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La successione nell’esercizio di funzioni spettanti per legge

Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU

PARTE SECONDA

1. Dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 al protocollo d’intesa 31 maggio 2013 passando per l’accordo interconfederale 28 giugno

4.3. La successione nell’esercizio di funzioni spettanti per legge

Il Punto 5 della Sezione Seconda conferma il subentro delle RSU alle RSA ed ai loro dirigenti anche nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

Numerose sono le previsioni normative che attribuiscono alle rappresentanze aziendali specifici diritti di informazione o consultazione, coinvolgendo l’organismo di rappresentanza a titolo esemplificativo nelle fasi del trasferimento d’azienda, nella trasformazione del rapporto di lavoro, nei processi di ristrutturazione delle imprese o di gestione delle crisi al fine di consentire il controllo di tali processi.

Le RSU cumulano così al complesso di competenze spettanti agli organismi sindacali di base una serie di diritti di “partecipazione”, talvolta in concorrenza con le RSA. Seppure il TU sancisca l’adozione di una sola forma di rappresentanza per unità produttiva, come più volte precisato, non si può escludere in radice la compresenza di RSA ed RSU, con il che resta da stabilire quale degli organismi sia titolare dei diritti di cui si discute.

Laddove le disposizioni di legge facciano “esclusivo” riferimento alle RSU, e non alle RSA (d.lgs. n. 113/2012, sui CAE), si supera evidentemente in radice ogni problema di “successione” divenendo la RSU l’interlocutore necessario ed in particolare unico del datore di lavoro.

Nel caso, più raro, in cui invece la legge non tenga conto della disciplina delle RSU ed adotti un rinvio generico ai rappresentanti dei lavoratori «ai sensi della normativa vigente» oppure «delle leggi e degli accordi collettivi vigenti» (d.lgs. n. 61/2000) devono essere senz’altro comprese le RSU, senza però poter escludere le RSA onde evitare conseguenze discriminatorie nei casi, per quanto non auspicati ma non impossibili, nei quali le due forme di rappresentanza coesistano75.

Non si può infine del tutto escludere il caso in cui la legge preveda ancora oggi poteri in favore delle sole RSA (al tempo magari inesistenti). Si è in tali ipotesi posto il problema se il “subentro” della RSU alle RSA possa comportare anche un “subentro” nei poteri di legge (ad es., art. 5, l. n. 164/1975; art. 47, l. n. 428/1990; art. 4, l. n. 223/1991).

75 C.CESTER, Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro: la nuova disciplina, in LG, 2001,

84 Fabrizia Santini

Le interpretazioni sono in quest’ambito diversificate.

Secondo l’orientamento apparentemente prevalente, il “subentro”, essendo disposto solo su base contrattuale, non può avere effetti sulla legge: i poteri che la legge prevede per le RSA in altre parole restano alle RSA e non passano alle RSU. Si crea però così un po’ di confusione e di incertezza, essendo necessario secondo alcuni in questo caso distinguere le RSA all’interno della rappresentanza unitaria ogniqualvolta vi sia stata la transizione dalle rappresentanze legali a quella contrattuale76. Non manca invero chi conclude nel senso che quando sia stata eletta la rappresentanza sindacale unitaria questa subentra in tutti i diritti spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali sulla scorta della clausola di salvaguardia presente nell’accordo istitutivo77 ma anche in virtù della teoria della circolarità di fatto del sistema: come i vecchi sindacati maggiormente rappresentativi di cui alla lett. a Stat. lav. coincidono con i sindacati rappresentativi di cui alla lett. b, così le RSA coincidono con le RSU78.

Ancora diverso deve dirsi infine il caso in cui vi sia una previsione in via negoziale a favore delle sole RSA dei diritti di partecipazione alle decisioni dell’impresa. La questione è stata sollevata in relazione alle previsioni contenute nell’accordo di primo livello di Fiat che, secondo taluni, sarebbe in aperto contrasto con i vincoli di sistema derivanti dal diritto comunitario79. Premesso che la titolarità dei diritti di informazione riconosciuta ai «lavoratori ed alle loro rappresentanze» deve ritenersi inderogabile in ragione dell’art. 27 della Carta europea dei diritti fondamentali, che completa le direttive in materia, la giurisprudenza comunitaria ha precisato non solo che i medesimi titolari dei diritti devono dirsi i rappresentanti permanenti di tutti i lavoratori, ma soprattutto che la loro costituzione non può essere fatta dipendere dalla mera volontà del datore di lavoro o di altri sindacati di riconoscerne l’esistenza80

. Ne consegue che i diritti di partecipazioni non potrebbero essere limitati da soluzioni, come quella invalsa nell’accordo di primo livello che attribuisce il potere di costituire RSA alle sole organizzazioni stipulanti il contratto applicato, e che subordina al consenso delle medesime l’eventuale e successiva sottoscrizione del contratto da parte di altri sindacati. Così

76 M.MISCIONE, Dialoghi di Diritto del lavoro, Ipsoa, 2000, § 9.

77

Cass. 27 gennaio 2011, n. 1955.

78

M.NAPOLI, La rappresentanza sindacale unitaria dopo il referendum: un futuro ancora da

stabilizzare, in Il Progetto, 5-6 dicembre 1995, 17.

79 S. SCARPONI, Un’arancia meccanica: l’accordo separato alla Fiat-Mirafiori e le

rappresentanze nei luoghi di lavoro. Quali prospettive?, in LD, 2011, n. 2, 313.

80 Si veda C. giust. 8 giugno 1994, C-383/92, Commissione delle Comunità europee c. Regno

Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU 85

procedendo infatti si finisce per configurare i diritti di informazione come benefici riservati ed estendibili esclusivamente in via potestativa.

PARTE SECONDA

Regolamentazione delle rappresentanze in azienda SEZIONE SECONDA

Modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

[...]

6. Durata e sostituzione nell’incarico

I componenti della rsu restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti le rsu non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della rsu con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della rsu ne determina la decadenza della carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

[...]

5. Decadenza, dimissioni e cambiamento di appartenenza sindacale del membro di RSU: le conseguenze. Una precisazione attesa

Il punto 6 del TU disciplina la durata e sostituzione nell’incarico delle RSU, distinguendo tra decadenza automatica, dimissioni e, questione oggetto di un non sopito dibattito, cambiamento di appartenenza sindacale (c.d. “cambio casacca”)81

.

Per quanto concerne la prima ipotesi, il punto 6 precisa, senza introdurre particolari novità rispetto alla disciplina previgente, che le RSU durano in carica tre anni al termine dei quali decadono automaticamente.

86 Fabrizia Santini

Altrettanto agile la regolamentazione delle dimissioni del membro di RSU dalla carica elettiva, sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Confermando ancora una volta la disciplina precedentemente in vigore, nel caso in cui le dimissioni riguardino purtuttavia più del 50% dei membri della RSU eletta, scatterà l’obbligo di procedere al suo rinnovo al fine di garantire che questa continui ad essere effettiva espressione dell’elettorato. Confermando quanto già disposto dal protocollo del 31 maggio 2013, il TU introduce infine una attesa precisazione per il caso del componente della RSU che cambi appartenenza sindacale durante il proprio mandato.

La questione, su cui non ha mancato in passato di prendere posizione anche Confindustria, ha purtuttavia continuato ad alimentare un vivace dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, non giunto, ameno fino ad oggi, a soluzione. Mentre la dottrina proponeva una soluzione “mediana” della questione, in sintonia con la natura delle RSU al contempo elettorale ed associativa, secondo cui si sarebbe dovuto distinguere82 tra membri “eletti”, il cui mandato non decade al recesso dall’associazione sindacale, e membri “designati”, per i quali è invece prevista la decadenza del mandato, la giurisprudenza si è nettamente divisa.

Parte della giurisprudenza di merito, facendo prevalere la natura elettiva dell’organismo, concludeva nel senso che il delegato che si distacchi dalla lista in cui è stato eletto mantiene pur sempre la propria carica quale designato dall’insieme dei lavoratori83

. Una volta eletto o designato, il componente delle RSU sarebbe in altre parole inamovibile sino al rinnovo della RSU stessa e, in sostanza, nei suoi confronti non sussisterebbe potere di revoca da parte del sindacato non essendo invocabile un vincolo di mandato84.

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, avallato dai giudici di legittimità, ha sostenuto al contrario la decadenza dalla carica di

82

C. CESTER, Membri di rappresentanza sindacale unitaria e vincolo sindacale, in

Rappresentanza, rappresentatività, sindacato in azienda ed altri studi. Studi in onore di Mario Grandi, Cedam, 2005, 159.

83 Da ultimo, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. 7 marzo 2012, n. 3545, e Cass. 12 marzo 2012, n. 3868; cfr. anche Trib. Milano 5 aprile 2007, in D&L, 2007, 397; Trib. Milano 27 aprile 2006, cit., 483; Trib. Napoli 27 maggio 2004; Trib. Camerino 18 luglio 2003, cit.; Trib. Milano 9 dicembre 1999 cit.; Trib. Milano 16 ottobre 1999 cit. Sulla scorta di quanto previsto per le RSA, Pret. Milano 11 maggio 1992, in OGL, 1992, 523; Pret. Milano 21 aprile 1992, ivi, 1992, 520; Pret. Milano 31 marzo 1992, in RFI, 1992, n. 73, voce Sindacati; Pret. Milano 16 gennaio 1992, in D&L, 1992, 623; Pret. Milano 14 agosto 1991, in OGL, 1991, 554, Pret. Milano 7 aprile 1997, in D&L, 1997, 747.

84 E.GRAGNOLI, Le rappresentanze sindacali unitarie e i contratti aziendali, in RGL, 2003, n.

Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU 87

membro85 facendo prevalere la matrice associativa delle RSU e mutuando per tale via le conclusioni raggiunte per la medesima ipotesi a proposito delle RSA86.

Il frastagliato panorama giurisprudenziale, manifestazione invero delle ambiguità connesse, e non risolte, alla natura delle RSU, potrebbe finalmente essere ricondotto ad unità grazie alla previsione di cui al punto 6.

La disposizione, intervenendo a disciplinare l’ipotesi tipica del lavoratore che cambia appartenenza sindacale dopo aver ottenuto l’elezione nella lista di una diversa associazione sindacale, sancisce la decadenza dalla carica di RSU e la sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza.

Al fine di garantire il “controllo” sulle RSU da parte delle associazioni sindacali, le Parti hanno introdotto in altre parole quello che è stato definito un mandato “imperativo”87

negando l’assimilabilità del sistema sindacale al sistema politico e la sua naturale conseguenza, ovvero che i rappresentanti, una volta eletti, non siano più legati al sindacato dalle cui liste provengono ma, piuttosto, fondino la propria carica sul voto.

Valorizzando al contrario la funzione e l’autonomia dalla dimensione elettiva del vincolo associativo, si giunge a considerare la sua permanenza condizione per la qualità di membro di RSU; entrato in crisi quello mediante la revoca dell’iscrizione, non potrà neppure continuare il rapporto elettivo ed il membro potrà essere legittimamente sostituito. L’elezione si conferma inidonea ad introdurre un elemento nuovo di legittimazione dei membri delle RSU ed insufficiente per liberare la rappresentanza dai vincoli associativi, sulla base di

85 Cass. n. 10769/2000, cit., 192; Trib. Ferrara 15 marzo 2005, inedita; Trib. Milano 30 giugno 2003, in OGL, 2003, 291; Trib. Milano 23 dicembre 2002, in D&L, 2003, 72; Trib. Milano 21 febbraio 1998, cit., 397; Trib. 29 ottobre 1994, in MGL, 1994, 495; Trib. Milano 22 dicembre 1993, in FI, 1994, I, 1592; Pret. Milano 7 aprile 1997, cit., 747; Pret. Milano 13 febbraio 1995, in OGL, 1995, 52; Pret. Milano 29 giugno 1993, ivi, 1993, 594; Pret. Milano 23 maggio 1993, ivi, 1993, 591; Pret. Milano 22 gennaio 1988, in L80, 1988, 360.

86 In tal senso, Pret. Milano 13 febbraio 1995, cit., 52; Trib. Milano 29 ottobre 1994, in OGL, 1994, 495; Trib. Milano 22 dicembre 1993, cit., 1592; Pret. Milano 29 giugno 1993, cit., 594; Pret. Caloria 23 dicembre 1992, in RIDL, 1993, II, 411; Trib. Milano 23 maggio 1993, cit., 591; Pret. Milano 19 gennaio 1992, in OGL, 1992, 14; Pret. Milano 25 luglio 1991, in FI, 1991, I, 2570; Pret. Milano 22 gennaio 1988, cit., 360. Contra, per l’improducibilità di alcun effetto della sopravvenuta disdetta dell’iscrizione al sindacato, Pret. Milano 11 maggio 1992, cit., 523; Pret. Milano 21 aprile 1992, cit., 520; Pret. Milano 31 marzo 1992, cit.; Pret. Milano 16 gennaio 1992, cit., 623; Pret. Milano 14 agosto 1991, cit., 554.

88 Fabrizia Santini

una visione di tipo “politico-istituzionale” del mandato conferito al rappresentante88.

La previsione del punto 6 consente dunque di impedire la “deriva” dell’organismo rappresentativo dalle associazioni proponenti fin dall’indomani delle elezioni, nel caso in cui i singoli componenti della RSU eletti o designati confluiscano in altra organizzazione che non abbia partecipato alla costituzione di RSU o che comunque non sia riuscita ad eleggere alcun componente al suo interno.

Se il sindacato ha il potere di presentare e quindi di fare eleggere i rappresentanti che confluiranno nell’organismo unitario è consequenziale sostenere che lo stesso sindacato ha il potere di disconoscere il “proprio” rappresentante con una sorta di atto uguale e contrario a quello della inclusione nella propria lista89.

D’altronde, se «l’ancoraggio dell’elezione a liste sindacali sembra strumentale alla garanzia di un accreditamento preliminare e di un controllo generale dell’intero sistema da parte del sindacato»90

, proprio nell’ottica di un «controllo generale dell’intero sistema da parte del sindacato» era da ritenersi contraddittorio concludere nel senso della ininfluenza di qualsiasi vicenda del membro di RSU rispetto alla organizzazione nelle cui liste è stato eletto. Resta fermo il divieto di interferenza da parte del datore di lavoro nell’eventuale conflitto insorto tra sindacato e membro di RSU. Seppure la dottrina91 riconosca al datore un interesse all’effettivo funzionamento delle RSU «tutte le volte in cui il conflitto fra membro “dissociato” di rsu e sindacato può produrre effetti paralizzanti», «egli non potrà (comunque) esercitare forme di autotutela, dovendo avvalersi degli idonei strumenti processuali»92.

88 S.SCARPONI, Rappresentatività e organizzazione sindacale, Cedam, 2005, 376.

89

A.DI STASI, Le rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego, Giappichelli, 1998, 137.

90 Già P.CAMPANELLA, op. cit., 192.

91 C.CESTER, Membri di rappresentanza sindacale unitaria e vincolo sindacale, cit., 159.

92 Senza che vi sia la contestazione al mantenimento della funzione di componente della RSU da parte dell’associazione sindacale di originaria appartenenza (cfr. Cass. n. 10769/2000, cit.; Trib. Milano ord. 16 ottobre 1999, cit., e Trib. Milano 9 dicembre 1999, cit.) ovvero che quest’ultima abbia chiesto di sostituire il medesimo membro della RSU con altro componente (cfr. Trib. Milano 23 dicembre 2002, cit.; Trib. Milano 30 giugno 2003, cit.) il datore di lavoro rimane soggetto estraneo alla controversia e privo di qualsivoglia potere di interferenza su di essa (così App. Potenza 10 luglio 2003, in D&L, 2004, 49; Pret. Roma 19 novembre 1998, in

RGL, 1999, II, 379; Pret. Roma 18 novembre 1998, in LPA, 1999, 1025; Pret. Roma 16

Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU 89

PARTE SECONDA

Regolamentazione delle rappresentanze in azienda SEZIONE SECONDA

Modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

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7. Decisioni

Le decisioni relative a materie di competenza delle rsu sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011.

Le rsu costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze. [...]

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