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Capitolo 3: L’assetto istituzionale degli ammortizzatori sociali in Italia

3.10 I trattamenti integrativi salariali ordinari

Il ricorso all’intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria presuppone il verificarsi di situazioni aziendali che impediscono l’adempimento dell’obbligazione lavorativa, dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore e ai lavoratori o a situazioni temporanee di mercato97.

La disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria, contenuta negli artt. 1-8 (Capo I, per la parte comune agli altri ammortizzatori sociali) e negli artt. 9-18 (Capo II, per la parte specificamente dedicata alle “integrazioni salariali ordinarie” del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 rappresenta una riforma strutturale della CIGO, che stravolge l’originaria missione del primo (storicamente) e principale degli ammortizzatori sociali che intervengono in costanza di rapporto di lavoro.

94 V. art 44, c. 2, d.lgs. n. 148/2015. 95 V. l’art. 42, c. 1, d.lgs. n. 148/2015. 96 V. l’art. 42, c. 2, d.lgs. n. 148/2015. 97 Art. 1, l. n. 164/1975.

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L’erogazione della prestazione interviene non solo in presenza di eventi di forza maggiore o di caso fortuito, inerenti all’attività produttiva e non “addebitabili” alle parti, ma anche in ipotesi di “crisi di mercato”, comprese quelle ascrivibili a scelte “non arbitrarie” dell’imprenditore. Rileva, quindi, l’esigenza di accertamento delle suddette cause integrabili giustificative dell’intervento. In questi termini, l’indirizzo normativo della nuova disciplina della CIGO si orienta verso obiettivi di politica fiscale.

Quello che appare nella riforma della CIGO è l’attribuzione esclusiva alle sedi provinciali INPS del potere concessorio dell’ammortizzatore sociale, escludendo ogni intervento non solo dei rappresentanti dei soggetti assicuranti (datori di lavoro) e assicurati (lavoratori), ma anche del Ministero del lavoro vigilante, secondo un chiaro riparto di competenza esclusiva dei trattamenti integrativi ordinari e straordinari rispettivamente all’Ente previdenziale e al Ministero del lavoro. Infatti, l’art. 16, c. 1, in combinato disposto con l’art. 46, cc. 1 e 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 148/2015, prevede che le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede INPS territorialmente competente e non più dalla (soppressa) commissione provinciale di cui all’art. 8 l. n. 164/1975 per il settore industria o di cui all’art. 3, l. n. 427/1975 per l’edilizia. Pertanto, è affidata alla completa discrezionalità dei funzionari della tecnostruttura previdenziale la “concessione” dei trattamenti integrativi ordinari, eliminando il controllo di legittimità e di opportunità dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro (ma anche della direzione territoriale del lavoro), con la soppressione delle commissioni provinciali.

Per quanto riguarda la procedura amministrativa per l’accesso al trattamento integrativo ordinario, l’art. 15, c. 1, d.lgs. n. 148/2015 dispone che l’impresa invii in via telematica all’INPS la domanda di concessione (entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi del successivo c. 2 dell’art. 15), nella quale deve indicare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e alla presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. In aggiunta, secondo quanto disposto dall’art. 12, c. 6, d.lgs. n. 148/2015, è necessario inserire nella domanda, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, per consentire così all’INPS il rispetto dei limiti di durata della CIGO stabiliti dalla stessa norma.

La funzione del procedimento amministrativo di autorizzazione della CIGO e dei poteri riconosciuti alla sede provinciale INPS mira alla tutela, non più di interessi legittimi, ma di diritti soggettivi, sia dell’impresa assicurante sia del lavoratore assicurato, ad ottenere il

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trattamento integrativo ordinario e i relativi benefici: sospensione dell’obbligo retributivo e contributivo per le ore non lavorate e coperte dalla CIGO in favore del datore di lavoro; trattamento economico sostitutivo della retribuzione, con relativo accredito contributivo figurativo per il dipendente.

La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa. Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio, le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite la denuncia mensile con UNIEMENS98, ricevendo un successivo conguaglio con i contributi.

Come stabilito nell’art. 2, c. 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990, si applica un termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di CIGO per la conclusione del relativo procedimento amministrativo a discrezionalità tecnica, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare prevedano un termine diverso. In ogni caso, la legge n. 69 del 2009 stabilisce che i termini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale, essere superiori a novanta giorni. Inoltre, ai sensi dell’art. 20, c. 1, della stessa l. n. 241/1990, se entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di CIGO l’INPS non ha comunicato all’impresa richiedente il diniego della “concessione”, il silenzio dell’Istituto previdenziale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda (c.d. silenzio assenso), senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Un eventuale ritardo nella conclusione del procedimento, implica a carico dell’amministrazione il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria con prescrizione decennale99, e l’art. 2, c. 1-

98 UNIEMENS è un nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Si tratta

di una progressiva trasformazione in un unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante i due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed EMENS: mediante il primo venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica). Mediante il modello EMENS venivano invece comunicati, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore. Rif. Sito INPS.

99 L’art. 2-bis l. n. 241/1990, che prevedeva che le controversie relative all’applicazione dello stesso articolo

erano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che il diritto al risarcimento del danno si prescriveva in cinque anni, è stato abrogato dall’art. 4, c. 1, n. 14, dell’allegato 4 del d.lgs. n. 104/2010.

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bis, l. n. 241/1990 ha previsto un indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento, distinto dal risarcimento dei danni di cui al comma precedente dello stesso articolo.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 148/15 prevede che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri per la concessione delle domande di CIGO. Con il decreto legislativo 15 aprile 2016, n. 95442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016, sono state individuate le fattispecie di causali integrabili, che sono le seguenti: mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato; fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto; mancanza di materie prime o componenti; eventi meteo; sciopero di un reparto o di altra impresa; incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori; guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria100.

In merito alle imprese selezionate per finanziare la CIGO, la disciplina previgente (art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 869/1947) operava attraverso l’individuazione delle imprese che erano escluse dall’applicazione delle norme in materia di integrazioni salariali degli operai dell’industria. Il nuovo campo di applicazione degli oneri contributivi per la CIGO “unica” non agricola (cioè compresa quella per le imprese industriali e artigiane del settore edile e lapidei), è definito dall’art. 10, unico c., d.lgs. n. 148/2015, che introduce il criterio dell’individuazione specifica delle imprese a cui applicare la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e dei relativi obblighi contributivi. Rispetto alla precedente disciplina regolata dall’art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 867/1947, l’ambito di applicazione alle imprese risulta molto più ampio sulla base di un dato normativo molto chiaro. Proseguendo, l’art. 13, c. 1, d.lgs. n. 148/2015 prevede a carico (soltanto) delle imprese di cui all’art. 10 dello stesso decreto un contributo ordinario stabilito con percentuali variabili a seconda della manodopera occupata; in particolare: 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile; 3,30% della

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retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei; 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. Ai fini della determinazione del limite dei dipendenti, il limite suddetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

L’articolo 11 enuncia le causali in forza delle quali è dovuta l’integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese di cui all’art. 10 sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato.

Nell’articolo 12, cc. 1-4 del d.lgs. 148/2015, sono indicati i limiti temporali della CIGO: è corrisposta fino ad un periodo massimo di tredici settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile; qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, d.lgs. 148/2015, oppure 30 mesi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d.lgs. 148/2015, per le imprese: industriali e artigiane dell'edilizia e affini; industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Per quanto riguarda l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, questo è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultra-settimanali predeterminati,

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l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultra-settimanale considerato.

Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa. In questo senso, valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro101. Questa disciplina semplificatoria viene estesa anche alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi anch'esse ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.

Va segnalato, inoltre, l’obbligo dell’impresa della consultazione sindacale, infatti essa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali, aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro; le entità e la durata prevedibile; il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione che ha per oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali, si procede, su richiesta dell'azienda o dei soggetti sindacali prima richiamati, entro tre giorni dalla comunicazione stessa a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. Alle imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni relative all'informazione e alla consultazione sindacale (articolo 14, commi 1-4, d.lgs.

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148/2015) si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Infine, alcuni elementi di novità sono stati introdotti di recente dal Decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18) per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del COVID-19, incidendo in primis sul campo di applicazione della disciplina della CIGO definita dall’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 che individua le imprese destinatarie. Per quanto riguarda la domanda di accesso alla prestazione, che segue le consuete modalità di presentazione, interessa il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, specificando la nuova causale “COVID-19 nazionale”. Una forma di agevolazione consente alle imprese di non fornire alcuna prova rispetto alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, occorre dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Pertanto, l’impresa non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Un’ulteriore agevolazione per favorire il massimo utilizzo delle integrazioni salariali consiste nell’esonero del pagamento del contributo addizionale; in aggiunta, non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile, limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile, limite di 1/3 delle ore lavorabili. Inoltre, non è richiesto che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, e per concludere, il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.