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La tripartizione delle funzioni di polizia giudiziaria

L’attività investigativa - 5. L’attività assicurativa.

1. La tripartizione delle funzioni di polizia giudiziaria

Il termine polizia individua la funzione dello Stato e di altri enti pubblici volta ad assicurare le condizioni di fatto per un ordinato e tranquillo vivere sociale . 205

A riguardo abbiamo accennato in avvio del capitolo I come l’attività di polizia sia diretta:

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a prevenire condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, e più in generale, il sereno svolgimento di tutte quelle attività, pubbliche o private, strumentali ai fini del benessere della collettività;

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a reprimere le violazioni già verificatesi di norme penali, impedendone eventuali ulteriori effetti.

A tale dicotomia risulta ulteriormente connessa l’ulteriore distinzione tra polizia amministrativa, in particolare la branca della polizia di sicurezza, la cui attività si colloca in un momento antecedente alla violazione della legge penale, e la polizia giudiziaria, cui è affidato invece il compito di intervenire a reato già perpetrato . 206

In via di prima approssimazione, possiamo desumere da quanto affermato che l’attività di polizia giudiziaria si esplica quando già si è verificata una violazione della legge penale che l’attività di prevenzione della polizia amministrativa, e in specie della polizia di sicurezza, non è riuscita ad evitare, non costituendo al

Tale definizione si deve a L. D’Ambrosio, Ruolo e attività della polizia giudiziaria nelle

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indagini: brevi considerazioni e qualche proposta, in Cassazione penale, 2006, pag. 2999.

L. D’Ambrosio- P. L. Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, cit., pag. 14, ove gli Autori si

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soffermano sulla citata distinzione tra polizia amministrativa, di sicurezza e giudiziaria e correlati compiti ad esse demandati

contrario attività di polizia giudiziaria quella svoltasi dopo il verificarsi di un fatto per il quale la legge prevede un tipo di sanzione diversa da penale, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’attività di accertamento e repressione venga svolta anche in tali ipotesi da soggetti che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

A riprova della stretta connessione non solo terminologica tra le nozioni, si rileva come nella gran parte dei casi l’attività della polizia giudiziaria si configura come una sorta di progressione dell’attività della polizia amministrativa, nel senso che la notizia della commissione del reato emerge solitamente nell’alveo delle attività di preservazione, informazione e vigilanza compiute durante i servizi di prevenzione. Da ciò osserviamo che, nel concreto atteggiarsi della realtà delle cose, la funzione di polizia è ispirata ai caratteri della unitarietà e indivisibilità . 207

Si verifica, perciò, un cumulo di funzioni, che sebbene non costituzionalmente imposto, pare inevitabile, poiché prevenzione e repressione dei reati sono funzionalmente tra loro complementari: i risultati dell’attività preventiva costituiscono il punto di partenza dell’attività di polizia giudiziaria e viceversa . 208

La sistematica del nuovo codice attribuisce alla polizia giudiziaria il ruolo di «soggetto» del procedimento, cui vengono attribuite specifiche funzioni, 209

incisivamente indicate nell’art 55, comma 1, c.p.p. secondo il quale: «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portate a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale».

Ibidem, ove si specifica come il richiamato carattere unitario e indivisibile della funzione di

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polizia costituisce probabilmente una delle cause dell’attuale ambiguità del sistema processuale nelle parti di esso che più direttamente riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero; negli stessi termini sul punto si veda L. D’Ambrosio, Ruolo e attività della polizia

giudiziaria nelle indagini: brevi considerazioni e qualche proposta, in Cassazione penale, cit.,

pag. 3000

G. D’Elia, Polizia giudiziaria, in Digesto delle discipline pubblicistiche, cit., pag. 607.

208

Sull’attribuzione della qualità di soggetto del procedimento, con particolare risalto all’unitarietà

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della conduzione della fase delle indagini a questa strettamente connessa si veda S. Giambruno,

Le funzioni che il nuovo codice assegna alla polizia giudiziaria appaiono sostanzialmente coincidere con quelle previste dall’art 219 del codice 1930, conservando così validità la tradizionale ripartizione tra atti di informazione (acquisizione e comunicazione della notizia di reato), di investigazione (ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati) e di assicurazione (apprensione di cose, accertamenti o rilievi su luoghi, sulle cose e sulle persone, arresto in flagranza e fermo) . 210

Una significativa variante espressiva propria del nuovo testo codicistico la si rinviene nella mancata attribuzione alla polizia giudiziaria del compito di «assicurare», in luogo del quale, coerentemente con il principio della formazione della prova in dibattimento, viene conferito il mero obbligo di «compiere gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova». Altra correzione, prettamente di adeguamento terminologico al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, incardinata nell’art 27 della nostra Carta fondamentale, deriva dalla sostituzione dell’espressione «ricercare i colpevoli», con quella «ricercarne gli autori». Tuttavia ciò che maggiormente rileva, nel quadro delle novità della disciplina, è il disposto del secondo comma dell’art. 55 c.p.p., a tenore del quale la polizia giudiziaria «svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria», la cui formulazione fa riferimento non solo all’attività di indagine delegata dall’autorità giudiziaria, ma anche alle numerose disposizioni che prevedono tutta una serie di attività esecutive di ordini dalla stessa impartiti che non rientrano nell’attività di indagine stricto sensu, ma il cui compimento è tuttavia essenziale per il buon esito del procedimento penale (si portano quali esempi: l’attività di notificazione; quella di documentazione degli atti del pubblico ministero di cui all’art. 373, comma 6 c.p.p.; quella esecutiva delle ordinanza impositive di una misura cautelare prevista dall’art. 293 c.p.p.) . Si è con tale 211

previsione inteso sottolineare il ruolo servente, strumentale della polizia

Sul tema si veda B. Bruno, Polizia giudiziaria, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIV, Giuffrè

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editore, Milano, 1985, pag. 158.

G. Conti, sub art. 55, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, cit., pag. 320.

giudiziaria e la stretta subordinazione di essa all’autorità giudiziaria e, in primis, al pubblico ministero . Nondimeno, le «attività necessarie per le determinazioni 212

inerenti all’esercizio dell’azione penale» (art 326 c.p.p.) sono adempiute sotto la direzione del pubblico ministero (art 327 c.p.p., in cui si afferma il pubblico ministero quale dominus delle indagini), così come, più in generale, le funzioni di polizia giudiziaria «sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria» (art 56 c.p.p.).

Da quanto appena affermato, si rileva come l’elevazione a rango di «soggetto» del procedimento della polizia giudiziaria non altera la tradizionale collocazione della stessa tra gli organi ausiliari dell’autorità giudiziaria (rectius tra i collaboratori, così da evitare che possa ritenersi, per ciò solo, operante per le persone investite di funzioni di polizia giudiziaria, l’incompatibilità a testimoniare posta dall’art 197, lett. d ). 213

I soggetti deputati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria sono individuati dal 3° comma dell’art. 55 c.p.p. negli ufficiali e negli agenti di polizia giudiziaria, risultando la disposizione, da un lato, ultronea, dall’altro, imprecisa, atteso che le medesime funzioni devono essere riconosciute anche al pubblico ministero (il quale ad esempio prende notizia dei reati ex art. 330 c.p.p.) e seppur in via non istituzionale, anche ai privati (considerato il disposto di cui all’art 383 c.p.p., concernente l’arresto eseguito da «ogni persona»).

L’esperienza, la prassi dell’attività investigativa, ci palesa come siano demandate alla polizia giudiziaria funzioni non solo della massima importanza ma anche delicatissime, tanto più che nella maggior parte dei casi vengono svolte in un momento in cui non è ancora intervenuto il magistrato e perciò esclusivamente per iniziativa degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ciò verificandosi puntualmente anche nell’attuale sistema .
214

Non esiste una nel codice previgente una disposizione che tratti del rapporto tra polizia

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giudiziaria e autorità giudiziaria in termini così precisi ed esaustivi come quelli previsti dall’art 55, comma 2, c.p.p. vigente., limitandosi l’art. 232 c.p.p. 1930 a prevedere che «il procuratore della Repubblica»

G. P. Voena, Soggetti, in Compendio di procedura penale, cit., pag. 86.

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S. Di Filippo, La polizia giudiziaria negli atti preliminari all’istruzione, cit., pag. 51.

Nonostante siffatto assunto non abbia alcuna pretesa di assolutezza – potendo ben accadere che il magistrato abbia notizia della commissione di un reato da altra fonte e perciò sia lui stesso che disponga l’avvio delle indagini – non possiamo esimerci dal riscontrare come tale evenienza si verifichi però raramente, in quanto è normalmente la polizia giudiziaria che per prima viene a conoscenza della perpetrazione di un crimine, per almeno due ragioni:

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la prima è che i cittadini lesi da un’azione delittuosa o che siano a conoscenza del verificarsi di un’azione criminosa sono soliti rivolgersi non già al magistrato ma alla polizia, rinvenendosi la spiegazione logica di tale comportamento non nella mera abitudine, ma nella maggior facilità di relazionarsi ed entrare in contatto con appartenenti alla Forze di Polizia rispetto ai magistrati e, sopratutto, perché le stesse hanno la possibilità di intervenire con particolare immediatezza onde interrompere l’attività criminosa ; 215

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la seconda causa va ricondotta alle richiamate funzioni demandate alla polizia giudiziaria, nel cui alveo vanno ricomprese oltre a quelle repressive anche quelle dirette alla prevenzione dei reati, come per la polizia in genere; è in tale attività gli ufficiali e agenti scoprono, essi per primi, i reati . 216

Dunque sono gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria che normalmente per primi prendono contatto con il reato commesso, con il suo autore, con la vittima dell’attività criminosa; sono loro che raccolgono le prime dichiarazioni rese dall’autore del reato, talora sul luogo stesso del crimine, in un momento in cui l’indiziato, salvo sia un delinquente particolarmente “esperto”, ancora non ha elaborato un piano difensivo e, sotto lo stress che sempre un’azione criminosa determina, rivela la verità; sempre loro fanno la prima constatazione della posizione di un corpo, di un’arma; è il loro occhio esperto che apprezza la rilevanza che potrà avere ai fini delle indagini l’esistenza del classico mozzicone di sigaretta, del sasso, della ciocca di capelli, del filo di cotone, ecc.


Ibidem.

215

Ibidem.

Sono quindi loro a dare un primo indirizzo alle indagini .
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Il magistrato interverrà quasi sempre in un momento successivo, col bagaglio della propria esperienza e della propria preparazione professionale, per coordinare, dirigere, emettere provvedimenti in conformità alle disposizioni processuali, ossia motivati, controllabili, impugnabili e con lo scopo di acquisire in forma rituale le fonti di prova ed operare la critica delle stesse. L’intervento inoltre rappresenta null’altro che un’eventualità: è noto infatti che il procuratore della Repubblica interviene, assumendo la direzione delle indagini di polizia, solo in alcuni casi, generalmente i più delicati e i più gravi, non potendo essere altrimenti perché, se dovesse scendere in campo in prima persona in ogni indagine, l’organico dei magistrati sarebbe da rinfoltire in modo molto più consistente di quello attuale.


Strettamente vincolata alla delicatezza e importanza delle funzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è la necessità che esse siano conferite a personale specializzato, ottimamente preparato sia dal punto di vista teorico che pratico, in possesso, specialmente i dirigenti, di una buona conoscenza oltre che di diritto e procedura anche di sia pur sommarie cognizioni di medicina legale, di balistica, di infortunistica, ecc. 


La già ricordata tripartizione dell’attività di polizia giudiziaria non è peraltro idonea a ricomprendere tutti i compiti demandato alla stessa dal codice o dalle leggi speciali: permangono, infatti, come accennato supra, aree di attribuzione di natura preventiva, esecutiva o strumentale, sulle quali si soffermano molteplici disposizione del nostro codice.

Tra le attività «residuali» il nuovo codice tuttavia non contempla più quella in tema di tutela della libertà personale, prevista dal previgente art 228 c.p.p., secondo cui «gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che taluno sia privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo sul luogo e, se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona sequestrata o detenuta». Siffatta previsione è da ritenersi attualmente

Ivi, pag. 52.

assorbita dal generale obbligo, imposto alla polizia giudiziaria, di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori nonché, quando l’intervento impedito riguarda situazioni non integranti reato, dai compiti conferiti alla polizia di sicurezza di porre termine a situazioni di illegalità . 218

Continuano ad essere ricondotte invece nell’alveo delle funzioni residuali:

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quelle di natura preventiva, volte ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori ;219

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le attività esecutive in relazione ad ordini ad essa impartiti dalla autorità giudiziaria: non si tratta dell’attività di indagine delegata, ma di compiti strettamente esecutivi che derivano dalla necessità di assicurare l’effettività o la coercibilità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (a titolo di esempio: l’attività di notificazione; quella di documentazione degli atti del pubblico ministero di cui all’art. 373, comma 6).

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l’attività strumentale affidata alla polizia giudiziaria in relazione a facoltà, garanzie, situazioni di soggezione di soggetti del processo (si pensi alla vigilanza in ordine a misure cautelari personali di cui all’artt. 282-284 c.p.p. o al fermo di persona che trasgredisce una prescrizione ex art. 270 c.p.p. ). 220

Conclusa tale trattazione sommaria atta a dettare le linee guida per l’analisi della funzioni della polizia giudiziaria, nel prosieguo del capitolo si procederà all’analisi dell’attività della polizia giudiziaria fondata sulla natura della stessa, rimandando al prossimo capitolo l’ulteriore distinzione fondata sul rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, rappresentata dalla dicotomia tra attività di iniziativa ( artt. 347-357 c.p.p.) ed attività delegata ( art 348, comma 3 e 370 c.p.p.).

L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, Polizia giudiziaria e nuovo processo penale, cit., pag. 168.

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Si precisa che siffatta attività non è esercitata prima del reato come se fosse funzione di polizia

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di sicurezza, riguardando, invece, solo situazioni criminali in atto e cioè sia un reato nella fase di tentativo, sia un reato consumato.


L. D’Ambrosio - P. L. Vigna, Polizia giudiziaria e nuovo processo penale, cit., pag. 168.