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Correzioni formali e conseguenze sulla decorrenza dell’impegno a non costituire RSA

Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU

PARTE SECONDA

1. Dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 al protocollo d’intesa 31 maggio 2013 passando per l’accordo interconfederale 28 giugno

7.2. Correzioni formali e conseguenze sulla decorrenza dell’impegno a non costituire RSA

La nuova formulazione della disposizione ha l’indubbio merito di chiarire il momento da cui deve ritenersi decorrere l’impegno a non costituire RSA, individuato alternativamente, sulla base di una formulazione non perspicua della clausola dell’AI del 20 dicembre 1993, ora a far data dalla stipulazione dell’accordo, ora dal diverso e successivo momento in cui l’associazione prende parte alla procedura elettorale.

Individuando i destinatari dell’obbligo nelle organizzazioni «che siano firmatarie del presente accordo o comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta, partecipando alla procedura di elezione della rsu» non risultava chiaro se la partecipazione alle elezioni dell’organismo di rappresentanza dovesse ritenersi condizione di applicabilità della clausola nei confronti delle sole organizzazioni sindacali “aderenti” al contenuto dell’AI od anche delle “firmatarie”.

La nuova formulazione del punto 8 non pare oggi passibile di interpretazioni diverse da quella che ravvisa decorrere l’impegno a non costituire RSA dal momento della firma dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del protocollo 31 maggio 2013 e del TU da parte delle confederazioni da un lato e dal momento della partecipazione alla procedura di elezione della RSU per la diversa situazione di quelle organizzazioni sindacali che vi prestino mera

adesione, trattandosi in questa seconda ipotesi di una adesione per facta concludentia.

Ricapitolando, l’operatività della clausola di salvaguardia scatta nei confronti delle organizzazioni sindacali di categoria non firmatarie l’accordo ma che vi aderiscano successivamente con la partecipazione al primo atto possibile del procedimento, ossia il momento della presentazione delle liste, e nei confronti di quelle aderenti alle confederazioni111 che hanno firmato l’accordo fin dal momento della sottoscrizione, salvo si tratti di unità produttive in cui «non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale». Con una previsione almeno a prima vista di dubbia coerenza, viene infatti prevista la possibilità in quest’ultima ipotesi che le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie possono optare a favore delle RSA112.

111 Sull’efficacia “indiretta” cfr. infra e il commento alla parte IV.

112 Cfr. supra, F.CARINCI, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, cit.

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La critica mossa113 nei confronti dell’interpretazione che viene ora avvalorata dalla formulazione del punto 8 secondo cui si creerebbe in tal modo un sistema “a due velocità” in cui la “firma” dell’accordo comporterebbe l’immediato obbligo a non costituire RSA mentre l’adesione al contenuto dell’accordo da parte delle organizzazioni sindacali terze non comporterebbe conseguenze analoghe, in mancanza della successiva partecipazione alla procedura elettorale, non pare dirimente. Così come l’accusa, spinta fino a prefigurare la radicale nullità della clausola per contrasto con l’art. 19 Stat. lav.114

, di privare i lavoratori del diritto di costituire RSA nell’ambito di una organizzazione sindacale firmataria, anche nel caso in cui non vi sia possibilità di partecipare all’elezione di una RSU.

Riservando di soffermarci sulla questione della legittimità della clausola rispetto alla previsione statutaria nel prosieguo, si ricorda, in merito alla prima obiezione mossa, che gli AI attuativi del protocollo del 23 luglio del 1993 avevano previsto in più settori (commercio, turismo, distribuzioni e servizi) l’automatica decadenza delle RSA a far data dal momento di costituzione delle RSU nella unità produttiva, a prescindere dalla partecipazione o meno dell’organizzazione sindacale alla costituzione dell’organismo unitario.

È parsa questa all’epoca l’unica via per impedire che quell’interpretazione che vedeva la clausola operare nei confronti delle organizzazioni sindacali solo dalla effettiva “partecipazione” alle elezioni potesse finire per svuotare di significato l’intero accordo, lasciando libera ciascuna associazione di decidere di volta in volta se partecipare alle elezioni della RSU o costituire una propria RSA115.

Collegare il rilievo della partecipazione alle elezioni alla sola ipotesi della “adesione” agli accordi si configura oggi non solo come l’unica interpretazione possibile dal punto di vista del dato letterale ma anche, in mancanza di una previsione sulla decadenza delle RSA, l’unica idonea ad evitare gli effetti di cui si è detto: “firma” e “adesione” segnano l’esercizio di una opzione che diviene irrevocabile a favore della costituzione di RSU. Conclusione questa presidiata dalla disposizione del TU che esclude la possibilità di adottare più di un modello di rappresentanza per unità produttiva

113

B. DE MOZZI, La rappresentanza sindacale in azienda: modello legale e modello

contrattuale, cit., 281.

114 A.TOPO, Sul diritto a costituire una r.s.a. nelle more per l’elezione della r.s.u. (nota a Trib. Lucca 3 marzo 2000), in RIDL, 2001, n. 2, II, 203.

115 G.FERRARO, M.M.MUTARELLI, Rappresentanze sindacali in azienda, in P.LAMBERTUCCI

98 Fabrizia Santini

(cfr. Premessa, parte II, sez. I) e dal secondo comma del punto 8116, secondo cui «le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire rsa nelle realtà in cui siano state o vengano costituite rsu»117.

Con il che la costituzione di RSA, una volta optato per il sistema delle RSU, non può che dirsi preclusa. L’associazione che finora ha partecipato alle elezioni delle RSU non potrebbe rinunciare a presentare la lista alla successiva tornata elettorale per costituire RSA sussistendo appunto il divieto sancito dal secondo comma del punto 8.

E questa è anche l’interpretazione avallata da chi ancora ricollega la partecipazione alla elezione come momento da cui far decorrere la vincolatività della clausola di salvaguardia118. La previsione sarebbe idonea ad impedire alle organizzazione sindacali di optare, seppure temporaneamente, per la rappresentanza plurisoggettiva, anche nel periodo che precede l’elezione delle RSU, sia che si tratti del caso di prima costituzione che di rinnovo delle medesime. Basando il vincolo obbligatorio sulla sola tenuta del consenso negoziale, il potere di costituire RSA secondo la giurisprudenza di merito sarebbe stato infatti recuperabile dalle organizzazioni sindacali in ogni momento, ed in particolare nelle more per l’elezione delle RSU119

. La giurisprudenza affermava la natura a tempo determinato del vincolo obbligatorio sicché «di contro, decaduta la rsu, laddove non si addivenga alla procedura elettorale, deve ritenersi l’assenza di ogni obbligo contrattuale in tal senso ed il conseguente diritto a costituire la rsa»120.

La disposizione interviene oggi a chiarire che la portata dell’impegno assunto dalle organizzazioni sindacali opera anche in attesa delle elezioni, in caso di prima costituzione delle RSU così come a seguito della decadenza delle medesime dopo tre anni, fino alla successiva costituzione (cfr. commento alla parte II, sez. III).

116 V.BAVARO, op. cit.

117 Cfr. Trib. Lucca 3 marzo 2000, cit., 203, per l’analoga clausola dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 secondo cui «trattandosi di patto esclusivamente disciplinante l’elezione delle rsu non è dato individuare altro tipo di “adesione alla disciplina in esso contenuta” se non quello consistente nella partecipazione alle operazioni elettorali».

118 V.BAVARO, op. cit.

119 Trib. Venezia 18 maggio 2009; Trib. Firenze 3 gennaio 2009, in D&L, 2009, n. 1, 101; Trib. Crotone 8 maggio 2001, inedita; Trib. Locri 8 maggio 2001, in www.diritto.it; Trib. Lucca 3 marzo 2000, cit., 200 ss.

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7.3. Il passaggio dalle RSA alle RSU nei settori a prevalente

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