3. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
3.2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria a competenza generale e a competenza
Gli ufficiali di polizia giudiziaria a competenza generale sono indicati dal primo comma dell’art. 57 del codice di procedura penale in tre grandi blocchi, al cui interno vengono ricompresi soggetti appartenenti ad eterogenei corpi di appartenenza.
Si collocano all’interno del primo blocco i c.d. “civili”, id est tutto il personale della polizia di Stato al quale l’amministrazione della pubblica sicurezza attribuisce la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria,
In particolare, il legislatore del codice ha tenuto conto, per quanto riguarda tale ambito, dell’art 39 legge 1 aprile 1981, n. 121 sulla riforma della pubblica sicurezza, in coordinamento con gli artt. 9, 16, 17, 25, 26, 32, 33, 38 e 39 d.p.r. 355/1982 (Ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) secondo il cui dettato normativo la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita al personale della Polizia di Stato inserito nei seguenti ruoli:
-
assistenti che rivestono la qualifica di assistente capo (che hanno superato un apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a trenta giorni, ex art. 3 d.l. 21 novembre 1987, n. 387);-
gli appartenenti al ruolo di ispettori (ispettori capo, ispettori principale, ispettori e vice ispettori);-
gli appartenenti al ruolo di sovrintendenti (sovrintendenti capo, sovrintendenti principali, sovrintendenti e vice sovrintendenti);-
dirigenti (limitatamente però ai primi dirigenti che non svolgono funzioni di vice-questore vicario, con esclusione perciò dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali) . 183Come precisato in dottrina , rientrano pacificamente tra gli ufficiali di polizia 184
giudiziaria in esame anche gli ufficiali e i sottufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, nonché le ispettrici e le assistenti del disciolto Corpo di Polizia femminile, trattandosi di personale che è stato inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato secondo i criteri adottati dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
Nella seconda categoria, di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo in esame, vi confluiscono i soggetti rientranti nell’alveo dei c.d. “militari”, ossia gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della polizia penitenziaria istituito con legge 15 dicembre 1990, n. 395 e del Corpo forestale dello Stato, «nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualifica».
Con l’introduzione dell’espressione «altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità» (art. 57, 1ª comma, lett. b), ultimo periodo) si è operata una divaricazione della previsione normativa a quei casi di ufficiali di polizia giudiziaria che non rivestono la qualifica di ufficiali o sottufficiali: si tratta dell’ipotesi di appuntati dei carabinieri limitatamente al periodo in cui assumono il comando effettivo di una stazione dell’Arma e di quella degli appuntati scelti dei Carabinieri e della
L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, VIª ed., Padova, Cedam, 2003,
183
pag, 40.
Ibidem; si veda anche G. Amato - M. D’Andria, Organizzazione e funzioni della polizia
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Guardia di Finanza che hanno maturato un anno di anzianità nel grado e che hanno superato un apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a 30 giorni, ex art. 3, comma 13°, d.l. 387/1987 . 185
Ai sensi del medesimo art. 3, al comma 16, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è riconosciuta anche alle guardie scelte del Corpo Forestale dello Stato con particolari requisiti di anzianità (10 anni nel grado o 24 nel servizio) e previo superamento di apposito corso, a quest’ultime affiancandosi altresì, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, il personale direttivo (ispettori, direttori, ufficiali), i sottufficiali (art. 12 e 13, d.l. 12 marzo 1948, n. 804) e i sorveglianti capo ( art. 5 d.P.R. 2 maggio 1953, n. 604).
Operando una analisi di natura sistematica dell’articolo 57 c.p.p. de qua, si riscontra la soppressione rispetto al vecchio codice di ogni riferimento al personale dell’amministrazione della pubblica sicurezza, in conseguenza della smilitarizzazione attuata con la ricordata legge n. 121/1981; per converso è stato aggiunto il riferimento al Corpo Forestale dello Stato e corretto terminologicamenente il riferimento agli agenti di custodia, con la sostituzione della ormai vetusta espressione «graduati».
La lettera c) dell’art. 57, prevede infine il conferimento, in via residuale, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al sindaco dei comuni «ove non abbia sede un ufficio di Polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza», configurando la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a competenza generale con limiti territoriali, ossia quelli determinati dai confini comunali.
La norma, nella sua formulazione, non sembra residuare alcun dubbio al fatto che il sindaco rivesta tale qualità di ufficiale di polizia giudiziaria anche quando nel comune abbiano sede uffici o comandi di polizia diversi o comandi di polizia diversi dai tre cui fa espresso riferimento l’art. 57, potendosi portare l’esempio di un comando della polizia penitenziaria o del corpo forestale dello Stato . 186
L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, cit., pag. 40.
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Ibidem.
3.3. Gli agenti di polizia giudiziaria a competenza generale, a competenza generale nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza
Come accennato nel paragrafi precedenti, le funzioni indicate dall’art. 55 c.p.p. – quali «prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale» – vengono svolte, oltre che dagli ufficiali, anche dagli agenti di polizia giudiziaria a competenza generale, la cui qualifica ricordiamo sta a significare un’estensione del servizio ad ogni fattispecie di reato.
Specularmente a quanto si ravvisa nella disciplina degli ufficiali di polizia giudiziaria, anche per i soggetti de qua si pone la dicotomia tra «civili», contemplati dalla lettera a) e «militari», indicati invece dalla lettera b).
Sono infatti agenti di polizia giudiziaria, il personale della Polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità, rientrandovi, pertanto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 36 e 39 legge n. 121/1981, in correlazione con gli artt. 1, 4, 5, 8 e 9 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e gli assistenti principali.
Nelle lettera b) rientrano invece i “militari”: i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia e le guardie forestali.
Oltre a questi soggetti rientranti nella dicotomia personale “civile”-personale “militare”, rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria a «competenza generale» anche le guardie delle province e dei comuni, la cui categoria merita un approfondimento diretto ad individuare coloro i quali possono esservi ricompresi, le ragioni che ne hanno determinato l’inclusione ed il loro ambito di competenza. L’espressione «guardie dei comuni» risale ai tempi in cui tali soggetti svolgevano le funzioni delle attuali forze di polizia dello Stato e non quelle di polizia locale, ed è stata inserita nel codice vigente per evidenziare il permanere, in capo agli addetti al servizio di Polizia municipale (comunemente denominati «vigili urbani») di una competenza generalizzata rationae materia.
delimitata nello spazio e anche nel tempo: nello spazio, in quanto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria incontra il limite dell’ambito territoriale del Comune; nel tempo, poiché la qualità è attribuita soltanto durante il servizio, sia esso straordinario o altrimenti comandato, e non è una qualità permanente . 187
La disposizione ha fatto molto discutere, sia sul piano terminologico, per l’utilizzo dell’arcaica dizione di «guardie dei comuni» per indicare i moderni appartenenti alla «polizia municipale», sia sul piano interpretativo, in quanto il dettato dell’art. 57, comma 2, lettera b), ultima parte, sembra modificare l’orientamento della legge quadro n. 65 del 1986, propenso ad attribuire, al personale che svolge servizio di polizia municipale, unzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di appartenenza, soltanto «nei limiti delle rispettive attribuzioni», riconoscendo la qualità di agente di polizia giudiziaria agli operatori e quella di ufficiale ai responsabili del servizio o del corpo, nonché agli addetti al coordinamento e al controllo . 188
Da quanto esplicato possiamo asserire senza remore che, se da un lato, la disposizione codicistica sembra estendere le funzioni della polizia giudiziaria non circoscrivendole più all’ambito delle «rispettive attribuzioni», ma richiedendo solo l’esercito del servizio, dall’altro, sembra relegare tutti gli appartenenti al Corpo di polizia municipale nella categoria degli agenti, non riconoscendo più qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai responsabili del servizio e del corpo, nonché agli addetti al coordinamento ed al controllo.
Nonostante dubbi in merito alla sovrapponibilità delle due norme – quella deducibile dall’art. 57, comma 2, c.p.p. e quella dell’art 5, comma 1, legge n. 65 del 1986 – in dottrina si sostiene concordemente la perfetta compatibilità delle 189
stesse, con ciò intendendendosi che, nell’ambito dei servizi attribuiti alla competenza istituzionale dei comuni e, quindi, dei corpi di polizia municipale (edilizia, commercio, igiene, ambiente, ecc,) l’accertamento dei reati e gli atti di
L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, cit., pag. 46.
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L. Rinella, L’attività di polizia giudiziaria, Bari, Cacucci, 2000, pag. 24.
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F. Tagliente, Profili della organizzazione della polizia giudiziaria nel nuovo codice di
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polizia giudiziaria conseguenti vedono gli operatori di polizia municipale quali agenti di polizia giudiziaria, mentre i responsabili del corpo e del servizio, nonché gli addetti al coordinamento e al controllo, conservano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria . 190
Sul piano dell’ambito territoriale infatti la qualità di agente di polizia giudiziaria viene mantenuta in tutte le ipotesi previste dall’art. 4, n. 4 della l. 7 marzo 1986, n. 65, vale a dire, oltre a quando sono in servizio nel comune di appartenenza, altresì fuori da questo territorio in caso di flagranza di reato commesso nell’ambito del territorio di pertinenza, e nelle missioni esterne di soccorso.
Alla luce di quanto affermato relativamente alle funzioni e all’ambito di competenza degli appartenenti al corpo della polizia municipale, possiamo asserire che tali soggetti, dai semplici operatori al loro comandante, costituiscono agenti di polizia giudiziaria capaci di accertare reati di qualsiasi genere, e quindi non solo quelli che ledono interessi comunali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità , con l’unica particolarità della limitazione temporale («quando 191
sono in servizio»), e spaziale («nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza») del loro ambito di intervento.