• Non ci sono risultati.

Background storico del Ruanda

Dal 1894 fino alla fine della prima guerra mondiale, il Ruanda, come anche il Burundi e la Tanzania, facevano parte dell’Africa orientale tedesca. Il Belgio governava il Ruanda e il Burundi (Territorio del Ruanda-Urundi) come una singola amministrazione. I due paesi, però, hanno sviluppato politiche differenti: i leaders politici Hutu, in Ruanda, hanno dichiarato una repubblica nel

120

Cfr. CHERIF BASSIOUNI M., Post-Conflict Justice, M. Cherif Bassiouni Editore, NEW YORK, 2002, pp. 430-431

65

gennaio 1961 e forzato la monarchia Tutsi, Kigeri, all’esilio. Al contrario, il Burundi, è rimasto una monarchia costituzionale fino al 1966121.

Durante il periodo coloniale, i tedeschi, hanno scelto di governare il Ruanda indirettamente attraverso la monarchia Tutsi e i loro capi. I tedeschi usavano i Musinga (i re Tutsi) per stabilire la loro autorità nel nord-ovest della colonia e i Musinga usavano i tedeschi per rafforzare la loro posizione nel Ruanda. Per trarre vantaggio dall’investimento nelle colonie, i belgi, istituirono un certo numero di agricolture e infrastrutture protette (come le coltivazioni di caffè o la costruzione di linee ferroviarie). I Tutsi sorvegliavano i lavoratori, sotto ordine dei colonizzatori belgi. Molti Hutu e poveri contadini Tutsi furono costretti a lasciare il paese e ad andare verso il Congo per cercare fortuna122.

Il Belgio modificò la sua politica di discriminazione, nel 1950, a favore degli Hutu. Nel 1960 gli amministratori delle colonie cominciarono a rimpiazzare i capi Tutsi con capi Hutu, che immediatamente posero in essere una campagna di persecuzione contro i Tutsi. Dal 1963, questo sopra come molti altri attacchi hutu, hanno causato la morte di migliaia di vittime Tutsi e la fuga di 130,000 Tutsi verso i paesi vicini, di cui 50,000 Tutsi verso il Burundi123.

121

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

Criminal Tribunal, Ashgate Editore, UNIVERSITY OF FLORIDA, 2000, pag. 9

122

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

Criminal Tribunal, Ashagate Editore, UNIVERSITY OF FLORIDA, 2000, pp. 9 e 11

123

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

66

Il primo luglio 1962, il Ruanda, in seguito ad un referendum, dichiarò la sua indipendenza. Il presidente eletto, Kayibanda, sembrò ristabilire il potere dei classici re Tutsi. Supportati dalla dominazione Tutsi del governo in Burundi, i Tutsi ruandesi rifugiatisi in Burundi avviarono, senza successo, un attacco in Ruanda. Questa invasione venne seguita da una brutale rappresaglia Hutu contro i locali Tutsi. Il governo fallito degli Hutu vide questa invasione come un pretesto “per lanciare un’enorme ondata repressiva”, nella quale sono stati stimati 10,000 Tutsi massacrati tra il Dicembre 1963 e il Gennaio 1964. I politici Tutsi

sopravvissuti, che vivevano ancora in Ruanda, vennero

giustiziati124.

Nel luglio 1973, Major Juvénal Habyarimana, si dichiarò Presidente della Seconda Repubblica. Nei successivi anni, le sue forze di sicurezza hanno eliminato dal former il Presidente Kayibanda e molti dei suoi sostenitori, in quanto parte del piano per debellare l’opposizione hutu. Il Presidente vietò ai membri dell’esercito di sposare i Tutsi e non permise ai molti rifugiati ruandesi di fare ritorno nel loro paese. I Tutsi ruandesi rifugiati in Uganda, si allearono con le forze rivoluzionare dell’Uganda, formando il RPF, per tentare di rientrare nel paese. Seguirono, tra il 1990 e il 1992, diversi attacchi dall’Uganda verso il Ruanda da parte del RPF, senza però esito positivo. Nello stesso tempo, il Presidente

124

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

67

Habyarima, perseguitò i Tutsi a causa della loro identità etnica e del

loro possibile collegamento con le forze RPF125.

Nel 1990 uscirono i “Dieci comandamenti degli Hutu” sul giornale Kangura, appartenente al maggiore predicatore dell’odio contro i Tutsi, Hasan Ngeze. I “Dieci comandamenti” costituivano il maggior indottrinamento anti- Tutsi e la Comunità guardava a questi come all’equivalente di una legge. L’ottavo comandamento recitava: “Gli Hutu devono smettere di provare pietà per i Tutsi” e questo sarebbe stato invocato spietatamente durante il genocidio del 1994126.

Il 6 Aprile 1994, l’aereo del Presidente Habyarimana, venne colpito da un missile e cadde a terra, causando la morte del Presidente e di tutto l’equipaggio. La colpa di questo attacco venne subito addossata agli estremisti Hutu. Divenne necessario, perciò, eliminare i rivali politici dell’opposizione Hutu ed anche sterminare l’etnia Tutsi. In ogni regione si procede, così, all’assassinio degli oppositori Hutu e al massacro di civili Tutsi. L’intento era creare una comunità brutale, una comunità pronta a sterminare tutti gli oppositori, i propri vicini e a ritenere i crimini circostanze ordinarie127.

Gli assassini non uccidevano solo gli Hutu rivali o i Tutsi, ma torturavano e mutilavano le loro vittime. A questi criminale piaceva

125

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

Criminal Tribunal, Ashagate Editore, UNIVERSITY OF FLORIDA, 2000, pp. 14-15

126

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

Criminal Tribunal, Ashagate Editore, UNIVERSITY OF FLORIDA, 2000, pag. 16

127

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

68

vedere la sofferenza e l’agonia provata dalle vittime. Gli stupri e le violenze sessuali erano all’ordine del giorno come anche le torture. Le mogli incinte di uomini Tutsi venivano uccise perché i loro feti

non dovevano sopravvivere128.

In un periodo di soli tre mesi 800, 000 Tutsi e tra i 10,000 e i 30,000 Hutu, ovvero l’11 per cento della popolazione, furono uccisi. La tragedia del Ruanda rimarrà nella storia, ricordata per la brutalità e l’orrore propri di questo massacro. Tante sono state le persone costrette a lasciare il paese e ai rifugiarsi in paesi più o meno vicini, spesso senza esser potuti rientrare nel paese d’origine129

.

Il 10 Agosto 1995, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha stabilito un nuovo governo in Ruanda, per ottenere la fine delle rappresaglie, con la speranza per gli Hutu considerati oppositori e i Tutsi di tornare nelle proprie case e di riprendere i propri lavori, ricordando al governo la sua responsabilità per la riconciliazione

nazionale ed enfatizzando l’Arusha Peace Accords130 quale accordo

appropriato nell’ambito della riconciliazione131

.

128

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN Criminal Tribunal, Ashagate Editore, UNIVERSITY OF FLORIDA, 2000, pag. 21

129

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

Criminal Tribunal, Ashagate Editore, UNIVERSITY OF FLORIDA, 2000, pag. 21

130

L’Arusha Peace Accords è un insieme di cinque accordi, firmati il 4 Agosto 1993 ad Arusha (in Tanzania) dai rappresentanti delle fazioni contrapposte nella guerra civile ruandese, ovvero tre le RPF e il governo ruandese

131

Cfr. MAGNARELLA P., Justice in Africa, Ruanda’s Genocide, Its Courts and the UN

69 2.6 Metodologia dell’ICTY e dell’ICTR

L’“International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia” e l’“International Criminal Tribunal for Ruanda” sono due importanti Tribunali ad hoc che sono stati pionieri del sistema internazionale di giustizia penale e di una serie di principi di condanna. Fin ora sono stati gli unici Tribunali “puramente internazionali” che hanno processato e condannato i perpetratori di crimini internazionali. Insieme hanno condannato più di 100 persone per il loro coinvolgimento in genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, durante i conflitti nell’ex Jugoslavia e Ruanda. Gli unici precedenti internazionali rilevanti, sono stati il Tribunale di Norimberga e il Tribunale di Tokio. Arrivati al giugno 2010, l’ICTY e l’ICTR avevano emesso le sentenze di 111 casi. Le pene oscillavano tra i due anni di prigione al massimo di pena, ovvero l’ergastolo132

.

I giudici di un Tribunale fanno spesso riferimento alla giurisprudenza dell’altro, tanto che si sviluppa una comune “narrativa legale” tra ICTY e ICTR. Spesso gli imputati sono condannati per più crimini internazionali, ma le sentenze emanate sono state uniche e non hanno mostrano le pene dei singoli reati. Gli elementi importanti per la valutazione dei giudici sono la gravità del reato e le circostanze proprie della persona condannata. I

132

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

70

giudici, com’è ben comprensibile, valutano la gravità del reato alla luce delle circostanze particolari di ogni caso133.

Hanno giurisdizione su tre categorie di crimini, genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Non viene riconosciuta una gerarchia fra questi crimini, in quanto sono tutti e tre violazioni molto gravi del diritto internazionale. Ovviamente vi è tutta una serie di “reati sottostanti” a queste tre categorie generali di crimini, che vanno dalle uccisioni, che comportano torture, stupri e trattamenti inumani, a reati legati alla proprietà come il saccheggio o la distruzione della proprietà stessa134.

È stato affermato, ovviamente, durante il lavoro di questi Tribunali, che “più atroce è il crimine maggiore è la condanna che dovrebbe essere imposta al suo autore”. Nonostante questo, non sono stati sviluppati i principi generali che differenziano, in quanto a gravità, i “reati sottostanti” dalle tre categorie di crimini visti sopra. L’ICTR ha cercato di stabilire una serie generale di condanne per ogni specifico crimine. L’ICTY ha definito il reato di persecuzione come “uno dei più crudeli tra tutti i crimini contro l’umanità” e ha affermato che “a causa dei suoi tratti distintivi giustifichi una pena più severa”. Purtroppo possiamo affermare che i giudici non

133

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

pp. 411-439

134

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

71

abbiano discusso in termini oggettivi la gravità dei singoli reati sottostanti135.

Anche la questione del rapporto tra gravità del reato e grado di responsabilità non è stata sollevata sistematicamente dai Tribunali. L’ICTY all’art. 7 del suo Statuto distingue tra responsabilità superiore e altri modi di responsabilità individuale: “una persona è responsabile di un crimine quando progetta, istiga, ordina, impegna o altrimenti aiuta e favorisce la pianificazione, preparazione o esecuzione del crimine stesso”. La partecipazione ad un’impresa criminale congiunta deve essere aggiunta a questo elenco come una specifica modalità di responsabilità, che viene riconosciuta soprattutto nell’ICTY. Il fatto che un imputato sia condannato come esecutore o come aiuto dovrebbe influenzare la gravità della condanna, purtroppo negli Statuti in questione, non vi sono principi che disciplinano la determinazione della pena in base alle singole modalità di responsabilità. Col tempo qualche principio si è stabilito in materia, ovvero l’aiuto e il favoreggiamento sono stati individuati come una forma di responsabilità inferiore rispetto all’ordinare, impiegare o partecipare a un’impresa criminale congiunta, e quindi, per i primi, è stata riconosciuta una pena inferiore. Ancora, nell’ICTR, si è stabilito che l’ergastolo viene riservato a coloro che hanno ordinato o pianificato atrocità e a coloro che hanno partecipato ai crimini con particolare zelo e sadismo. In uno dei primi casi l’ICTY, nel caso Tadić, in corte di appello si è ridotto il grado di responsabilità deciso dalla camera di prima istanza, in

135

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

72

quanto il livello di responsabilità dell’imputato era più basso rispetto a quello dei suoi superiori, cioè dei comandanti o degli stessi artefici della pulizia etnica136.

Per quanto riguarda i fattore aggravanti e attenuanti vediamo che i giudici di questi due Tribunali ad hoc procedono ad individuare i vari fattori specifici quali circostanze aggravanti o attenuanti caso per caso, con ampia discrezionalità. I fattori attenuanti vengono riferiti alla punizione e alla valutazione della pena e non riguardano mai la gravità del reato. Infatti, anche nel caso della pena dell’ergastolo, possono essere individuati dei fattori attenuanti. Nel caso dei fattori aggravanti, invece, vi sono regole più rigorose. I fattori aggravanti devono essere provati oltre ogni ragionevole dubbio e, solo le circostanze direttamente correlate alla commissione del reato addebitato e allo stesso autore del reato al momento della commissione di questo, possono essere considerate

in aggravamento137.

Grazie a delle indagini statistiche effettuate sulle varie sentenze

emanate dall’ICTY e dall’ICTR emergono importanti

considerazioni: i giudici dell’ICTY non hanno mai condannato nessuno per genocidio da solo o genocidio combinato con crimini contro l’umanità. I giudici dell’ICTR non hanno mai condannato nessuno solo per crimini di guerra. All’ICTY i condannati solo per crimini di guerra hanno ricevuto le sentenze nel tempo più breve,

136

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

pp. 411-439

137

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

73

seguiti dai condannati per i soli crimini contro l’umanità. Nell’ICTY la combinazione dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità è stata la condanna più frequente. Anche nelle sentenze dell’ICTR, le condanne per crimini contro l’umanità, sono state le più veloci, come quelle nel caso della combinazione tra crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Le sentenze più lunghe

hanno riguardato, anche per l’ICTR, i casi di genocidio138.

Il genocidio nell’ICTR è visto come “il crimine dei crimini”, si hanno infatti moltissime sentenze di condanna per genocidio nei casi trattati da questo Tribunale. La gamma dei reati perseguiti dall’ICTR è, comunque, abbastanza limitata, le basi del crimine e la composizione delle condanne sono molto meno varie rispetto a quelle dell’ICTY. La maggior parte degli imputati, nell’ICTR, viene condannata per omicidio o violenza grave contro le vittime, mentre all’ICTY si hanno condanne anche per reati molto meno gravi, rispetto al genocidio e alle violenze più gravi, come ad

esempio la violazione della proprietà139.

In entrambi i Tribunali è evidente che le condanne per genocidio riguardano i casi dei reati più gravi, i casi peggiori con conseguenti danni importanti; le condanne per crimini di guerra, invece,

138

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

pp. 411-439

139

Cfr. HOLA-SMEULERS-BIJLEVELD, Fatti e cifre della condanna internazionale: pratica

della condanna all’ICTY e all’ICTR, in Journal of International Criminal Justice, 2011, vol. 9,

74

comprendono i casi relativamente meno gravi che comportano

danni inferiori e condanne di conseguenza più clementi140.

2.7 Accenno ad altri Tribunali Speciali (“Mixed National and