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Capitolo 3: L’assetto istituzionale degli ammortizzatori sociali in Italia

3.4 Disoccupazione Collaboratori (DIS-COLL)

La Disoccupazione Collaboratori (DIS-COLL) è un’indennità corrisposta al personale collaboratore coordinato e continuativo, anche a progetto. Dal 2017 è riconosciuta anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministratori e sindaci. Introdotta con decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e disciplinata nell’art. 15 in via sperimentale, estesa in un secondo tempo fino al giugno 2017, è stata stabilizzata e si applica anche per gli eventi di disoccupazione successivi.

I beneficiari di questa indennità sono i collaboratori e collaboratrici che abbiano perso involontariamente l’occupazione che risultano aderenti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS. Si tratta di un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la Legge n. 335 del 1995, nota anche come riforma Dini; lo scopo era quello di fornire una tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse52.

51 Rif. Studio Cataldi, NASpI.

52 Lo scopo della riforma Dini è stato realizzato attraverso tre modalità: è stata disposta la costituzione di nuovi

fondi previdenziali, avvenuta col d.lgs. attuativo n. 103 del 1996; sono state aggregate alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti; è stata disposta l’iscrizione alla gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale, della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale e della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71. Con successive disposizioni di legge è stato ampliato l’ambito di assicurazione della Gestione a ulteriori categorie, rif. sito INPS.

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Restano, esclusi invece: collaboratori titolari di pensione, titolari di partita IVA, revisori di società, associazioni e altri enti.

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. Nel caso in cui sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS- COLL, non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti. La fruizione della DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa53.

Per quanto riguarda i requisiti di cui devono essere in possesso i beneficiari di tale indennità, essi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Questo risulta essere soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra la collaborazione e altri lavori. Inoltre, dal 5 settembre del 2019 occorre almeno un mese di contribuzione accreditata (inizialmente erano tre), tra il 1° gennaio dell’anno precedente e l’evento di cessazione dal rapporto di collaborazione. In aggiunta, è necessario trovarsi nello stato di disoccupazione al momento della domanda.

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL decorre: dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, purchè nello stesso termine venga presentata la domanda; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione; dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.54 Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione del rapporto stesso, nonché quelli insorti

53 La contribuzione figurativa garantisce la copertura nei periodi in cui non è stata svolta attività lavorativa per

eventi particolari meritevoli di tutela sociale, quali la nascita dei figli, il servizio militare, la malattia, l'infortunio, i periodi di disoccupazione, la cassa integrazione, la mobilità, la tutela dell'handicap ed altri ancora.

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dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda e non incidono sulla decorrenza. L’ammontare dell’indennità è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dal versamento dei contributi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente). È, invece, pari al 75% dell’importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.221,44 euro.

Per il 2019 l’importo massimo mensile non può superare i 1.328,76 euro. A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

L’indennità viene corrisposta mediante: accredito su conto corrente bancario o postale; accredito su libretto postale; bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

La DIS-COLL è sospesa se ci si rioccupa con un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a cinque giorni. La sospensione opera automaticamente in seguito alle comunicazioni obbligatorie. Al termine della sospensione, la prestazione viene nuovamente corrisposta per il periodo residuo. Ulteriore obbligo è la comunicazione all’INPS entro 30 giorni se si intraprende un’attività lavorativa autonoma.

I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Durante il periodo di DIS-COLL si possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa; rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni; titolarità di trattamenti pensionistici diretti; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL; partecipazione non regolare alle

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iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015).

In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio. La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Tuttavia, così come per la NASpI, il Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ha previsto una proroga del termine di presentazione della domanda per l’indennità DIS-COLL di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, per l’intero anno 2020.