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Capitolo 2: Flexicurity e previdenza sociale nell’Unione Europea

2.6 I singoli sistemi nazionali europei di protezione sociale

2.6.1 Belgio

Nonostante l’impatto della crisi economica, il Belgio è stato uno dei Paesi europei ad averne risentito in misura minore. Esiste il reddito minimo di circa 750-800 euro per chi non ha altri redditi. Il paese registra una popolazione di oltre undici milioni e gli stranieri rappresentano oltre il milione della popolazione totale. Il sistema di protezione sociale belga è basato, da una parte, sui contributi versati e, dall’altra da una visione assistenziale, riprendendo alcuni meccanismi del sistema Bismarckiano e Beveridgiano insieme26. È organizzato su base obbligatoria, ciò significa che le assicurazioni sociali sono gestite da enti previdenziali finanziati dai contributi obbligatori sociali dei lavoratori, in particolare viene dedotto il 13,07% dal salario, e dal 25 al 30% è la percentuale corrisposta dal datore di lavoro. Possono accedere al sussidio di disoccupazione tutti i lavoratori disoccupati, che siano abili al lavoro e che siano iscritti all’ufficio di collocamento come lavoratori in cerca di occupazione.

Prima della riforma del 2012 si acquisiva il diritto al sussidio anche solo dopo un breve periodo di attività lavorativa e con questo, si poteva arrivare all’età pensionabile per poi ricevere la pensione. Successivamente, sono state poste specifiche restrizioni: il sussidio, infatti, viene determinato in base all’ultimo stipendio percepito, in base al numero dei

26 Il modello Bismarck è caratterizzato da un sistema basato su numerosi enti mutualistici o casse mutue

(sistema mutualistico), fondato sul principio assicurativo che garantisce al lavoratore e alla sua famiglia la copertura in base ai contributi versati è finanziato, infatti da contributi obbligatori versati dai datori di lavoro e dai dipendenti e i servizi e prestazioni sono erogati sia da enti pubblici che privati. Il modello Beveridge prevede una copertura universale a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio dello Stato (sistema universalistico), la fonte di finanziamento è data dal gettito fiscale pubblico e gli erogatori del servizio sono prevalentemente pubblici. C. DI NOVI, Modello Bismarck vs Modello Beveridge, Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, in http://www.coripe.unito.it/Portals/0/EeS/41_LpV_BevVSBism.pdf.

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componenti della famiglia, se la persona interessata ha famiglia a carico, e varia anche rispetto alla durata della disoccupazione. In particolare, viene corrisposta l’indennità di disoccupazione in base al criterio dell’anzianità contributiva: è richiesto un apporto contributivo variabile in relazione all’età del soggetto aspirante alla tutela. L’ammontare dell’indennità di disoccupazione è stabilito nella misura del 60% della retribuzione precedentemente percepita dal lavoratore, ridotta al 43% dopo un anno, con l’imposizione di un limite minimo e uno massimo. Carattere singolare è quello relativo alla durata dell’erogazione dell’indennità, per la quale non sono posti limiti particolari se non alle sole ipotesi di disoccupazione di lungo periodo. In aggiunta, è necessario dimostrare per chi ha meno di trentasei anni, di aver lavorato almeno 312 giorni nell’ultimo anno (la lunghezza di tali periodi varia con l’età) e di aver svolto l’ultimo periodo lavorativo in Belgio. Per poter accedere al sussidio si deve provare di essere in costante ricerca di un lavoro, pertanto, nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro o di dichiarazioni false, è prevista la sospensione della indennità di disoccupazione per un periodo compreso tra 1 e 26 settimane, raddoppiato nell’ipotesi di reiterazione di tali comportamenti. Se si tratta di violazioni molto gravi, è prevista una sospensione da 4 a 52 settimane, fino all’esclusione definitiva dall’erogazione dell’indennità. Si aggiunge inoltre che è necessario essere iscritti ad Actiris, l’Ufficio per l’impiego della regione di Bruxelles che supporta le persone nel reinserimento nel mondo del lavoro. Dopo un periodo di disoccupazione, le persone interessate sono invitate a un colloquio volto a verificare se gli sforzi compiuti siano stati sufficienti. Per quanto riguarda i giovani con meno di trent’anni alla data di presentazione della domanda, e in particolare gli studenti, possono, dopo una fase di attesa, beneficiare di un’indennità forfettaria integrativa dopo che sia trascorso un anno dalla laurea se ancora non hanno trovato un’occupazione. I disoccupati di cinquanta anni o più che hanno maturato almeno 20 anni di attività lavorativa beneficiano di un’indennità integrativa di anzianità o di un’indennità integrativa per la riassunzione.

Un’altra restrizione per quanto riguarda il reddito minimo, è rappresentata da controlli finalizzati a verificare che il soggetto non sia destinatario di altre entrate e sussidi, per cui il conto bancario è sotto osservazione per monitorarne il reddito.

Accanto al sistema assicurativo contro la disoccupazione, si aggiunge poi un sistema assistenziale, a cui tuttavia ricorre un numero esiguo di persone. Tale regime garantisce il diritto all’integrazione sociale attraverso un lavoro o un reddito d’integrazione, associato o meno a un progetto d’integrazione. Il reddito d’integrazione prevede la

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corresponsione di un reddito minimo a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, né riescono a procurarsele con le proprie forze o con altri mezzi. Nel concreto, il sistema assistenziale prevede varie forme di sussidio: il salario minimo, i sussidi per le persone anziane e i sussidi per i disabili. Il requisito per ottenere il reddito d’integrazione coincide con l’aver compiuto diciotto anni (la maggiore età), tranne in tre casi: minori emancipati attraverso il matrimonio, persone sole che si prendono cura di uno o più figli e minori gestanti. Il richiedente deve inoltre dimostrare la sua disponibilità a lavorare, a meno che ciò non sia possibile per motivi di salute (malattia o invalidità). Per quanto concerne, infine, la durata della prestazione, non esistono limiti temporali, essendo generalmente erogata fino a che sussistono le condizioni di indigenza.

2.6.2 Danimarca

Il mercato del lavoro della Danimarca27 è caratterizzato dalla stretta interconnessione di tre importanti elementi: il primo, un mercato del lavoro flessibile e facilmente adattabile alle esigenze congiunturali; il secondo è la presenza di un sistema di protezione sociale e di tutele per i lavoratori a carattere universalistico; il terzo, un concreto e dinamico sistema di politiche attive del lavoro, favorito da elevati investimenti.

La flessibilità si traduce nel fatto che, per esempio, per le aziende danesi è relativamente facile assumere e licenziare i propri dipendenti: ciò comporta minori vincoli nell’espandere e ridurre l’organico aziendale in relazione alle dinamiche congiunturali ed ai variabili sviluppi del mercato. L’elasticità si riscontra anche nel regime degli orari lavorativi e dei livelli salariali, definiti sulla base delle necessità aziendali: questo consente all’azienda una maggiore capacità di adeguare in modo flessibile e competitivo le proprie strategie produttive.

Il mercato del lavoro danese si contraddistingue, inoltre, per un elevato grado di mobilità ed un sostenuto turn-over dei lavoratori. Le carriere lavorative, più spesso che negli altri paesi europei, sono caratterizzate da una successione di più rapporti di lavoro, grazie alla relativa agilità delle regole previste in relazione all’avvio ed alla cessazione di un impiego. La transizione da un lavoro all’altro non presenta particolari ostacoli e il licenziamento nelle imprese risulta abbastanza semplice.

27 Rif. Benchmarking sugli ammortizzatori sociali in Europa, scheda paese Danimarca, Unione Europea, Fondo

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Tuttavia, questo modello di flessibilità è compensato da un sistema di tutele per il lavoratore destinato essenzialmente ad accompagnare e supportare la transizione da un posto di lavoro ad un altro. Il sistema di sicurezza sociale danese prevede l’erogazione di un’indennità per affrontare un periodo di disoccupazione, subordinata ad un concreto impegno nella ricerca di una nuova occupazione e all’adesione ai percorsi formativi e di orientamento predisposti nell’ambito dei servizi per l’impiego territoriali. Lo scopo principale è, appunto, il più rapido reimpiego del lavoratore ed è in questo modo che si riducono i costi sociali della disoccupazione, infatti: si limita il periodo di erogazione del sussidio di disoccupazione, si riducono i costi connessi agli interventi di politica attiva che devono essere garantiti al lavoratore e i costi sociali legati alla condizione di disoccupazione.

Il modello danese di “flexicurity”, a cui si sono ispirati diversi paesi dell’Unione Europea, si prefigge come obiettivo quello di valorizzare al massimo l’occupabilità dei lavoratori, anche rispetto al continuo mutamento del mercato. Lo scopo non è diretto alla sicurezza di un posto di lavoro (“job security”), ma consiste nel fornire a tutti i lavoratori, sia occupati che disoccupati, facili opportunità di lavoro. Ciò si può concretizza attraverso un buon piano di politiche attive del lavoro e tramite la formazione continua dei lavoratori.

Il sistema di assicurazione in Danimarca è organizzato su base volontaria, per cui la corresponsione dell’indennità non è automaticamente riconosciuta alla perdita del lavoro. In quest’ottica, il soggetto per poter godere dell’indennità deve essere iscritto e versare un’apposita contribuzione ad uno dei fondi assicurativi presenti nel Paese: si tratta di organizzazioni private, molte delle quali controllate dalle diverse associazioni di rappresentanza. In caso di perdita del lavoro lo strumento base di riferimento per il sostegno al reddito del lavoratore disoccupato è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori iscritti ai fondi. L’accesso al fondo assicurativo è subordinato al possesso di determinate caratteristiche personali ed occupazionali, come l’avere un’età compresa tra i 18 ed i 63 anni e, bisogna appartenere ad una delle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, coniugi dei lavoratori autonomi impiegati nell’attività stessa, soggetti con percorsi di formazione professionale superiore ai 18 mesi, soggetti richiamati per il periodo di leva. L’adesione ai fondi assicurativi comporta il versamento, da parte dei lavoratori: di un contributo variabile per il finanziamento del Fondo stesso (membership contribution), di un contributo fisso obbligatorio per il pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione, di un contributo fisso volontario per il

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pagamento dell’indennità di quiescenza anticipata. Inoltre, il versamento dell’indennità di disoccupazione è subordinato alla ricerca attiva di lavoro ed è soggetto alle regole stabilite dalle politiche attive. Il disoccupato deve essere registrato come “lavoratore in cerca di occupazione” ai servizi pubblici per l’impiego (PES) e risultare “disponibile” al lavoro. Se si tratta di un soggetto disoccupato da più di tre mesi, deve accettare l’offerta di lavoro “congrua” proposta dai servizi pubblici per l’impiego. L’eventuale partecipazione a percorsi di formazione o ad esperienze lavorative sussidiate non comporta, comunque, l’estensione del periodo massimo di beneficio dell’indennità. Il lavoratore può godere questo beneficio in caso di licenziamento, cessazione temporanea, conclusione di un rapporto di lavoro a termine, trasferimento a contratto di lavoro ridotto e passaggio al part-time. Per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità di disoccupazione raggiunge il massimo del 90% del salario. Il ricorso a tali forme assicurative, comunque, resta in generale limitato a causa dei costi elevati e di un beneficio piuttosto contenuto.

Sull’altro versante, i disoccupati non iscritti ad alcun fondo assicurativo possono accedere al sistema assistenziale sociale, vedendosi corrisposto dalle municipalità un sussidio che è pari ad un ammontare inferiore rispetto a quello erogato ai disoccupati iscritti al fondo assicurativo, in ogni caso stabilito dalle linee guida nazionali. L’importo del sussidio assistenziale dipende dalla condizione economica del disoccupato e della sua famiglia e l’erogazione è condizionata all’accettazione delle offerte di lavoro o di attivazione da parte dei Servizi per l’impiego. La mancata iscrizione ad una cassa assicurativa può derivare da una precisa scelta del lavoratore oppure perché non si posseggono i requisiti minimi di accesso richiesti dai singoli fondi. In questi casi, il sistema di protezione sociale danese interviene a fronte della disoccupazione, consentendo l’accesso ad un sussidio assistenziale di natura universalistica, che rappresenta il livello minimo di tutela. Il beneficio assistenziale non è sottoposto a limiti di durata. Tuttavia, tale prestazione è soggetta alla valutazione da parte di un’autorità pubblica della situazione economica di chi la richiede ai fini della definizione dell’ammontare e della situazione familiare. Entrambi i benefici sono condizionati dal comportamento di disponibilità del soggetto rispetto alle iniziative di attivazione. Al di là di questa linea generale, qualunque altro intervento introdotto e volto a supportare situazioni particolarmente difficili, o il prolungarsi di stati di difficoltà, è sempre stato affrontato mediante il potenziamento degli interventi di politica attiva del lavoro.

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A fronte di eventuali situazioni “in deroga” alle disposizioni normative, è ammesso l’accesso ad eventuali strumenti di finanziamento aggiuntivi, stanziati ad hoc dallo Stato. Per esempio, si tratta degli stanziamenti aggiuntivi per la gestione dei “grandi licenziamenti”, destinati ad aziende con più di 100 dipendenti e con procedure attive per oltre il 50% dei dipendenti, per i quali si prevede la possibilità di deroga alle condizioni di accesso.

Nell’ipotesi di aziende in difficoltà, non esistono strumenti specifici di sostegno come la cassa integrazione o la mobilità: l’intervento dello Stato si manifesta attraverso il ricorso a forme indirette di supporto, come il finanziamento di infrastrutture, la formazione dei lavoratori e la ricerca. L’eventualità del licenziamento in Danimarca, nel caso di imprese senza più alcuna prospettiva, non appare tuttavia così traumatico come in altri Paesi europei, e questo grazie a un sistema ben strutturato di supporto nei confronti della disoccupazione e ad un welfare particolarmente generoso. Il modello danese è orientato a tutelare le persone piuttosto che i posti di lavoro in aziende che rischiano di uscire dal mercato, al fine di spingerli verso altri settori. Le aziende possono ricorrere agli schemi di “job-rotation” e “work-sharing” in situazioni di difficoltà temporanee28. Di fronte a

situazioni di esuberi e perdita del posto di lavoro, una possibile forma di gestione è data dal prepensionamento, considerato parte del sistema danese di assicurazione contro la disoccupazione. Per gli iscritti ad un fondo assicurativo, che abbiano regolarmente versato il contributo per almeno 25 anni negli ultimi 30, si ammette la possibilità di andare in pensione a sessantadue anni di età e di ricevere un beneficio economico. Tuttavia, tutte le riforme introdotte nel corso degli anni hanno avuto l’obiettivo di incoraggiare i lavoratori a rimanere al lavoro, per cui in Danimarca per i lavoratori più anziani esiste un forte incentivo a rimanere nel mercato del lavoro.

In Danimarca l’organizzazione dei Servizi pubblici per l’impiego coinvolge in una misura sostanziale le parti sociali, avendo un rilevante ruolo nella definizione della regolamentazione del mercato del lavoro e degli accordi. Per esempio, quando venga presentata una proposta di licenziamento collettivo, il datore di lavoro deve prevedere

28 Il “job-rotation” consiste in una strategia aziendale che prevede la possibilità di spostare periodicamente i

dipendenti in diversi settori evitando l’assegnazione di mansioni predeterminate. Il “work-sharing” è, invece, un contratto di lavoro atipico caratterizzato dalla condivisione dell’attività lavorativa tra due o più soggetti, questi ultimi si suddividono infatti le fasce lavorative di un impiego a tempo pieno. Benchmarking sugli ammortizzatori sociali in Europa, Danimarca.

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un’immediata consultazione con i lavoratori o le loro rappresentanze, al fine un’oggettiva valutazione della situazione, la discussione riguardo eventuali proposte alternative e il raggiungimento di un accordo condiviso.

Se da una parte il modello danese prevede un elevato grado di flessibilità in uscita, ciò deve necessariamente essere mitigato da un sistema sanzionatorio adeguato che impedisca i possibili effetti distorsivi, propri di un sistema caratterizzato dal riconoscimento di benefici elevati e prolungati nel tempo. Esiste a tal fine, un chiaro schema sanzionatorio per assicurare che il disoccupato sia realmente disponibile al lavoro e si stia effettivamente adoperando nella ricerca. Se questi criteri non sono rispettati il disoccupato rischia di perdere il beneficio temporaneamente o in maniera definitiva. L’irrogazione delle sanzioni è legata all’effettiva partecipazione ai programmi di politica attiva e sono graduate rispetto ai livelli di “inosservanza” riscontratasi (dalla perdita dell’indennità di disoccupazione per 2-3 giornate, fino alla perdita dell’indennità di disoccupazione fintanto che il disoccupato non dimostri di aver lavorato fino a 300 ore nell’arco di un periodo di 10 settimane), prevedendo sanzioni più rigide per trasgressori recidivi. La decisione in merito alla sanzione spetta interamente ai singoli fondi assicurativi, i quali, nonostante operino sotto la supervisione della Direzione Generale del Lavoro, possono adottare sistemi di valutazione ed applicazione delle sanzioni in certe misure differenti tra loro.

2.6.3 Francia

Il sistema assicurativo francese contro la disoccupazione è organizzato su base obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Il finanziamento dell’assicurazione di disoccupazione è garantito mediante il versamento di contributi calcolati in base alla retribuzione entro il limite di quattro volte il tetto mensile della Sécurité Sociale (ovvero 13.508 euro nel 2019). È dal primo gennaio 2019 che sono solo i datori di lavoro a versare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione: infatti, i contributi a carico dei lavoratori sono stati soppressi, ad esclusione dei lavoratori a chiamata dello spettacolo, i lavoratori monegaschi e alcuni lavoratori espatriati. I contributi vengono erogati all’ente di riscossione competente per l’istituzione da cui dipendono i lavoratori: l’Urssaf nella Francia europea (o “metropolitana”), la Cassa Generale di Sicurezza Sociale (CGSS) nei dipartimenti della Francia (DOM). L’erogazione dell’indennità è subordinata a determinate condizioni: abbandono involontario di un posto di lavoro, idoneità al lavoro,

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iscrizione presso l’ufficio di collocamento entro 12 mesi dalla perdita del lavoro, ricerca attiva di un posto di lavoro, età inferiore a 60 anni. Inoltre, un ulteriore requisito consiste nella necessità che il lavoratore abbia lavorato almeno 6 degli ultimi 22 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.29

Per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità di disoccupazione viene stabilita in relazione alla retribuzione media giornaliera che il lavoratore abbia percepito negli ultimi 12 mesi, applicando una percentuale progressivamente crescente in ordine alla corrispondente diminuzione dell’entità della retribuzione media giornaliera di riferimento (dal 40,4% al 57,4%, fino ad una percentuale del 75% per i redditi più bassi). L’importo dell’indennità di disoccupazione diminuisce progressivamente dopo quattro mesi. I soggetti disoccupati possono usufruire di questo beneficio per un minimo di sette mesi, fino ad un massimo di 60, variando a seconda dell’anzianità contributiva nel regime pensionistico e dei contributi versati.

Di fronte ad una violazione delle condizioni per l’accesso a tale beneficio, esiste un chiaro sistema sanzionatorio, che determina la soppressione dello stesso. I casi di inadempimento possono consistere nell’incapacità di dare la prova delle proprie ricerche di lavoro, nel rifiuto per due volte di un’offerta di lavoro ragionevole, nel rifiuto di rispondere alle convocazioni dell’ufficio di collocamento e nel rifiuto di fare una formazione. La conseguenza comporta l’applicazione di determinate sanzioni: la sospensione della prestazione per quattro settimane in caso di dimissioni del lavoratore, la sospensione in caso di rifiuto di un lavoro accettabile o di scarsa collaborazione nella ricerca attiva di un lavoro.

Una misura particolare riguarda i dipendenti che si dimettono, i quali possono percepire le indennità di disoccupazione se dimostrano di avere un progetto di riconversione professionale, consistente o nel creare o rilevare un’azienda oppure in una formazione. Occorre, comunque sottoporre il progetto a convalida da parte di una commissione regionale ed iscriversi a Pôle emploi (l’ufficio responsabile per l’occupazione) entro i sei mesi successivi alla convalida.

Accanto al sistema assicurativo di tutela contro la disoccupazione, si aggiunge il sistema assistenziale di natura solidaristica, finanziato in parte dallo Stato e in parte dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sono incluse diverse forme di sostegno al reddito: il

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sussidio per le persone anziane (minimum vieillesse), il sussidio per gli invalidi (minimun

invalidité), il sussidio per gli adulti disabili (allocation adulte handicapé), il sussidio di

inserimento (allocation d’insertion), il reddito minimo d’inserimento (revenu minimum d’insertion), il sussidio per genitori single (allocation de parent isolè), assicurazione contro la vedovanza (assurance veuvage).

Il sistema di sostegno al reddito è organizzato su tre distinti livelli. Al primo livello, non si prevede l’erogazione di alcun sussidio, ma semplicemente la garanzia di accesso ad un programma di inserimento o reinserimento al lavoro, come per esempio, i programmi a favore dell’occupazione giovanile oppure quelli di accesso al lavoro. Al secondo livello si prevede, invece, la corresponsione di un reddito minimo di inserimento, avente un ammontare contenuto, ma integrato da meccanismi di reinserimento nel mercato del lavoro e di integrazione sociale, oltre ad altri diritti accessori. Infine, il terzo livello di intervento è caratterizzato dall’erogazione di un sussidio di assistenza, non accompagnato