazione di contratti collettivi “separati”31
, che istituiscono specifici organismi “unitari” di rappresentanza (dimidiati), ai quali si affiancano RSA costituite nell’ambito di un sindacato aderente a confederazione firmataria degli accordi 2011-2014, avente diritto a fruire delle prerogative del titolo III dello Statuto in quanto partecipante alle trattative (ancorché non firmatario) del contratto collettivo applicato in azienda32. Non potendo, in tal caso, il datore di lavoro né disconoscere la rappresentanza solo apparentemente unitaria di cui al CCNL separato, né tantomeno la RSA statutaria, costituita ex art. 19 Stat. lav. dal sindacato non firmatario del CCNL, ma partecipante alla sua negoziazione.
A prescindere dalla effettività, o no, della previsione della unicità della forma di rappresentanza in un medesimo contesto (RSA o RSU), e ferma la possibile coesistenza, con la RSU, di una RSA costituita nell’ambito dei sindacati non aderenti agli accordi 2011-2014, non è, però, scalfita la tradizionale struttura “a canale unico” del sistema italiano di rappresentanza (sindacale) sui luoghi di lavoro. Modello che, tuttavia, appare largamente inadeguato rispetto alle nuove funzioni, anche di derivazione comunitaria (soprattutto in materia di
elettrico; cfr. art. 6 verbale di accordo 27 ottobre 2012 Industria alimentare; TU 13 gennaio 2012 per le elezioni della RSU nel settore alimentare.
28 Art. 51 CCNL 11 gennaio 2013 Poligrafici e spettacolo, ippodromi e totalizzatori; ipotesi di accordo 22 maggio 2013 Commercio-farmacie pubbliche.
29 Ipotesi di accordo 22 settembre 2012 Chimico farmaceutico, voce Qualità delle Relazioni
Industriali: esigibilità e fruibilità del c.c.n.l.
30 CCNL 2 luglio 2013 Poligrafici e spettacolo, Considerazioni preliminari.
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Ipotesi di accordo separato 30 luglio 2013 Confapi-Fiom per i lavoratori della piccola media industria metalmeccanica e installatori di impianti, sottoscritto dalla sola Fiom. A tale ipotesi di accordo si contrappone l’ipotesi di accordo separato 1o ottobre 2013 Confimi-Fim, Uilm.
32 Così, ad es., nel settore metalmeccanico, ove alla rappresentanza costituita ai sensi del CCNL 5 dicembre 2012 si affiancano oggi RSA di sigla (Fiom), là dove il sindacato dissenziente abbia comunque partecipato alla negoziazione per la stipulazione del contratto collettivo applicato in azienda.
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sicurezza e partecipazione) che dette rappresentanze sono sempre più frequentemente chiamate ad assolvere.
6. La costituzione di rappresentanze sindacali nelle unità produttive