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L’avvento e della proprietà privata (e dei diritti personali) nella Russia post-sovietica

E VOLUZIONE DEL REGIME DELLA PROPRIETÀ PRIVATA IN R USSIA

4.2 L’avvento e della proprietà privata (e dei diritti personali) nella Russia post-sovietica

Con la dissoluzione dell’Unione sovietica, la Russia “scopre” i diritti personali.

In realtà, si è visto (Capitolo I) che le Costituzioni sovietiche non erano del tutto estranee ai diritti individuali. Esse, infatti, hanno sempre annoverato al loro interno una vasta gamma di diritti sociali accompagnati, peraltro, a sistemi di tutela effettiva che ne garantissero la giustiziabilità289. Ciò che, però, in queste costituzioni mancava era la sfera individuale, incompatibile con il fine ultimo dell’instaurazione dell’utopia comunista. Inoltre, nel socialismo stalinista, ero lo Stato che concedeva i diritti ai cittadini, in cambio degli obblighi pubblici che questi assolvevano. I diritti, quindi, lungi dall’essere inalienabili, erano meramente dipendenti.

Già durante la prestroika e ancor di più con l’approvazione della Costituzione del 1993, cambia la concezione teorica dei diritti individuali (incluso quello di proprietà290), introducendosi all’interno del sistema giuridico russo il

289 Si ricorda come le costituzioni socialiste, infatti, prevedevano, insieme all’enunciazione del diritto, anche il modo attraverso cui esigerlo (ad esempio il servizio sanitario gratuito, l’istruzione universale gratuita e così via) Cfr. supra. Il carattere universale e gratuito dell’erogazione di questi diritti sociali è alla base dei bassissimi tassi di mortalità infantile e analfabetismo dell’URSS e tipica anche di altri Paesi socialisti, ad esempio, Cuba.

290 La formulazione giuridica del diritto di proprietà ha subito notevoli evoluzioni che si possono far risalire ad una serie di emanazioni legislative. Si ricordano, in particolare, la legge sulla proprietà sovietica (la prima a sancire un nuovo approccio al diritto di proprietà); la legge federale sulla proprietà (che sviluppa ed estende considerevolmente l’approccio precedente); le

concetto di diritto inalienabile. In vero, una formale introduzione dei diritti individuali nell’ordinamento giuridico russo non assicura, di per sé, un livello di tutela sia sostanzialmente garantito. Rimane, infatti, da stabilire se disposizioni come l’art. 55 Cost. (che sancisce la possibilità di limitare il godimento dei diritti e delle libertà per vari scopi di interesse pubblico) siano strumento attraverso cui si continua – forse inconsapevolmente – a far prevalere la dimensione sociale su quella individuale.

In particolare, nel periodo di transizione dei primi anni novanta del secolo scorso, il diritto di proprietà in Russia sperimentò un’altra straordinaria e repentina rottura: l’introduzione della proprietà privata e la transizione a un’economia di mercato291.

Inizialmente, vi era una forte fiducia che il “trapianto” di nuove norme à la

liberale avrebbe portato in Russia lo stesso sviluppo economico e sociale degli altri Paesi occidentali. Ma, nonostante l’ottimismo, si registrò, invece, un notevole peggioramento della qualità della vita, causato dall’ineguaglianza nella distribuzione della ricchezza pubblica292.

A questo proposito, appare utile fare alcune brevi considerazioni sulla natura del diritto di proprietà, così come concepito nei modelli occidentali che, con così tanta forza e ottimismo si cercò di ‘trapiantare’ in Russia durante il

misure attuative della sezione 2 dei Fondamenti della Legislazione Civile dell’Unione Sovietica e la Legge delle Repubbliche dell’Unione; Infine, la Divisione 2 al nuovo codice civile della Federazione Russa (1994).

291 Tra le più importanti leggi in tal senso si ricordanola legge sovietica sulla proprietà N 1305-1 del 6 marzo 1990; la legge sulla riforma terriera N 374 –1 del 23 novembre 1990; la legge sulle imprese e l’attività imprenditoriale N 445–1 del 25 dicembre 1990 e la legge N 1531–1 del 3 luglio 1991 sulla privatizzazione delle imprese statali e municipali.

292 E. Gaidar (a cura di), Экономика переходного периода - Очерки экономической политики

посткоммунистической России - Экономический рост 2000—2007 [l’economia del periodo di transizione: saggi sulla politica economica nella Russia post-comunista 1991 – 1997], Мosca (2008); E. Gaidar (a cura di), Экономика переходного периода - Очерки

экономической политики посткоммунистической России 1998 2002 [l’economia del periodo di transizione: saggi sulla politica economica nella Russia post-comunista 1998 – 2002], Мosca (2003); E. Gaidar (a cura di), Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России 1991-1997 [l’economia del

periodo di transizione: saggi sulla politica economica nella Russia post-comunista 1991 – 1997], Mosca (1998); S. Leonard, D. Pitt-Watson, Privatization and Transition in Russia in the

Early 1990s, Londra (2013); A. Aslund, How Capitalism Was Built: The Transformation of

periodo di transizione.

La dottrina si è largamente impegnata nella spiegazione della natura giuridica dei diritti fondamentali, elaborando diverse teorie basate sulle differenti forme di stato affermatisi nel tempo e non mancando di soffermarsi sulle articolate concezioni che ne hanno costituito il fondamento politico e filosofico293. Secondo alcuni autori, la fusione del diritto di proprietà e dei diritti di libertà – tipica dello stato liberale e, più in generale del modello anglosassone - deriverebbe da un “errore ermeneutico” dei primi giusnaturalisti moderni, i quali non distinguevano - in seno al diritto di proprietà - il diritto di divenire proprietario o di disporre della propria proprietà, ed il diritto di proprietà avente ad oggetto un determinato bene294.

Di conseguenza, solo il diritto di libertà è un diritto fondamentale, poiché

universale e inclusivo, ovvero alla base della eguaglianza giuridica. Mentre il diritto di proprietà è un “mero” diritto patrimoniale, ovvero singolare (riconducibili a determinati soggetti titolari) ed esclusivo (non essendo tutti i soggetti titolari di diritti patrimoniali allo stesso modo e in egual misura).

I diritti fondamentali e i diritti patrimoniali sarebbero contrapposti anche per l’indisponibilità e inalienabilità dei primi a fronte della disponibilità e alienabilità dei secondi. I diritti fondamentali, proprio perché universali e inclusivi, sono sottratti alla logica della politica e del mercato, per cui non

293 A. Baldasarre, Libertà, I) Problemi generali, in Enc. Giur. Treccani, XIX, Roma (1990), p. 23. Diversa dalla concezione liberale è la "teoria istituzionale", sorta in Germania nel corso degli anni venti, la quale, valorizzando la dimensione sociale dell'ordinamento giuridico, attribuisce un ruolo di primo piano alle istituzioni e all'ente politico in generale. P. Haeberle, Le libertà

fondamentali nello Stato costituzionale, P. Ridola (a cura di), Roma (1993), p. 42 e ss., e p. 115 e ss. Ciascun consociato assume dignità giuridica in quanto espressione soggettiva di una parte della comunità politica e istituzionale. Allo stesso, quindi, viene assegnato un compito, da svolgere in base a quanto previsto dal legislatore. E, in tale contesto, anche le libertà fondamentali vengono funzionalizzate, quali strumenti volti al perseguimento degli obiettivi della società.

294 L. Ferrajoli, Diritti fondamentali: un dibattito teorico, in E. Vitale (a cura di), Roma (2008), p. 13, secondo il quale tale confusione "oltre ad essere fonte di un grave conseguenti operazioni politiche: la valorizzazione nel pensiero liberale della proprietà come diritto dello stesso tipo della libertà e, all'opposto, la svalutazione nel pensiero marxista delle libertà in quanto screditate come diritti borghesi al pari della proprietà. L’equivoco teorico è stato responsabile di due opposte incomprensioni e di due conseguenti operazioni politiche: la valorizzazione nel pensiero liberale della proprietà come diritto dello stesso tipo della libertà e, all'opposto, la svalutazione nel pensiero marxista delle libertà in quanto screditate come diritti borghesi al pari della proprietà".

possono costituire oggetto di disposizione da parte del soggetto che ne è titolare, né possono essere espropriati da parte dei pubblici poteri. Al contrario, i diritti patrimoniali sono, proprio per natura, disponibili e alienabili. Inoltre, i diritti fondamentali hanno titolo nella legge e si identificherebbero con le medesime norme che li regolano; invece, i diritti patrimoniali trovano titolo anche negli atti dell'autonomia contrattuale e sarebbero soltanto predisposti dalle norme che li attribuiscono o li disciplinano295.

Un’altra differenza attiene ai rapporti intersoggettivi. Ai diritti fondamentali corrispondono diritti ed obblighi a carico dello Stato (rapporti verticali), il cui rispetto è fonte di legittimazione dei pubblici poteri e di validità delle leggi e dei provvedimenti amministrativi. Ai diritti patrimoniali sono riferibili generici divieti di non lesione (rapporti orizzontali).

Non può essere sottaciuto che la formalizzazione dei diritti fondamentali non è unanimemente condivisa in dottrina. Alcuni Autori dubitano della sua utilità teorica, intendendo per diritti fondamentali “gli istituti giuridici che nella tradizione liberal-democratica occidentale hanno concorso a tutelare interessi e bisogni socialmente emergenti. Sono diritti fondamentali, quindi, anzitutto la libertà personale, la libertà di pensiero e di associazione ma lo sono, altresì, la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica”296.

La forza con cui il pensiero liberale ha difeso per secoli il diritto di proprietà privata come diritto naturale e inviolabile da parte del potere politico rende, tuttavia, difficile negare il carattere fondamentale al diritto di proprietà. Al contrario, è proprio sulla base del diritto di proprietà privata che fu elaborato il principio rappresentativo (sintetizzato nella formula no taxation without

representation), in cui risiede l'essenza stessa dello Stato democratico297 e fu favorito il sorgere dell'ideale della libertà individuale298.

295 Id., p. 17, il quale chiama tetiche le norme del primo tipo, "che immediatamente dispongono le situazioni con esse espresse" ed ipotetiche le norme del secondo tipo, "le quali non ascrivono né impongono immediatamente nulla, ma semplicemente predispongono situazioni giuridiche quali effetti degli atti da esse previsti".

296 D. Zolo, Libertà, proprietà ed uguaglianza nella teoria dei "diritti fondamentali", in E. Vitale (a cura di), Roma (2008), p. 53.

Anche contro le obiezioni che evidenziano la connessione tra proprietà e disuguaglianza si è replicato, per un verso, che il problema della disuguaglianza giuridica non deriva dalla struttura particolaristica ed esclusiva della proprietà privata ma dai potenti meccanismi dell'economia di mercato, condizionati dalle politiche economiche delle grandi potenze industriali; e, per altro verso, che anche alcuni diritti di libertà (di associazione, di stampa, di iniziativa economica), dotati di capacità acquisitiva, generano ricchezza a vantaggio dei loro titolari o provocano diseguaglianza299.

In definitiva, quindi, sembra si possa prendere atto del fatto che il diritto di proprietà, pur non inerendo alla persona umana e, quindi, distinguendosi dai "diritti della personalità"300, costituisce un istituto fondamentale sul quale si regge l'attuale ordinamento costituzionale (analogamente alle forme di Stato precedenti). Senza, quindi, arrivare a condividere il paradigma liberale per cui nella proprietà privata si rinviene l'essenza stessa della libertà dell'uomo, risulta comunque evidente come la proprietà (così come la libertà di iniziativa economica) rappresenti un elemento indispensabile per esprimere la personalità individuale.

Del resto, se già si riconosce che in seno alla categoria dei diritti umani così come tradizionalmente intesa è possibile distinguere tra diritti civili e diritti sociali ovvero tra libertà negative e libertà positive, parimenti non dovrebbero esserci ostacoli ad ammettere che i diritti fondamentali possano comprendere anche categorie con caratteristiche diverse.

297 Id., p. 59 e ss., il quale mette altresì in evidenza che anche la tradizione dell'habeas corpus "è stata reinterpretata dai ceti borghesi anzitutto come tutela della libertà dei commerci e del libero movimento delle persone impegnate negli scambi commerciali".

298 Id., pp. 59 e ss., il quale rinvia al pensiero di B. Leoni, Freedom and the Law, Indianapolis (1991) e F. Von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Chicago (1992).

299 Id., p. 61

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