• Non ci sono risultati.

Capitolo 3: L’assetto istituzionale degli ammortizzatori sociali in Italia

3.3 La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un beneficio mensile di disoccupazione corrisposto con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

I destinatari del beneficio sono i lavoratori dipendenti compresi: gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 142/2001; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Sono esclusi dalla possibilità di ricevere la prestazione della NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Per quanto riguarda i requisiti di cui bisogna essere in possesso al fine di poter beneficiare della NASpI, i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione: devono congiuntamente essere in uno stato di disoccupazione; possono far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione e possono far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.46

Con riferimento al primo requisito sullo stato di disoccupazione involontario, la NASpI spetta in caso di: “licenziamento per giusta causa”, ossia quando il dipendente abbia commesso un fatto gravissimo; “licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo”, cioè rispettivamente, di natura disciplinare (quando, però, la colpa del dipendente non è tanto grave da consentire il recesso immediato) e per motivi aziendali (crisi del settore, ristrutturazione, ecc.). Oltre alle ipotesi del licenziamento, è possibile accedere al beneficio anche a seguito di: “dimissioni per giusta causa” che comporta il venir meno del vincolo fiduciario con il datore di lavoro che ha posto in essere

46 NASpI, nuova prestazione di assicurazione sociale per l’Impiego, Ministero del Lavoro e delle Politiche

68

comportamenti inaccettabili. Nell’ipotesi di “risoluzione consensuale”, che si ha quando il rapporto di lavoro termina per scelta consensuale di entrambe le parti, generalmente non è riconosciuto il diritto alla NASpI, tuttavia è ammesso in due casi: quando la risoluzione consensuale sia avvenuta di fronte all’Ispettorato nazionale del lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione delle controversie che riguardano le aziende che hanno intenzione di licenziare il dipendente per motivi oggettivi e qualora il dipendente si rifiuti di trasferirsi in un’altra sede aziendale, dislocata ad almeno 50 chilometri da quella di provenienza.

Seguendo questa regola, la NASpI non spetterebbe mai in caso di dimissioni volontarie del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al di fuori dei due casi sopraindicati.

In aggiunta, può essere erogata la NASpI anche a favore delle “lavoratrici madri” che abbiano cessato il rapporto di lavoro durante il cd. “periodo tutelato”, che inizia trecento giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di età del figlio.

In merito al secondo requisito, invece, sono valide a tal fine tutte le settimane retribuite, purchè in tale periodo risulti corrisposta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Infine, per il terzo requisito si considerano giornate di lavoro effettivo le giornate di reale presenza al lavoro a prescindere dall’orario prestato.

La NASpI viene erogata mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID- 19, il Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto delle agevolazioni nella presentazione della domanda della NASpI: in particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione della domanda è prorogato di ulteriori 60 giorni, passando così da 68 giorni a 128 giorni, che decorrono dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la durata di percezione del sussidio, con l’attuazione del Jobs Act, è stata operata una drastica semplificazione eliminando la differenziazione per età del disoccupato e prevedendo che il sussidio venga percepito per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi fino al limite massimo di 24 mesi. L’ammontare della prestazione erogata dalla NASpI è in funzione della retribuzione

69

media mensile nei quattro anni precedenti il licenziamento. Se quest’ultima è inferiore o pari ad un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS (ad esempio, nel 2019 è 1.221,44 euro), la prestazione ha un tasso di sostituzione pari al 75 per cento; se invece è superiore, l’importo viene aumentato del 25 per cento della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso, l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS (per il 2019 pari a 1.328,76 euro). Al fine di evitare comportamenti opportunistici e incentivare i disoccupati alla ricerca di un nuovo lavoro, la NASpI prevede inoltre che il sussidio di partenza si riduca del tre per cento al mese, a partire dal quarto. Nel complesso la NASpI risulta decisamente più generosa dell’Indennità di disoccupazione, mentre fa segnare un inasprimento delle condizioni se paragonata alla ASpI.47

Un ulteriore, importante, elemento di novità della NASpI è la maggiore enfasi data al requisito della “condizionalità” alla ricerca attiva del lavoro, all’accettazione di un’offerta di lavoro congrua nonché alla partecipazione a corsi di riqualificazione professionale. A tal riguardo, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 all’art. 21 elenca i meccanismi di condizionalità e prevede sanzioni, in caso di violazione, sia per i disoccupati sia per i funzionari dei centri per l’impiego. Lo stesso decreto ha anche istituito l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra le politiche passive (legate appunto agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione) e quelle attive: al fine di migliorare la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, l’ANPAL è incaricata di realizzare (in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, l’INPS e l’INAPP) un sistema informativo unitario che deve fungere da base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte delle istituzioni interessate.

L’ Agenzia per le politiche attive del lavoro non ha soltanto compiti di coordinamento di tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti, con approccio reticolare, nella gestione del mercato del lavoro (art. 1, comma 4). Infatti, essa può anche intervenire a supporto delle

47 Vd. La recente evoluzione dell’indennità di disoccupazione in Italia, di Federico GIORGI, Banca D’Italia,

70

Regioni che non riescano a raggiungere i livelli minimi stabiliti di erogazione dei servizi, anche assumendosene la gestione diretta (art. 9, comma 1, lett. l), e comma 2, nonché art. 11, comma 1, lett. e).

Tale disposizione è tuttavia ancora largamente inapplicata dato il mancato accordo tra il Ministero del Lavoro e le Regioni48, che sono rimaste titolari della potestà legislativa in materia di politiche del lavoro49. Si deve tener conto che l’ANPAL è stata istituita in un momento storico in cui si pensava che questa dualità stesse per venir meno. La riforma della Costituzione, approvata da entrambe le Camere nel 2016, prevedeva che la potestà legislativa in merito alle politiche attive del lavoro fosse di diretta competenza dello Stato; l’esito negativo del referendum popolare del 4 dicembre 2016, che ha bocciato le modifiche costituzionali proposte, ha avuto come risultato anche quello di lasciare tali competenze alle Regioni.50

Infine, il d.lgs. 150/2015 prevede delle misure sanzionatorie, come la riduzione o eliminazione della NASpI a carico del disoccupato che non osservi gli obblighi previsti dalla legge. In particolare, si decade dal beneficio quando: viene meno il requisito della disoccupazione; il disoccupato non partecipa alle attività del patto di servizio; il disoccupato non si presenta agli appuntamenti con il tutor per confermare lo stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio; rifiuta un’offerta di lavoro che sia in linea con la sua professionalità.

48 Il 17 gennaio 2018 è stato firmato l’accordo ANPAL servizi-Regioni con l’obiettivo di consolidare la Rete

dei servizi per il lavoro, incrementare i livelli di occupabilità e occupazione in particolare di giovani e fasce vulnerabili, avviare la Scuola per la qualificazione degli operatori dei servizi per il lavoro e dei tutor per l'alternanza scuola – lavoro; l’offerta congrua non è tuttavia ancora stata definita. La legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) ha dato inoltre la possibilità alle agenzie per il lavoro e agli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di accedere alla banca dati dell’ANPAL e verificare i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione, al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e per garantire una maggiore efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

49 È responsabilità dei Centri per l’impiego la profilazione del disoccupato in base alla quale viene poi stabilito

l’ammontare dell’Assegno di ricollocamento, la cui fase di sperimentazione dovrebbe essersi conclusa a fine 2017. L’assegno può avere importi dai 250€ ai 5000€ a seconda del profilo di occupabilità del richiedente e permette di poter ottenere, da parte dei centri per l’impiego o dai soggetti abilitati, servizi personalizzati di assistenza alla ricollocazione.

50 Vd. La recente evoluzione dell’indennità di disoccupazione in Italia, di Federico GIORGI, Banca D’Italia,

71

La sospensione della NASpI si ha, invece, quando il disoccupato stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. Tale sanzione opera d’ufficio e la NASpI riprende quando il contratto a termine giunge a scadenza. Avrà luogo la riduzione della NASpI quando il beneficiario instaura un rapporto di lavoro di natura autonoma o subordinata da cui ricava un reddito inferiore al limite di quello stabilito per conservare lo stato di disoccupazione. In questo caso il lavoratore, entro un mese dall’inizio dell’attività deve obbligatoriamente comunicare all’INPS il reddito dell’attività lavorativa. Conseguentemente, la NASpI verrà così ridotta nella misura dell’80% dei redditi presunti, riferiti al tempo intercorrente tra l’inizio e la fine dell’attività.51