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Crimini contro l’umanità nell’ICTY e nell’ICTR

La nozione di crimini contro l’umanità è abbastanza recente nella storia delle relazioni internazionali e, i due Tribunali ad hoc, hanno certamente contribuito allo sviluppo e all’estensione di questa. All’art. 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, troviamo i crimini contro l’umanità tra i crimini più gravi e motivo

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

Interational Law, Berlin Verlag Editore, BERLINO, 2001, pp. 453-454 e pp. 464-466

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

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di allarme per l’intera comunità internazionale, che risultano essere di competenza della Corte. L’ICTY non ritiene esserci un collegamento tra crimini contro l’umanità e conflitto armato, anzi, insieme all’ICTR, si batte per lo sviluppo del concetto generale di questo crimine in sé stesso. Entrambi i due Tribunali in questione riprendono la nozione di “crimine contro l’umanità” proprio dello Statuto di Roma. All’art. 5 dell’ICTY, intitolato “ Crimini contro l’umanità”, recita: “Il Tribunale Internazionale avrà il potere di perseguire le persone responsabili per i seguenti crimini, se commessi nei conflitti armati, sia di carattere internazionale che interno, e diretti contro la popolazione civile..”. Mentre all’art. 3 dell’ICTR, intitolato “Crimini contro l’umanità” si afferma: “Il Tribunale Internazionale per il Ruanda avrà il potere di perseguire i responsabili dei seguenti crimini quando commessi come parte di un diffuso attacco sistematico contro ogni popolazione civile o nazionale, per motivi politici, etnici, razziali o religiosi179.

Secondo l’art. 5 dello Statuto ICTY, il Tribunale ha giurisdizione riguardo il crimine contro l’umanità solo in caso di conflitto armato. Questa delimitazione giurisdizionale è analoga a quella introdotta nel 1945 dal London Agreement, la quale conferma la giurisdizione del Tribunale di Norimberga in campo di crimini contro l’umanità soltanto se commessi “prima o durante la guerra” e in “esecuzione di o in connessione con i crimini di guerra o i crimini contro la pace”. Il fatto che i crimini contro l’umanità siano stati introdotti nel Tribunale di Norimberga e nel Tribunale di Tokyo rappresenta

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

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un importante “step” nello sviluppo del concetto di crimine internazionale e della preoccupazione dei diritti umani di base. Per la prima volta nella storia delle relazioni internazionali, i crimini commessi dagli agenti di stato contro la popolazione civile sono riconosciuti per come dovrebbe essere prevista la loro importanza. Questo è vero con il limite della connessione di questi crimini con i

“crimini di guerra e crimini contro la pace”180

.

L’ICTY rappresenta uno “step” in avanti. La connessione con i conflitti armati rimane, ma si prendono in considerazione sia i conflitti armati di carattere internazionale che quelli di carattere interno. Si considerano, perciò, anche le guerre poste in essere tra autorità governative appartenenti ad uno stesso Stato oppure conflitti tra gruppi organizzati interni ad uno stato. Contrariamente, il Tribunale di Norimberga, si occupava solo dei crimini commessi in contesti di conflitti armati internazionali. L’introduzione del termine “internal conflict” nello Statuto dell’ICTY non ha reso semplice distinguerei crimini elencati agli artt. 2, 3 e 4181, quando sono commessi contro la popolazione civile dai crimini contro l’umanità all’art. 5 (dato che il riferimento alla popolazione civile risulta espresso solo all’art. 5). Infatti è difficile, durante un conflitto armato interno, distinguere la popolazione civile dai “nemici”. Nella situazione di confusione di entrambi i tipi di conflitto nel former Jugoslavia, non è possibile per l’ICTY confinare la prosecuzione dei crimini di guerra al contesto caratterizzato dai conflitti armati internazionali (applicando gli artt.

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

Interational Law, Berlin Verlag Editore, BERLINO, 2001, pp. 474- 476

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2, 3 e 4 dello Statuto) e riservare la convinzione per i crimini contro

l’umanità di adattamento al contesto dei conflitti armati interni182

. La distinzione dei due crimini appare più chiara nello statuto dell’ICTR. Il link tra crimini contro l’umanità e crimini di guerra scompare completamente. All’art. 3 dello Statuto l’ICTR descrive i crimini contro l’umanità commessi come parte di un attacco sistematico su larga scale contro la popolazione civile.. Al successivo art. 4 dello Statuto si ritiene il Tribunale Internazionale per il Ruanda competente a perseguire le persone che abbiano commesso o dato l’ordine di commettere le violazioni dell’art. 3, comuni alle Convezioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime di guerra e del II Protocollo aggiuntivo del 1977.

Nel caso Akayesu, il trial ha identificato diversi interessi ed elementi come i valori protetti dalla repressione del genocidio, crimini contro l’umanità e violazione dell’art. 3 GC e del II Protocollo aggiuntivo. La Corte afferma che il genocidio esiste per proteggere certi gruppi dallo sterminio e da un tentativo di sterminio. Il concetto di crimine contro l’umanità, invece, esiste per proteggere la popolazione civile dalla persecuzione. L’idea, sotto la persecuzione delle violazioni dell’art. 3 GC e del II Protocollo, va a proteggere i non-combattenti dai crimini di guerra nelle guerre civili. In conclusione la Camera elenca gli elementi essenziali dei crimini contro l’umanità: “gli atti devono essere inumani nella natura e nel carattere causando una grande sofferenza o serie ingiurie al corpo o alla mente o alla salute psichica; atti che devono

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

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essere commessi come parte di un largo o sistematico attacco; atti che devono essere commessi contro la popolazione civile; atti che devono essere commessi per più motivi discriminatori, ossia nazionali, politici, etnici, razziali o religiosi”183

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Sotto la giurisdizione dell’ICTR i crimini contro l’umanità si rinvengono in un contesto di “largo o sistematico attacco contro la popolazione civile”; mentre l’ICTY individua i crimini contro l’umanità in un contesto di conflitti armati, seppur, come avviene nel caso Tadič l’ICTY stabilisca che i requisiti degli atti diretti contro la popolazione civile possano essere rispettati se gli atti accadono o con basi ampie o in modo sistematico. I tribunali sono spesso influenzati dal fatto che la loro esistenza è basata sulle determinazioni del Consiglio di Sicurezza per contrastare la minaccia della pace internazionale e della sicurezza. Questa minaccia può esser collegata alla larga e sistematica violazione dei fondamentali diritti umani e non a isolate violazioni degli stessi diritti fondamentali umani. Questa violazione, però può anche essere collegata ad atti isolati di tortura commessi da singoli organi di Stato fuori da un contesto generale che possono essere qualificati crimini contro l’umanità per il proposito della loro repressione da parte della giurisdizione nazionale o per una finalità di cooperazione fra Stati nella repressione. Nel Codice dei crimini Contro la Pace e la Sicurezza dell’Umanità i crimini contro l’umanità sono identificati attraverso gli stessi elementi politici della pratica dei due Tribunali. L’art. 18 di questo Codice descrive i

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

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crimini contro l’umanità quei crimini commessi in modo sistematico o su larga scala e istigati o diretti dal Governo o da ogni

organizzazione o gruppo184.

L’ICTR definisce la popolazione civile quali “persone che non prendono parte alle ostilità, inclusi i membri delle forze armate che lasciano le armi e quelli che abbandonano perché feriti, malati, imprigionati o per altri motivi”. Anche l’ICTY all’art. 5 dello Statuto indica quali civili coloro che non hanno alcun coinvolgimento con le attività militari e in aggiunta a questi, anche coloro, che hanno lasciato l’esercito quando il crimine era già perpetrato185.

Nel caso Erdemovič, viene detto che i crimini contro l’umanità costituiscono, per la loro atrocità e grandezza, un egregio attacco alla dignità umana nella vera nozione di umanità. Essi conseguentemente interessano, o dovrebbero interessare, ogni membro dell’umanità, a prescindere dalla sua nazionalità, gruppo etnico e locazione186.

Questi due Tribunali ad hoc hanno contribuito nel campo dei crimini contro l’umanità, a sensibilizzare l’opinione universale sulla necessità affermata nel preambolo dell’ICC: “I più seri crimini che concernono la comunità internazionale nella sua interezza non devono rimanere impuniti e l’effetto della loro prosecuzione deve

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

Interational Law, Berlin Verlag Editore, BERLINO, 2001, pp.479-481

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

Interational Law, Berlin Verlag Editore, BERLINO, 2001, pag. 489

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Cfr. FISHER- KRESS-LÜDER, Internationale and National Prosecution of Crimes under

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essere completo prendendo delle misure a livello nazionale e

rafforzando la cooperazione internazionale”187

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3.3 Evoluzione del crimine di genocidio ( il tentativo di