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Procedure a confronto: tribunali nazionali ed internazional

L’istituzione di corti e tribunali penali internazionali pone il problema cruciale del coordinamento della loro azione con quella dei tribunali nazionali. Questo problema non sorge nel caso delle aree di competenze dei tribunali nazionali, ovvero nel caso dei crimini internazionali (o reati ordinari), quali ad esempio la

297

Cfr. DUHAČEK D., The Women’s Court: A Feminist approach to/in Justice, in European Journal of Women’s Studies, 2015, pag. 75

298

Cfr. DUHAČEK D., The Women’s Court: A Feminist approach to/in Justice, in European Journal of Women’s Studies, 2015, pag. 69

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pirateria, il terrorismo internazionale, ecc..). Il problema si presenta quando uno o più Stati possono affermare la loro giurisdizione su un crimine specifico in virtù di criteri come la territorialità, la nazionalità attiva o passiva, l’universalità, e, allo stesso tempo, un tribunale internazionale può esercitare la sua giurisdizione sul medesimo crimine in base al proprio Statuto. Non ci sono regole internazionali generali volte a risolvere questo problema, come anche non ci sono regole consuetudinarie che risolvono i conflitti positivi di giurisdizione tra gli ordinamenti di due o più Stati. Quest’ultimo conflitto positivo giurisdizionale fra Stati non è regolato da norme convenzionali, mentre il conflitto di giurisdizione tra i tribunali penali internazionali e i tribunali interni viene disciplinato da norme convenzionali o da norme contenute in risoluzioni vincolanti del Cds299.

Nel caso dell’ICTY e dell’ICTR si riconosce la primazia dei due Tribunali ad hoc, infatti, ai rispettivi artt.7 e 8, stabiliscono che ciascun Tribunale ha giurisdizione concorrente rispetto ai tribunali nazionali nel perseguire penalmente i responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale. Questi articoli precisano al paragrafo 2 che i Tribunali hanno “priorità rispetto alle Corti nazionali”: “ad ogni stadio del procedimento, il Tribunale internazionale può richiedere ufficialmente alle corti nazionali di deferire il caso alla competenza del Tribunale internazionale, secondo il presente Statuto e le regole di procedura e prova del Tribunale internazionale”. I due Statuti, però, non specificano le

299

Cfr. CASSESA A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp.35-36

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condizioni e i modi per affermare la priorità della giurisdizione rispetto ai Tribunali nazionali300.

Quello che ha spinto i redattori dei due Statuti a prevedere la primazia della giurisdizione internazionale, è abbastanza chiaro: il conflitto armato in Jugoslavia tra i vari Stati ex federati e l’astio tra i diversi gruppi etnici e religiosi rendeva improbabile lo sviluppo di processi equi e imparziali; mentre in Ruanda il sistema

giurisdizionale nazionale era praticamente prossimo al collasso301.

L’orientamento seguito dai due Tribunali ad hoc, in materia di “primacy”, prevede un giusto bilanciamento tra diverse esigenze: 1) la necessità di non oberare i Tribunali internazionali di casi relativamente meno importanti, lasciando tali alle corti nazionali; 2) l’esigenza di salvaguardare nella misura possibile la sovranità dello Stato in questa materia; e, infine, 3) l’opportunità di far subentrare i tribunali internazionali alle corti nazionali quando queste ultime non sono “affidabili” e imparziali, e di fare in modo che i tribunali internazionali si occupino dei crimini internazionali più gravi, che hanno una rilevanza per la comunità internazionale nel suo complesso302.

Diversamente dall’ICTY e dall’ICTR, l’attività della Corte Penale Internazionale, si basa sul principio della complementarietà, il quale prevede che la Corte svolga una funzione “sussidiaria” o

300

Cfr. CASSESA A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 36

301

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp.36-37

302

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp. 37-38

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“complementare” rispetto ai tribunali nazionali. Inizialmente la Corte aveva limitate risorse finanziarie, pochi giudici e limitate infrastrutture, quindi, non avrebbe potuto trattare molti casi. I tribunali interni, invece, possono essere meglio attrezzati per quanto riguarda la raccolta delle prove e l’eventuale cattura degli accusati. Un’altra ragione, della primazia delle corti nazionali rispetto alla CPI, era forse quella della sovranità degli Stati in materia penale303.

All’artt. 15,17,18,19, dello Statuto della CPI304

, stabiliscono che la Corte non può esercitare la propria giurisdizione su un caso quando dello stesso si stia occupando una giurisdizione nazionale competente, a meno che:

1)si stiano debitamente conducendo indagini sul caso, o siano stati debitamente emanati provvedimenti penali delle autorità dello Stato, o queste ultime abbiano deciso di non procedere penalmente contro la persona in questione;

2) il fatto non sia di gravità sufficiente da giustificare l’esercizio della giurisdizione della Corte (art.17).

Agli artt. 17(c) e 20, lo Statuto prevede che la Corte non possa esercitare la propria giurisdizione su individui che, per gli stessi fatti, siano già stati condannati o assolti, sempre che il processo si

sia svolto in modo equo e imparziale305.

303

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp. 40-41

304

Statuto della Corte Penale Internazionale

305

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 41

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La Corte può, inoltre, dichiarare un caso ricevibile, e dunque esercitare la propria giurisdizione anche se il caso è pendente di fronte alle autorità nazionali, prevalendo così sulla giurisdizione penale nazionale, ogni volta che:

1)lo Stato è incapace o non ha la volontà di indagare e svolgere l’azione penale in modo genuino, o la sua decisione di non procedere contro la persona in questione è il risultato della sua mancanza di volontà o capacità di procedere nei confronti di quella persona;

2)il caso di gravità sufficiente da giustificare l’esercizio della giurisdizione della Corte306.

Per “mancanza di volontà”, art. 17 (2) e (3), si intende:

1) un ritardo ingiustificato nel procedimento che dimostri che le autorità non intendono assicurare la persona interessata alla giustizia;

2) la conduzione del procedimento con lo scopo di protezione della persona interessata dalla responsabilità penale;

3) lo svolgimento del processo in modo incompatibile con l’intento di assicurare la persona interessata alla giustizia. Mentre per “incapacità”, art.17 (3), si intende:

1) l’impossibilità di arrestare l’accusato o ottenere la sua consegna da parte delle autorità o degli organi che lo hanno in custodia;

306

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 41

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2) raccogliere le prove necessarie;

3) svolgere il procedimento penale307.

Nel processo penale internazionale si è fondamentalmente accolto il sistema accusatorio, anche se tale sistema è stato realizzato senza la figura della giuria. Quando le grandi potenze (Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Francia) si incontrarono a Londra, nel 1945, per decidere l’istituzione di un tribunale internazionale per i crimini di guerra e altri gravi crimini internazionali (ITM)308, il giudice Robert H. Jackson affermò che non ci fosse “alcun trattato, alcun precedente, o norma consuetudinaria, che stabilisse “in che modo dovesse esser fatta giustizia”. Fu, fin da subito, richiesta l’adozione del modello accusatorio, anche dallo stesso Robert H. Jackson, mentre alcune delegazioni della Conferenza di Londra,

come quella francese, richiedevano un sistema inquisitorio309.

Vediamo che il sistema adottato dai tribunali internazionali odierni si basa sul modello accusatorio, seppur presentando alcuni tratti del modello inquisitorio. Nell’ICTY e nell’ICTR il procuratore raccoglie le prove contro l’accusato e deve consegnare alla difesa ogni prova a discarico di cui sia in possesso, mentre nella CPI il procuratore ha l’obbligo di “accertare la verità”, quindi indaga egualmente sia sulle prove “a carico” che su quelle “a discarico”.

307

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp. 41-42

308

Tribunale Militare Internazionale di Norimberga (1945)

309

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp.72-74

161

Nella CPI la Camera preliminare svolge un ruolo importante nel

vagliare e controllare l’operato del procuratore310

.

Nel sistema dell’ICTY e dell’ICTR, prima dell’inizio del dibattimento, l’accusa, consegna ai giudici un fascicolo che contiene gli elementi essenziali del caso, in modo che questi, grazie al dossier sul caso, siano in grado di controllare meglio lo svolgimento del processo. I giudici possono far ammettere le prove e citare i testimoni proprio motu. Il giudice penale internazionale controlla i processi, esercita un potere che non sempre spetta alle corti nella maggior parte dei sistemi di common law, ed anche in alcuni paesi di civil law. Lo stadio dell’accertamento della responsabilità e della determinazione della pena sono unificati, le regole sulle prove sono piuttosto flessibili e sono ammesse anche le dichiarazioni scritte. Le vittime possono comparire in aula come testimoni se chiamati da una delle parti o dallo stesso Tribunale, ma non hanno un ruolo autonomo come, invece, avviene nella CPI dove le vittime possono sottoporre memorie, assistere alle udienze

ed esaminare ed esaminare o controesaminare i testimoni311.

Negli anni sono state gradualmente inserite alcune caratteristiche del modello inquisitorio nel sistema procedurale dell’ICTY e dell’ICTR, che inizialmente erano fondati sullo schema accusatorio. Questi sviluppi, che vedremo esser adottati per la redazione dello Statuto della CPI, erano volti ad ottenere una maggiore rapidità dei processi, a riconoscere un maggior ruolo delle vittime e del

310

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 83

311

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 84

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procuratore (chiamato ad agire come organo di giustizia e capace di raccogliere le prove per entrambe le parti), e, infine, per ampliare il controllo da parte della Camera preliminare sull’operato del procuratore312.

Per quanto riguarda le fasi dei processi penali internazionali, secondo gli Statuti ICTY e ICTR, la fase di avvio delle indagine si ha in seguito ad una valutazione da parte del procuratore, che decide se vi sono le basi sufficienti per procedere penalmente. Secondo, invece, lo Statuto della CPI, le indagini posso essere iniziate su richiesta di uno Stato parte dello Statuto, per intervento del procuratore proprio motu o su richiesta del Consiglio di Sicurezza. Sia per lo Statuto della CPI che per quello dei due Tribunali ad hoc, le vittime non possono sottoporre per proprio conto un caso alla Corte, ma il procuratore può far uso delle informazioni e delle accuse presentate da queste. Alla Corte Penale Internazionale, qualunque Stato, può segnalare al procuratore un crimine, senza che sia lo Stato nazionale della vittima o del presunto reo, in quanto i crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte sono di interesse universale313.

Nel sistema dell’ICTY e dell’ICTR, al termine delle indagini, il procuratore presenta l’atto di accusa al giudice della conferma, il quale appunto può confermare o rigettare l’atto. Nel sistema della CPI, invece, quando la richiesta proviene da uno Stato parte, come anche nel caso in cui il procuratore agisca proprio motu, il

312

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pp. 85-86

313

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pp. 111-113

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procuratore deve prima determinare se “vi è un fondamento che giustifichi l’inizio delle indagini”. Nel caso in cui vi sia il fondamento, il procuratore deve notificare ciò a tutti gli Stati parte e a quelli competenti per i crimini in oggetto. Nel caso in cui la situazione sia sottoposta all’attenzione della Corte da parte del Consiglio di Sicurezza, il procuratore, può utilizzare altri mezzi per mettere a conoscenza gli Stati della segnalazione e del possibile inizio delle indagini314.

Nei sistemi dell’ICTY e dell’ICTR il procuratore procede alla raccolta delle prove a carico del sospettato, spetta invece alla difesa cercare e raccogliere le prove a favore dell’accusato (tuttavia, se il procuratore trova delle prove a discarico, ha l’obbligo di rivelarle alla difesa). Durante le indagini può essere necessario procedere ad arrestare il sospettato; secondo la regola 40 (A) dell’ICTY il procuratore può richiedere allo Stato rilevante di arrestare il sospettato e di porlo sotto custodia. La regola 40 bis prevede anche che, il procuratore, possa richiedere, ad un giudice del Tribunale stesso, un’ordinanza per il trasferimento e la detenzione provvisoria della persona sottoposta alle indagini nell’unità detentiva del Tribunale. Mentre nel sistema della CPI, è la Camera preliminare ad

emanare i mandati di arresto315.

Le persone sospettate e delle persone coinvolte nelle indagini sono titolari di una serie di diritti fondamentali, secondo il diritto consuetudinario e convenzionale. Questi diritti sono impliciti negli

314

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pag. 114

315

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pag. 116

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Statuti dell’ICTY e dell’ICTR, mentre sono previsti in modo più dettagliato nello Statuto della CPI316.

Tornando al lavoro del procuratore, questi pone in essere l’atto di accusa, che deve indicare il nome e i dati del sospettato, l’esposizione dei fatti e delle accuse contro il sospettato. Il procuratore della CPI non ha il potere, come invece ha negli altri due Tribunali, di decidere in modo discrezionale se vi sono, sulla base delle indagini, motivi sufficienti per esercitare l’azione penale317.

Successivamente, nei sistemi dell’ICTY e dell’ICTR, il procuratore presenta l’atto di accusa al giudice competente (non vi è la fase dell’udienza preliminare propria dei sistemi accusatori). Se vi sono motivi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, il giudice, conferma l’atto di accusa. Al contrario, nel sistema della CPI, il procuratore presenta l’atto di accusa alla Camera preliminare, che svolge un’udienza pubblica alla presenza della persona accusata e del suo avvocato. La Camera preliminare convaliderà o rifiuterà le accuse, in base alla presenza di prove sufficienti o meno a sostenere

l’accusa in giudizio318

.

Nei due sistemi dei Tribunali internazionali, la fase pre- dibattimentale comincia con la comparizione dell’accusato che si dichiara colpevole o non colpevole. Il giudice predibattimentale

316

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pag. 120

317

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pag. 121

318

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pp. 123-124

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dopo che, il procuratore ha presentato tutto il materiale (un fascicolo predibattimentale, le ammissioni delle parti, una dichiarazione delle questioni che non sono oggetto di contestazione, una dichiarazione sulle questioni di fatto e di diritto che sono contestate, la lista dei testimoni, la lista dei reperti che intende presentare ecc..) e dopo che sono state risolte tutte le questioni preliminari, presenta alla Camera di prima istanza un fascicolo completo. La Camera di prima istanza può svolgere una riunione predibattimentale, invitando il procuratore a ridurre il numero dei testimoni che intende chiamare o a ridurre il tempo previsto per l’esame principale di certi testimoni. Nel sistema della CPI, la fase predibattimentale si svolge di fronte alla Camera preliminare, lo

Statuto attribuisce ampi poteri a questa Camera319.

I processi dell’ICTY e dell’ICTR iniziano con una dichiarazione introduttiva del procuratore, in cui esprime i principali elementi dell’accusa e riassume il caso. L’accusato ha diritto di fare una dichiarazione, vediamo infatti che già nel Tribunale di Norimberga si prevedeva questo diritto dell’accusato, seppur veniva permesso soltanto dopo la conclusione del processo. Nei due Tribunali ad hoc, allontanandosi dal sistema accusatorio, si permette agli imputati di parlare liberamente e spiegare le ragioni della propria innocenza. Dopo la dichiarazione dell’accusato, il procuratore presenta il caso e chiama i testimoni che verranno esaminati dal procuratore e poi controesaminati dagli avvocati della difesa e, infine, riesaminati dal procuratore. Finita la presentazione del caso

319

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 124 e 126

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da parte del procuratore spetta alla difesa fare una lista dei testimoni che intende chiamare. Al termine del caso della difesa, il procuratore può presentare delle prove a confutazione, la difesa può replicare a queste e, infine, la Corte può presentare le prove che essa stessa ha fatto ammettere320.

Una volta che sono state assunte tutte le prove, il procuratore, svolge una requisitoria conclusiva, seguita da un’arringa conclusiva della difesa. Un sistema simile si ha anche nel sistema della CPI, dove “la difesa deve sempre avere la possibilità di parlare per

ultima” (Regola 141 (2) dello Statuto CPI)321

.

Nei paesi di common law lo standard richiesto nei procedimenti penali prevede che i fatti siano provati al di là di ogni ragionevole dubbio. I fatti devono essere provati in modo che la Corte possa accertare senza esitazione che l’accusato è colpevole. Nei paesi di civil law conta, invece, che il giudice raggiunga la “convinzione” della colpevolezza o dell’innocenza dell’accusato (si ha quindi la libera valutazione della prova). I sistemi dei tribunali penali

internazionali hanno accolto il sistema dei paesi di common law322.

Per quanto riguarda la determinazione della pena, questa viene comminata al momento stesso della decisione sulla colpevolezza. Per le pene non è previsto un tariffario prestabilito. Lo statuto ICTY all’art. 24 (1) statuisce che “nel determinare i termini della

320

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 128 e 131-132

321

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pag. 132

322

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp. 138-140

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detenzione, la Camera di prima istanza deve far riferimento alla prassi generale relativa alle condanne detentive delle corti della ex Jugoslavia”. Lo Statuto ICTR prevede una regola simile all’art. 23(1), con riferimento ovviamente alle corti del Ruanda. Gli artt. 77 e 78 dello Statuto della CPI, invece, non contengono chiare indicazioni per la Camera di prima istanza riguardo alla determinazione della pena. Spetta, perciò, a ciascuna Camera di prima istanza stabilire la detenzione più appropriata, in ragione della gravità del reato323.

Nel caso “Delalic and others”, la Camera d’Appello dell’ICTY, ha affermato che la retribuzione e la deterrenza dovrebbero essere i criteri principale nella determinazione della pena in materia di crimini internazionali. In alcuni casi di competenza ICTY, si sono ritenuti tra i fini principali della condanna la riprovazione e la stigmatizzazione e, in altri ancora, si è menzionato il fine della riabilitazione dell’accusato324

.

Gli Statuti ICTY e ICTR prevedono soltanto il diritto delle vittime alla restituzione. Gli artt. 24 (3) dello Statuto dell’ICTY e 23 (3) dello Statuto ICTR prevedono che la Camera di prima istanza, oltre alla detenzione, “può ordinare la restituzione di qualsiasi proprietà e proventi acquisiti per mezzo una condotta criminosa, fra cui tramite coercizione, dai legittimi proprietari”. Lo Statuto della CPI è più favorevole alle vittime, in quanto prevede varie forme di

323

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, 2006, pp. 140-142

324

Cfr. CASSESE A., Lineamenti di diritto internazionale penale, Il Mulino Editore, BOLOGNA, pag. 141

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riparazione (restituzione, indennizzo, riabilitazione325). Sempre lo Statuto CPI, all’art. 79, stabilisce che l’Assemblea degli Stati parte possa istituire un fondo fiduciario per le vittime e i loro familiari.326

4.4 Il ruolo delle vittime e degli imputati nei processi