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Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata

3. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

3.4. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui si è trattato nei paragrafi precedenti e la cui disciplina si rinviene nell’art 57, ai commi 1 e 2 del codice, hanno competenza generale, cioè sono legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria con riferimento alla ricerca e all’accertamento di qualsiasi reato.


Numerose sono le leggi e i regolamenti che demandano a soggetti diversi da quelli finora presi in considerazione una limitata competenza in tema di polizia giudiziaria. Si tratta pertanto di una categoria molto ampia, la cui differenza

Ex multis, Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 1995, in Cassazione penale, 1997, pag. 502; Cass. pen.,

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sez. III, 22 luglio 1997, in Massimario Cassazione penale, gennaio 1998, pag. 106.

Cass. pen, sez. V, 5 novembre.1992, in Massimario Cassazione penale, giugno 1992, pag. 36.

fondamentale, rispetto alle altre categorie di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, risiede nella circostanza che tali soggetti, pur avendo quasi sempre una competenza piena quanto alle funzioni esplicabili, vedono tuttavia ristretta la propria sfera di intervento all’accertamento di alcune determinate specie di reati . 
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Da ciò si desume la ragione giustificativa dell’utilizzo dell’espressione «ufficiali e agenti di polizia a competenza limitata» (o «settoriale», ovvero come recita l’art. 57, comma 3° del codice, di persone cui le funzioni di polizia giudiziaria sono demandate «nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni» ).
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E’ opportuno precisare e avvertire che le leggi e i regolamenti omettono sovente di indicare specificamente se ai soggetti in questione spetta la qualità di semplice agente o, invece quella di ufficiale di polizia giudiziaria: in tal caso come evidenziato in dottrina sembra corretto far riferimento allo stato giuridico e alla 194

carriera nelle singole amministrazioni.


Senza avere la pretesa di indicare tutti coloro che possono rivestire la qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata, ci limitiamo ad una semplice esemplificazione, fatta propria anche dalla dottrina dominante .
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Rivestono, così, tra gli altri, la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni:

-

il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici (limitatamente ai primi

L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, cit., pag. 43.

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Quest’ultimo inciso («secondo le rispettive attribuzioni») fa riferimento ai diversi poteri

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conferiti, rispettivamente, agli ufficiali e agli agenti, specie con riguardo alla legittimazione a compiere da parte dei primi, tutti gli atti di polizia giudiziaria e, da parte dei secondi, solo alcuni di essi

L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, cit., pag. 43

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Idem, pag. 44; L. Rinella, L’attività di polizia giudiziaria, cit., pag. 25-28; G. Conso - V. Grevi,

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Commentario breve al codice di procedura penale, cit., pag.179; G. Casaccia, sub art. 57, in Codice di procedura penale commentato, cit., pag. 399 ss.; E. Di Nicola, sub art. 57, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., pag. 288; G. Conti, sub art. 57, Commentario del nuovo codice di procedura penale, cit., pag. 354.

dirigenti), dei direttori tecnici (direttore tecnico capo, direttore tecnico principale, e direttore tecnico), dei periti tecnici (perito tecnico capo, perito tecnico principale, perito tecnico e vice perito tecnico), dei revisori tecnici (revisore tecnico capo, revisore tecnico principale, revisore tecnico e vice revisore tecnico (ex art. 42, 2° comma, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 337 sostituito dall’art 6, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 232);

-

il personale della polizia di Stato appartenente al ruolo dei dirigenti medici (soltanto il primo dirigente medico) e dei direttivi medici (medico capo, medico principale e medico), contemplati dagli art. 7, 3° comma, legge 24 aprile 1982, n. 338 e art. 25, legge 1° febbraio 1989, n. 53;

-

il personale direttivo e della carriera di concetto compreso nel ruolo tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ex art. 16 legge n. 469/1999 i comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (oggi Guardia costiera ), gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al 196

ruolo dei servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, in relazione ai reati contemplati nel codice della navigazione, nonché in relazione ai reati commessi nel porto e nell’aerodromo, qualora non siano presenti uffici della polizia di Stato, in base all’art. unico, 1° comma, legge 3 febbraio 1963, n. 94;

-

i comandanti delle navi e delle aeromobili, in relazione ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché in relazione agli atti di polizia

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, svolge compiti relativi agli usi civili del

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mare ed è inquadrato funzionalmente ed sistematicamente nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale si riconducono i suoi principali compiti istituzionali. Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi Dicasteri, tra i quali il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche.

Tra le citate competenze, in primis, la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, oltreché la tutela dell’ambiente marino, dei suoi ecosistemi e l’attività di vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale. A queste ultime si aggiungono le ispezioni sul naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto, condotta anche sulle navi mercantili estere che scalano i porti nazionali.

giudiziaria ordinari e agli atti delegati disposti dall’autorità giudiziaria, ex art. unico, 1° comma, legge n. 94, 3 febbraio 1963;

-

i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa, ex art unico richiamato;

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l’autorità consolare, in relazione ai reati previsti dal codice della navigazione, commessi all’estero, oltreché negli altri casi previsti dalla legge consolare, secondo il già menzionato art unico della legge n. 94 del 1963 e art. 46, 1° comma, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200;

-

i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla Marina Militare, ex artt. 9, 3° comma e 23, legge 3 dicembre 1982, n. 979;

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gli ispettori del lavoro, in base all’art. 8, 1° comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520;

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gli ispettori sanitari assegnati alla Direzione generale per l’igiene degli alimenti e la nutrizione, agli Ispettorati di zona e agli uffici del medico provinciale, incaricati della vigilanza sulla preparazione, produzione e commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, per la prevenzione e la repressione delle infrazioni alle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, in base all’art. 17, 7° comma, legge 25 febbraio 1963, n. 441;

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gli addetti ai servizi delle u.s.l ( oggi a.s.l.) e ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, proposti al prefetto dal presidente della regione, limitatamente alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate in relazione all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, ex art. 21, 3° co., legge 23 dicembre 1978, n. 833;

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gli impiegati del Ministero dell’Agricoltura (oggi Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali) appartenenti al ruolo degli analisti per il servizio di repressione frodi, inclusi nella carriera direttiva, e al ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi, inclusi nella carriera di

concetto, nonché gli impiegati delle carriere direttive e di concetto adibiti, mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al servizio di vigilanza per la repressione frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ex art. 18, comma 1, legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

-

gli ingegneri e i periti del corpo delle miniere, ai sensi dell’art 5, secondo comma, d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

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il personale civile e militare dell’amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile incaricato della vigilanza e dell’accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, ex art. 21, 2° comma, legge 14 luglio 1965, n. 963;

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gli ispettori del ministero dell’industria, nell’esercizio dell’attività di vigilanza assicurata ( legge n. 295 del 1978);

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i verificatori di pesi e misure in base art. 25 r.d. n. 7088/1890;

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i comandanti di corpo di distaccamento o di posto delle forze armate per i reati soggetti alla giurisdizione militare ex art. 301 cod. pen. mil. di pace;

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gli ispettori compartimentali ed i ricevitori dei monopoli di Stato secondo quanto disposto dagli artt. 7-19 r.d. n. 577/1941;

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l’ingegnere capo delle sezioni dell’ufficio minerario per gli idrocarburi per le infrazioni penali da lui accertate (d.PR. n. 886/1979)

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i funzionari doganali (art. 324 d.P.R. n. 43/1973);

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gli ispettori delle poste e telecomunicazioni (art. 1 d.m. 14 agosto 1934, art. 22 d.P.R. n. 156/1973) incaricati di accertare reati in tema di servizi postali e delle telecomunicazioni, eventualmente perpetrati nell’ambiente di lavoro, nonché gli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull’osservanza delle norme e delle modalità relative ai servizi postali e delle telecomunicazioni;

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il personale della carriera direttiva e di quella di concetto del servizio metrico e del saggio dei materiali preziosi, in base all’art. 20, 1° e 2° comma, legge 30 gennaio 1968, n. 46.;

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gli ispettori dell’I.S.V.A.P. incaricati di vigilare sull’esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione svolte nel territorio della Repubblica da imprese nazionali od estere, ex art. 4, legge 12 agosto 1982 n. 576.

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i funzionari di cancelleria rispetto all’accertamento delle violazioni tributarie concernenti gli atti del loro ufficio (art. 4, legge 23 ottobre 1960, n. 1196), nonché i funzionari del ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti cui sono attribuiti compiti di accertamenti di violazioni costituenti reati in materia di imposta di bollo e quelli di controllo compiuti nella sede degli uffici predetti su qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi (art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);

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come abbiamo anticipato, i comandanti e i responsabili del servizio o del corpo di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e controllo, in ordine alle specifiche attribuzioni conferite dalla legge ai comuni, ex art. 5 legge n. 65/1986.


Anche per la seconda categoria difetta una elencazione del codice, il quale si limita a ripetere, come per gli ufficiali di polizia giudiziaria a competenza limitata, che «sono altresì agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali la legge e i regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all’art. 55 codice di procedura penale».


Alla stessa stregua di quanto operato con riferimento agli ufficiali di polizia giudiziaria a competenza limitata, esporremo una elencazione meramente esemplificativa, classificandosi agenti di polizia giudiziaria, alla luce dei criteri esaminati:

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gli operatori tecnici scelti e i collaboratori del personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, secondo l’art. 42, 2° comma, d.P.R 24 aprile 1982, n. 337, sostituito dall’art 6, 1°comma, legge 7 agosto 1990, n. 232;

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i vigili del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo l’art. 16, legge n. 469 del 13 maggio 1961;

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i Sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal Codice della Navigazione nonché ai reati commessi nel porto, allorché difettino uffici della polizia di Stato, ex articolo unico, 2° comma, l. 3 febbraio 1963, n. 94;

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gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda, ex art. unico citato, 4° comma;

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gli agenti giurati adibiti alla vigilanza sulla pesca, ex art. 21, 2°comma, legge 14 luglio 1965, n. 963;

-

gli agenti nominati dalle amministrazioni provinciali per la repressione nelle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanza di uso agrario e di prodotti agrari, ex art 62, 2° comma, d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987;

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gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici, del Ministero delle Politiche ambientali, alimentari e forestali, adibiti a servizi di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ex art. 18, 2° comma, legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

-

il personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, appartenente alla carriera esecutiva ed ausiliaria, in base all’art. 20, 3° comma, legge 30 gennaio 1968, n. 46;

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gli agenti addetti alla repressione della pesca con materie esplosive o venefiche nelle acque marine (d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987);

-

gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali (art 16, d.lgs. n. 133/1992);

-

gli ispettori dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (d.lgs. n. 230/1995).

Secondo una parte della dottrina vi è una categoria qualificabile come pubblici 197

ufficiali abilitati ad accertare determinate specie di reati che, a seguito della riforma codicistica, avrebbe perduto la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

F. Tagliente, Profili della organizzazione della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura

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loro riconosciuta dall’abrogato art. 221 c.p.p del 1930.


Altro orientamento ritenne invece che coloro in precedenza inclusi nell’alveo 198

dell’art 221 c.p.p continuassero a rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Si tratta delle seguenti categorie:

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l’ufficiale sanitario in caso di denuncia al medico provinciale di violazione delle leggi e del regolamento sanitario, ex art. 40, 1° co., lett. c), r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, rimanendo pacifica la sua qualità di pubblico ufficiale nell’ipotesi di referto di cui all’art. 365 e 334 c.p.p.;

-

i funzionari del Ministero delle Finanze e degli uffici dipendenti ai quali sono attribuiti compiti di accertamento delle violazioni in materia di bollo, ex art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

-

i funzionari degli uffici distrettuali delle imposte dirette e dell’IVA, ex art. 51 e 52 d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

-

i funzionari doganali incaricati dell’accertamento delle violazioni al t.u. delle dogane entro gli spazi doganali e dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l’applicazione di essa sia demandata alle dogane, ex art. 324, 1° comma, d.P.R. n. 43 del 1973;

-

i funzionari dell’ANAS , dell’Ispettorato della Viabilità del Ministero dei 199

Lavori Pubblici, del Genio Civile, dell’Ispettorato della Motorizzazione civile, del Ministero degli Interni, addetto al servizio di polizia stradale, degli uffici tecnici delle province e dei comuni, cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale di cui all’art. 136, lett. a), d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

-

le guardie particolari nominate a norma degli artt. 133 ss. t.u.l.p.s

Capitanato da G. Conti, sub art. 57, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, cit.,

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pag. 357 e G. Amato - M. D’Andria, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo

codice di procedura penale, cit., pag. 30.

L’Anas (acronimo che originariamente indicava Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) è

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una società per azioni italiana, rappresentante il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'Economia ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

-

le guardie comunali campestri preposte all’osservanza delle norme di polizia urbana e rurale alle quali il codice del 1913, art. 164, attribuiva espressamente la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

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gli impiegati e gli agenti incaricati di vigilare sull’osservanza delle norme e delle modalità relative ai servizi postali e delle poste e telecomunicazioni, ex art. 22 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

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gli impiegati addetti alle coltivazioni di tabacco, a norma dell’art. 104, legge 17 luglio 1942, n. 907.

La qualità di agenti di polizia giudiziaria è invece stata negata sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito alle guardie volontarie delle 200 201

associazioni venatorie e protezionistiche, come la LIPU (Lega Italiana protezione uccelli) o l’ENPA (Ente protezione animali) in quanto hanno come compito esclusivo l’accertamento di violazioni non più sanzionate penalmente.