3. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
3.1. Una distinzione non meramente terminologica
Gli ultimi soggetti contemplati dall’art. 56 c.p.p in tema di organizzazione della polizia giudiziaria sono gli «ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato»
Il successivo art. 57 c.p.p. annovera i soggetti facenti parte dell’una o dell’altra categoria, il cui discrimine, come riveleremo nel prosieguo del paragrafo, non assume una valenza meramente terminologica. In particolare costituiscono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti
alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di
finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato
ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza. Rientrano per converso nella categoria degli agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i Carabinieri, le Guardie di Finanza, gli Agenti di custodia, le Guardie forestali
G. Conti, sub art. 56, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, (diretto da E.
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e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
A chiusura di tale distinzione l’ultimo comma dell’art. 57 comprende tra gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, «nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».
Relativamente ai soggetti cui fa riferimento il comma di chiusura dell’articolo in esame, in dottrina si sottolinea come possano definirsi ufficiali e agenti di 174
polizia giudiziaria a competenza «settoriale» o «specializzata», essendo riconosciuta tale qualifica, da non poche leggi e regolamenti, ad un numero di soggetti che possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria solo per l’accertamento di alcune fattispecie di illecito penale connesse al servizio che sono chiamati istituzionalmente a svolgere . 175
Le novità introdotte dal legislatore del 1988 rispetto a quanto disposto dall’art. 220 del codice previgente si riassumono nel riconoscere la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in base alle disposizioni sull’ordinamento della pubblica sicurezza, disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
Ulteriore elemento di discontinuità rispetto alla previsione di cui all’art. 220 del codice Rocco è rappresentato dall’attribuire la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria agli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e quella di agente alle guardie appartenenti allo stesso corpo, con la precisazione che le guardie delle province e dei comuni costituiscono agenti di polizia giudiziaria nell’orario di servizio e all’interno del territorio di appartenenza con l’eccezione dell’ipotesi della flagranza.
L’abituale distinguo tra i soggetti abilitati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria nelle due categorie degli «ufficiali» e degli «agenti» di polizia giudiziaria come
S. Giambruno, Polizia giudiziaria, in Digesto delle discipline penalistiche, cit., pag. 599; sul
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tema per un approfondimento si veda anche G. Amato - M. D’Andria, Organizzazione e funzioni
della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, cit., pag. 26.
Qualifica, peraltro, che non sempre viene conferita dai regolamenti o dalle leggi che
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disciplinano le aree di competenza dei soggetti in questione, facendosi riferimento in tal caso allo stato giuridico di essi e alla carriera nell’ambito delle diverse amministrazioni di appartenenza
preannunciato, risulta rilevante, non solo ai fini organizzativi e gerarchici all’interno delle amministrazioni di appartenenza, ma anche ai fini operativi endoprocedimentali, in quanto vi sono atti che il codice demanda alla competenza esclusiva dell’ufficiale di polizia giudiziaria, tra i quali possono essere menzionati:
-
la ricezione di denunce, querele, referti (art. 331, comma 2, c.p.p.; art. 333, comma 2 c.p.p.; art. 334, comma 1 c.p.p.; art. 337, comma 1, c.p.p.);-
l’assunzione di informazioni, notizie e indicazioni dall’indagato (art. 350, commi 1 e 4, c.p.p.);-
le perquisizioni, sia di iniziativa che delegate, salvo casi eccezionali in cui possono essere operate dagli agenti (art. 352; 247, comma 3, c.p.p.);-
l’acquisizione di plichi e il blocco di corrispondenza (art. 353 c.p.p);-
gli accertamenti e rilievi urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone , salvo ipotesi eccezionali in cui possono essere operati dagli agenti (art. 354 c.p.p.);-
i sequestri, sia di iniziativa che delegati, salvo casi eccezionali in cui possono essere eseguiti dagli agenti (art. 354, comma 2 e 3; 253, comma 3, c.p.p.);-
l’esecuzione di intercettazioni (art. 267, comma 4, c.p.p.);-
la nomina dell’interprete (art. 143 c.p.p.);-
la ricezione delle impugnazioni e dichiarazioni dell’imputato in stato di arresto o detenuto agli arresti domiciliare o in luogo di cura (art. 123, comma 2 , c.p.p.) . 176Agli atti menzionati si aggiunge altresì la redazione del verbale e delle annotazioni degli atti del pubblico ministero ex art. 373, 6° comma e l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato di cui all’art. 389, comma 2.
Come parzialmente si desume da siffatta classificazione, non è da escludersi in assoluto il compimento degli atti richiamati da parte degli agenti di polizia giudiziaria, essendo prevista tale eventualità dall’art. 113 disp. att, in particolare nei casi di particolare necessità ed urgenza; inoltre quando le norme del codice
G. Casaccia, sub art. 57, in Codice di procedura penale commentato (a cura di A. Giarda- G.
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contengono il generico riferimento alla locuzione «polizia giudiziaria», l’atto può essere posto in essere indistintamente sia dall’ufficiale e dall’agente di polizia giudiziaria.
In ultima analisi rappresenta la novità assoluta del nuovo codice di procedura penale il conferimento esclusivo agli ufficiali di polizia giudiziaria della possibilità di svolgere le funzioni di pubblico ministero nell’udienza dibattimentale del giudice monocratico, secondo quanto disposto dall’art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 . 177
Tra i soggetti ai quali non è riconosciuta la qualità di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, due in particolare meritano una più compiuta trattazione per la loro rilevanza nel panorama del corretto esercizio dell’ordine e della sicurezza pubblica e democratica.
Allo scopo di evitare che gli organi dei servizi segreti abbiano a dipendere funzionalmente dall’autorità giudiziaria, la legge 24 ottobre 1977, n. 801 – istitutiva del Comitato Esecutivo dei Servizi (CESIS) , del Servizio per le 178
Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) e del Servizio per le Informazioni 179
G. Amato - M. D’Andria, Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice
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di procedura penale, cit., pag. 26; si veda anche L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, Polizia giudiziaria e nuovo processo penale, cit., pagg. 70-71.
Nel 1977 l’intelligence italiana ha subito una profonda e radicale trasformazione con la legge n.
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801 che ha istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Le due nuove strutture venivano poste alle dipendenze rispettivamente del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno. La nuova legge attribuiva l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza al Presidente del Consiglio dei ministri, che coordinava i due organismi di intelligence tramite il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS). Entrambi i servizi sono rimasti in attività fino alla riforma normativa del 2007 posta in essere per rispondere anche al mutato contesto sociale-nazionale e politico-internazionale e alle nuove sfide economiche, cyber ed energetiche che richiedono sempre nuovi strumenti operativi e nuove professionalità . L’intero apparato di intelligence nazionale subisce in seguito un profondo processo di riforma con l’applicazione della legge n. 124/2007 che istituisce il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, al suo interno, sotto l’alta direzione e la responsabilità generale del Presidente del Consiglio dei ministri, cui compete la nomina di direttori e vicedirettori di ciascuna agenzia, e con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), operano l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), non più dipendenti dai Ministri della difesa e dell’interno.
Il SISMI è stato sostituito dall’AISE(l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna). All’Agenzia
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sono affidate le attività di informazione sulle minacce alla sicurezza della Repubblica provenienti dall’estero, il controspionaggio fuori dai confini nazionali e le attività di controproliferazione. Dal 2007 si sono succeduti alla sua guida l’ammiraglio Bruno Branciforte, il generale Adriano Santini e il dottor Alberto Manenti, tutt’ora in carica.
e la Sicurezza Democratica (SISDE) – all’art. 9 stabilisce infatti che la qualità 180
di ufficiali o agenti di polizia resta sospesa per i funzionari dei suddetti servizi segreti che rivestano tale qualità in base agli ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza . 181
Il questore, invece, non è qualificato quale ufficiale di polizia giudiziaria, ma come autorità provinciale di pubblica sicurezza, collocandosi i suoi compiti – quali la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tale fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione – nell’alveo della pubblica sicurezza . Secondo l’art. 14 della legge 1ª aprile 1981, n. 121, a 182
tale scopo il questore deve tempestivamente essere informato dai comandanti locali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica.
A chiusura del novero soggetti rientranti nel ruolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, si sottolinea come sia normativamente disposta (art. 1, d.l. 6 settembre 1982, n. 629) l’esclusione dalla categoria degli ufficiale di polizia giudiziaria dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa esercitante poteri nell’ambito della sicurezza pubblica.
Alla distinzione fondamentale, espressamente indicata dall’art. 57 c.p.p., fra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ne consegue un’ulteriore ad essa strettamene correlata, discernendo lo stesso disposto codicistico (non diversamente dall’art 221 del codice del 1930) tra «ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza generale» – cui è demandata la ricerca di ogni specie di reato, essendo investiti di compiti di polizia giudiziaria in via generale e permanente – ed «ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata»,
L’AISI, che ha invece sostituito il SISDE, svolge attività di informazione per la difesa della
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sicurezza interna della Repubblica e delle istituzioni democratiche, nonché quelle per la protezione degli interessi nazionali e il controspionaggio in territorio italiano. Dal 2007 a oggi si sono succeduti alla sua guida il prefetto Giorgio Piccirillo, il generale C.A. Arturo Esposito e il prefetto Mario Parente, tutt’ora in carica.
S. Giambruno, Polizia giudiziaria, in Digesto delle discipline penalistiche, cit., pag. 600
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F. P. Giordano, Le indagini preliminari. Poteri e limiti del pubblico ministero e delle polizia
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ai quali la suddetta qualità è attribuita, da leggi speciali, solo per la ricerca e l’accertamento di determinate specie di reato, «nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni», come sancito dal terzo comma dell’art. 57.
Nel prossimo paragrafo analizzeremo la categoria degli ufficiali di polizia a competenza generale, delineandone caratteristiche e peculiarità operative che li differenziano sia dagli stessi ufficiali, ma con competenza limitata, sia dagli agenti di polizia giudiziaria.
3.2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria a competenza generale e a competenza