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L’attività di investigazione della polizia giudiziaria consegue all’acquisizione della notizia di reato e consiste, in primo luogo nella ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati, nonché di ogni altro elemento rilevante al thema

probandum . Etimologicamente investigare significa ricercare con cura, quindi 297

ricostruire quanto si è realizzato attraverso le tracce del reato, derivando dal latino

vestigium, orma, traccia, impronta. L’investigazione, quindi, denomina non

qualsiasi tipo di ricerca, ma il procedimento volto alla ricostruzione dei fatti e alla scoperta della verità attraverso la valorizzazione, con metodo di collegamento logico e cronologico, delle tracce sensibili.


Si tratta della funzione più complessa attribuita alla polizia giudiziaria, in quanto per essere svolta è inevitabilmente demandata alle singole capacità tecniche degli organi di polizia giudiziaria che si avvalgono di metodologie di indagini discrezionali, con poteri di iniziativa così invasivi da incidere sui diritti fondamentali garantiti dalla Carta costituzionale .
298

Per quanto concerne le tecniche investigative, si può affermare innanzitutto come le stesse siano improntate ad un gradualismo dell’accertamento, ciò significando la necessità di iniziare dall'accertamento sul reato per poi passare a quello sull’autore . Logicamente, se non è delineato quale sia il reato perpetrato, si 299

palesa come particolarmente complesso investigare ai fini della scoperta dei rei.
 Pur risultando assente un parametro espressamente previsto nell’ordinamento e

Ibidem.

296

G. Casaccia, sub art. 55, in Codice di procedura penale commentato, cit., pag. 390

297

Ibidem.

298

F. P. Giordano, Le indagini preliminari. Poteri e limiti del pubblico ministero e delle polizia

299

codificato, tuttavia è implicitamente determinato che l’attività di investigazione della polizia giudiziaria debba rispettare i canoni del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., da ciò conseguendo che la stessa debba essere ordinata secondo un principio efficienza, di economicità della gestione, di massimizzazione dei risultati .
300

Alla luce della ratio delle indagini preliminari, volte a fornire al giudice il materiale informativo per la trasmigrazione alla fase del dibattimento, altro principio che ne caratterizza la natura è rappresentato dalla proporzionalità dei mezzi in relazione al fine, che postula un gradualismo quantitativo e qualitativo dettato dalla gravità del reato e dall’allarme sociale, dal numero di imputati e di imputazioni . Detto altrimenti, costituisce prassi virtuosa dell’investigatore 301

rendersi conto che il rapporto costi-benefici è un modulo che deve costantemente ispirare la propria azione investigativa.

In esatta aderenza alla lettera dell’art. 219 c.p.p. 1930, costituisce altra funzione di natura investigativa quella della raccolta di «quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale», avente carattere residuale ed idonea, in particolare, ad includere non solo le notizie che attengono al fatto-reato, ma anche a quei dati «che possono giovare a stabilire la pericolosità dell’imputato e a determinarne il grado e la forma» . 302

Il carattere eminente dell’attività investigativa è rappresentato dalla sua doverosità, confermata dal tenore dell’art. 55 c.p.p., che include il «deve» quale predicato dell’attività della polizia giudiziaria, non accompagnandosi più allo stesso invece il tradizionale riferimento all’urgenza, intesa come condizione legittimante l’operato della polizia giudiziaria, ove non espressamente richiamato da specifiche disposizioni . L’attività della polizia giudiziaria non è infatti 303

limitata al compimento degli «atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di

Ibidem.

300

Ibidem.

301

Relazione al progetto definitivo del codice di procedura penale 1930, pag. 37.

302

G. Conti, sub art. 55, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., pag. 327.

prova», come voleva la direttiva n. 30 della legge-delega del 1974, dovendo essa «raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole», e ciò «sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini» . 304

Da tale ultima previsione si desume quale ulteriore elemento caratterizzante l’attività investigativa della polizia giudiziaria quello della sua potenziale “temporaneità”, strettamente correlato al ruolo servente della polizia giudiziaria nei confronti del pubblico ministero.

Il connotato «ausiliario» dell’attività della polizia giudiziaria è palesato (come rilevato supra nel paragrafo relativo alle caratteristiche dell’attività di polizia giudiziaria) dalle esplicite previsioni degli artt. 56 comma 1(«le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria») e 327 c.p.p. («il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria»), spiegandosi in tal modo i poteri di controllo sull’operato della polizia giudiziaria, preventivi o successivi, che il nuovo codice, non diversamente da quello del 1930, assegna al pubblico ministero . Nella stessa logica vanno visti quei doveri di «informativa 305

immediata» che il codice prevede in relazione al compimento di specifici atti da parte della polizia giudiziaria (quali esempi si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 347 comma 3, 349 comma 6, 352 comma 4, 353 comma 2, 354, comma 2, c.p.p., in tema rispettivamente di comunicazione della notizia di reato in caso di delitti gravi o di urgenza; notizia del rilascio della persona accompagnata; trasmissione del verbale della perquisizione; informazione volta ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di plichi che contengano notizie utili ai fini delle indagini; informativa sugli accertamenti e rilevi sullo stato dei luoghi e delle cose).

L’ausiliarità, inoltre, rappresenta fisiologicamente anche un limite implicito all’operare della polizia giudiziaria, dovendo questa svolgere «le indagini

Ibidem.

304

G. Conti, sub. art. 55, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., pag. 328

necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale» (art. 326 c.p.p.) e poiché l’esercizio dell’azione penale appartiene al pubblico ministero ( art. 50 c.p.p.), impersonando quest'ultimo il soggetto cui è affidata la strategia delle indagini .
306

L’art 348 c.p.p., ponendosi quale specificazione dell’art. 55 dello stesso codice, definisce attività investigativa quella diretta alla raccolta di «ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole» e la finalizza, in particolare:

-

alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato;

-

alla ricerca delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

-

al compimento di atti specificamente indicati, previsti dagli artt. 349, 351, 352, 353, 354 c.p.p.


Come diffusamente ribadito in dottrina , tra le attività di polizia giudiziaria 307

quella investigativa costituisce senza dubbio quella dall’ambito più vasto e meno facilmente tipizzabile, considerando la eterogeneità di comportamenti medianti i quali si manifesta, ognuno dei quali ha proprie finalità e si inserisce autonomamente nel complessivo sviluppo dell’indagine.

In via generale, possiamo quindi affermare che l’attività investigativa della polizia giudiziaria è attività informale diretta alla ricerca delle fonti di prova e sostanzialmente libera nei modi del suo svolgimento, volto al compimento di atti oggettivamente atipici, ed è demandata alla discrezionalità della polizia giudiziaria, a seconda delle esigenze di indagine . 308

Dall’ordito dell’art. 348 c.p.p. emerge in controluce una distinzione che appare particolarmente utile per poter individuare i connotati identificativi dell’attività

Ivi, pag. 329.

306

L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, Polizia giudiziaria e nuovo processo penale, cit., pag. 207.

307

Ibidem.

investigativa della polizia giudiziaria all’interno delle indagini preliminari, corroborando così il valore assolutamente centrale di questa disposizione . 309

Concentrando l’analisi sugli atti esperibili nello svolgimento dell’attività investigativa, si distinguono gli atti tipici da quelli atipici, ossia non disciplinati nel loro contenuto e soggetti a limitazioni concernenti i divieti espressamente previsti (in particolare dall’art. 350 c.p.p. relativo alle sommarie informazioni 310

dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini; dall’art. 353 c.p.p., concernente l’acquisizione di plichi e corrispondenza; dall’art. 354 c.p.p., relativo ad accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e al sequestro), ovvero i limiti impliciti connessi alla natura delle funzioni esercitate . 311

Il distinguo è fornito, ovviamente, dalla espressa disciplina che questi atti ricevono dal legislatore e che consente di inserire nell’una o nell’altra categoria le attività che la polizia giudiziaria pone in essere nell’esercizio delle sue funzioni tipiche.

Sebbene il secondo comma dell’art. 348 c.p.p. non spicchi per rigore analitico, in quanto finisce per giustapporre al suo interno direzione della ricerca e specifici atti espressamente disciplinati dalla legge (art. 349-355 c.p.p.), la formulazione dello stesso lascia chiaramente intendere come il suo contenuto sia meramente esemplificativo rispetto all’indefinibile repertorio di attività esplicabili dagli organi di polizia per raggiungere le loro finalità istituzionali. 


Come ribadito in dottrina , questa conclusione risulta fisiologica se si volge lo 312

sguardo all’inciso «tra l’altro», contenuto all’incipit della disposizione codicistica.

F. Alonzi, Le indagini della polizia giudiziaria nell’ambito dell’accertamento penale, in

309

Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., pag. 541.

Per un commento relativo alle modifiche sull’articolo de qua apportate dall’art. 4, comma 3,

310

d.l. 306/1992, si veda L. Bresciani, sub art. 350, in Commento al codice di procedura penale, cit., pag. 140, che evidenzia la problematicità connessa ad un pieno recupero dell’efficacia processuale di dichiarazioni rese senza la garanzia difensiva e sotto la pressione normalmente connaturata all’ansia e all’impegno profusi in queste occasioni dagli organi inquirenti.

L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, Polizia giudiziaria e nuovo processo penale, cit., 207.

311

F. Alonzi, Le indagini della polizia giudiziaria nell’ambito dell’accertamento penale, in

312

Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., pag. 541; si veda che, per una esaustivo

approfondimento del tema G. Ichino, L’attività di polizia giudiziaria, in Indagini preliminari ed

istallazione del processo, (a cura di M. G. Aimonetto), in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, (diretta da M. Chiavario - E. Marzaduri), Utet, Torino, 1999, pag. 131.

Siffatto esito d’altra parte non fa altro che comprovare la consapevolezza del legislatore di non poter imbrigliare le attività della polizia giudiziaria in rigidi schemi normativi potenzialmente non idonei a soddisfare le molteplici vicissitudini connesse ad ogni singola vicenda investigativa, essendo assolutamente da condividere l’assunto secondo cui «l’atipicità costituisce una connotazione specifica dell’attività di polizia» . 313

Ovviamente quanto rilevato non legittimerà gli organi di polizia a ritenersi liberi di adottare discrezionalmente le modalità di assunzione e formalizzazione delle proprie attività di indagine, in quanto, qualora per una determinata attività sia stata prevista normativamente un appostata regolamentazione, questa non potrà che essere svolta in stretta conformità a quanto espressamene previsto . 314

Allo stesso modo, e con ancor più rigidità, è da escludere che la realizzazione di un’attività informale possa autorizzare l’esercizio di poteri coercitivi che possano ledere diritti costituzionalmente garantiti, ciò desumendosi da quanto previsto dalla nostra Costituzione, la quale non tollera limitazioni in tema di diritti inviabili svincolate da espresse previsioni di legge .
315

Molte delle attività atipiche si sostanziano nell’osservazione di cose e persone, compiute direttamente dagli organi di polizia o avvalendosi di strumentazione tecnica, tra le quali rientrano le attività di osservazione, controllo e pedinamento realizzate al fine di trarre elementi utili allo svolgimento delle indagini, che possono ben essere compiute anche avvalendosi di apparecchiature specifiche idonee alla captazione di immagini e suoni, con il limite naturale che quanto si 316

L’icastico si deve a L. D’Ambrosio, Ruolo e attività della polizia giudiziaria nelle indagini:

313

brevi considerazioni e qualche proposta, in Cassazione penale, cit., pag. 2268.

F. Alonzi, Le indagini della polizia giudiziaria nell’ambito dell’accertamento penale, in

314

Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., pagg. 541-542, ove sul tema si aggiunge

l’ovvio corollario secondo cui si può ricorrere all’informalità solo quando le forme non siano state previste, configurandosi al contrario una surrettizia elusione delle garanzie che presidiano ogni disciplina positiva.

Ibidem.

315

In proposito si segnala Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 4, Barbagallo, in Cassazione

316

capta avvenga in luoghi che non siano privati . Senza alcuna pretesa di 317

esaustività, tra gli atti investigativi “a forma libera” possono quindi essere annoverati: il sopralluogo, ossia l’accesso in un luogo determinato al fine di realizzare un’attività di osservazione, onde trarne elementi di conoscenza per la prosecuzione dell’indagine; il pedinamento, che si realizza riprendendo o fotografando gli spostamenti della persona controllata sul territorio, anche mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS); l’appostamento (o appiattimento), che consente la supervisione da una postazione fissa, con esecuzione di riprese fotografiche o cinematografiche, delle attività compiute dalla persona controllata, realizzabili purché quest’ultima si trovi in un luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico, non nel luogo c.d. “riservato” o privato, violandosi, in tali ultimi casi, in assenza d’idoneo provvedimento dell’autorità giudiziaria, rispettivamente, il diritto alla riservatezza ex art. 2 Cost. e la libertà di domicilio di cui all’art. 14 Cost . Si rammenta, inoltre, che tra le 318

attività atipiche vengono ricomprese anche alcune che trovano sì una compiuta regolamentazione legislativa, ma riferita esclusivamente al compimento delle stesse da parte del pubblico ministero e che, in assenza di divieti impliciti o espliciti, si è ritenuto di non poter impedire alla polizia giudiziaria. Rientrano in quest’ultima categoria l’individuazione di persone o cose, che nella pratica di polizia giudiziaria solitamente assume i connotati dell’individuazione fotografica, e il confronto, con l’unico limite che qualora la persona sottoposta alle indagini partecipi all’atto vi sia il rispetto delle relative garanzie difensive, in primis la presenza del difensore . 319

Oltre che attività informale, la polizia giudiziaria può pacificamente compiere, ricorrendone i presupposti, gli atti tipici indicati dal codice, quali perquisizioni e

F. Alonzi, Le indagini della polizia giudiziaria nell’ambito dell’accertamento penale, in

317

Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., pag. 542, in cui l’Autore include nella

categoria delle attività atipiche il rilevamenti satellitare (c.d. g.p.s.) degli spostamenti di un soggetto, ritenendo che anche questa attività possa essere assimilata al pedinamento piuttosto che alla intercettazione telefonica.

E. Turco, Le indagini di polizia giudiziaria, in Le indagini preliminari e l’udienza preliminare,

318

cit., pag. 186. Ibidem.

sequestri, accertamenti urgenti e rilievi, oltre che atti tipici egualmente finalizzati allo sviluppo delle indagini, osservando ovviamente in tal caso regole precise e dettagliatamente indicate.

Gli atti tipici di polizia giudiziaria diretti alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole comportano specifiche operazioni vengono a loro volte generalmente suddivisi in:

• atti di investigazione diretta, ove l’attività è compiuta direttamente su persone o cose (identificazione dell’indagato, perquisizioni; accertamenti urgenti);

• atti di investigazione indiretta, caratterizzati invece dal contributo di soggetti non appartenenti alla polizia giudiziaria (spontanee dichiarazioni, sommarie informazioni, notizie e indicazioni utili assunte dall’indagato, sommarie informazioni delle persone informate sui fatti) . 320

Quest’ultima categoria è stata, inoltre, di recente impreziosita e estesa da incisivi interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale vi ha ricompreso:

-

accertamenti ed altre operazioni tecniche, con il limite preclusivo derivante dall’art 360 c.p.p. , relativo agli accertamenti tecnici non ripetibili, 321

costituendo quest’ultimi atti demandati esclusivamente al pubblico ministero ; 322

-

lo svolgimento di atti ricognitivi diretti all’accertamento del reato e alla scoperta degli autori, quali l’individuazione di cose o persone, ancorché non espressamente indicati nel dettato dell’art. 348 c.p.p da considerarsi meramente esemplificativo ; 323

L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, Polizia giudiziaria e nuovo processo penale, cit., 207.

320

Relativamente alle modifiche normative realizzate in merito agli accertamenti tecnici non

321

ripetibili si veda L. Bresciani, sub art. 360, in Commento al codice di procedura penale, cit., pag. 153.

Corte di Appello Roma, 18 gennaio 1995, Tanzilli, in Giurisprudenza Italiana, 1996, II, pag.

322

598.

Cass. pen, sez. II, 8 aprile 1997, n. 2655, Chirico, in C.E.D. Cassazione, 1997, n. 208547

-

l’individuazione di cose, quando rientra nell’attività di raccolta di quanto possa servire per l’applicazione della legge penale ; 324

-

l’individuazione fotografica .
325