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Capitolo 3: L’assetto istituzionale degli ammortizzatori sociali in Italia

3.11 La riforma della CIGS

La CIGS rappresenta uno dei più significativi strumenti di politica economica offerti dall’ordinamento, sia perché è direttamente attivabile da parte del potere centrale, il quale ha una certa discrezionalità nell’autorizzazione del trattamento, sia perché la sua disciplina interessa nel suo insieme l’assetto del mercato del lavoro, l’attività produttiva nazionale e il governo delle situazioni di crisi.

Il suo campo di applicazione, in seguito alla riforma apportata dal d.lgs. 148/2015, è rimasto sostanzialmente inalterato, confermandosi sia i settori di intervento, sia il requisito dimensionale; a quest’ultimo riguardo, fermo restando il computo degli apprendisti e dei

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dirigenti102, vengono confermate le due ipotesi di intervento subordinate al numero dei dipendenti, e cioè per i datori con più di 15 dipendenti (c. 1), e con più di 50 (c. 2) e le due ipotesi di intervento a prescindere dal numero dei dipendenti (c. 3) per il settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, nonché per i partiti politici.

Uno dei profili su cui ha inciso maggiormente la riforma è quello delle causali di intervento della CIGS103. In primo luogo, è stata eliminata qualsiasi ipotesi di intervento della CIGS a fronte della cessazione dell’attività, così completando il processo avviato dalla legge Fornero. Quest’ultima aveva previsto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2016 la cessazione di efficacia dell’art. 3, l. n. 223/1991, che prevede l’intervento della CIGS c.d. concorsuale104.

In perfetta coerenza con l’eliminazione della CIGS concorsuale, il d.lgs. n. 148/2015 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2016105, l’intervento CIGS per crisi con cessazione

dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa106, pur se per il triennio 2016-2018,

con una durata rispettivamente di 12, 9 e 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, è previsto l’intervento CIGS per le imprese cessate, quando sussistono concrete

102 V. l’art. 20, c. 1, d.lgs. n. 148/2015. Circa il computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini della

applicazione della normativa in tema di CIGS si ritiene che la disposizione sub art. 20, d.lgs. n. 148/2015, prevalga su quella sub art. 27, d.lgs. n. 81/2015, in quanto norma speciale (così circ. INPS n.197/2015).

103 V. l’art. 21, d.lgs. n. 148/2015.

104 Circ. Min. lav. 5 ottobre 2015, n. 24, puntualizza che ove l’impresa fallita sia stata ammessa alla

continuazione dell’esercizio di impresa, può utilizzare l’intervento CIGS per una delle tre causali ora previste dalla legge. Con successiva circ. 22 gennaio 2016, n. 1, il Ministero ha altresì precisato che gli organi delle procedure concorsuali possono subentrare nella CIGS accordata prima dell’inizio delle stesse a condizione che proseguano e concludano il programma inizialmente presentato. Con interpello 15 dicembre 2015, n. 28, il Ministero del lavoro ha chiarito che ove il ricorso alla CIGS concorsuale sia stato attivato entro il 31 dicembre 2015, il decreto di autorizzazione potrà anche protrarsi nell’anno 2016; al contempo ha sostenuto, invero incomprensibilmente, che successivamente al 1° gennaio 2016, gli organi delle procedure concorsuali non possono attivare licenziamenti collettivi “laddove questi ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art. 3, comma 3, in considerazione dell’abrogazione del medesimo disposto”; la posizione del Ministero è incomprensibile in quanto, venuta meno la mobilità in conseguenza del venir meno della CIGS concorsuale, l’unica fattispecie utilizzabile è quella del licenziamento collettivo; salvo a non ritenere che debba farsi ricorso al licenziamento plurimo per g.m.o.

105 V. NICOLINI, 2015, p. 8-9.

106 V. l’art. 21, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 148/2015. La formulazione di tale norma, ma anche argomenti di carattere

sistematico, escludono che vi possa essere cessazione dell’attività aziendale a fronte di un intervento CIGS per riorganizzazione o per solidarietà difensiva; di avviso contrario CINELLI, NICOLINI, 2015 p. 248.

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prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Dunque, eliminata la CIGS a fronte di attività cessata, le causali di intervento si sono ridotte a tre, e cioè, per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà difensivo.

La durata della prestazione economica è diversificata in ragione della diversa tipologia delle causali di intervento. In caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Invece, in caso di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Infine, per la stipula di contratti di solidarietà, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. L’elemento di novità nella durata consiste nella eliminazione delle proroghe, nonché nella fissazione del tetto massimo delle ore integrabili nella misura dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, per le causali della riorganizzazione e della crisi aziendale, ma non anche per la solidarietà difensiva.

Per quanto riguarda la procedura di consultazione sindacale, questa deve precedere la presentazione della domanda per intervento CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale107, mentre non si dà avvio ad una procedura del genere per la solidarietà difensiva108. Con riferimento ai destinatari, la nuova disciplina coinvolge anche le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur se presente la RSA o la RSU. Nel corso della procedura l’ANPAL svolgerà, inoltre, una funzione di assistenza e consulenza per le crisi aziendali extra provinciali e in quelle complesse, gestendo, in aggiunta, i programmi di reimpiego e di ricollocazione degli esuberi109.

Occorrerà, poi esaminare le ragioni che non rendono praticabile la riduzione dell’orario di lavoro, ovvero il ricorso alla solidarietà difensiva; ma questo non vale per le imprese edili

107 V. l’art. 24, d.lgs. n. 148/2015. 108 CINELLI, NICOLINI, 2015, p. 252.

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ed affini. Inoltre, sarà necessario discutere dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, pur se è venuto meno l’obbligo della preventiva comunicazione degli stessi110.

Il termine per presentare la domanda per la concessione della CIGS, da indirizzare al Ministero e alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti111, è pari a sette giorni dalla conclusione della procedura sindacale. La decorrenza dell’intervento CIGS è non prima del trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda; tuttavia, tale differimento dell’inizio della sospensione non riguarda il contratto di solidarietà difensivo112, per

incentivare il ricorso a quest’ultimo.

Il d.lgs. n. 148/2015 affronta poi il problema della mancata concessione del trattamento di CIG per di inadempimento imputabile all’imprenditore113, per cui si riconosce al lavoratore, in caso di omessa o tardiva presentazione della domanda di CIGS e a carico del datore “una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita”.

Sotto il profilo della decadenza dal trattamento della CIGS, è previsto che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo114 si riferisce anche alla attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione. Conseguentemente, il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa; a tal proposito, valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro115. Tale disciplina semplificatoria viene estesa anche alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.

Analogamente a quanto è stato disposto per la CIGO per fronteggiare l’epidemia del COVID-19, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito che le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario,

110 V. Cinelli, Nicolini, 2015, p. 252; peraltro Nicolini, 2015, 21, ritiene, fondatamente, che in relazione alla

scelta dei lavoratori siano operativi i principi elaborati dalla giurisprudenza sui limiti interni ed esterni.

111 Nicolini, 2015, 22, sottolinea che il riferimento alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti dovrà

coordinarsi con la riforma del servizio ispettivo attuata dal d.lgs. n. 149/2015.

112 V. circ. Confindustria 30 novembre 2015, che evidenzia il silenzio sul punto del Ministero del lavoro. 113 Per la CIGO, v. l’art. 15, c. 3 e 4; per la CIGS v. l’art. 25, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 148/2015.

114 V. circ. INPS del 4 ottobre 2010, n. 130. 115 V. circ. INPS del 6 maggio 2014, n. 57.

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possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, in sostituzione di quello già attivo, per un periodo non superiore a nove settimane. Pertanto, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce la prestazione della CIGS, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. In questi specifici casi per la cassa integrazione ordinaria opereranno le stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta. Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alla CIGO, possono presentare domanda per la cassa integrazione in deroga secondo le disposizioni della Regione in cui ha sede l’azienda o la sua unità produttiva interessata116. Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Infine, l’equiparazione tra la CIGO e la CIGS con riferimento al contributo addizionale (art. 5), al pari della durata massima complessiva per entrambe, nonché la generalizzazione del massimale anche per i primi sei mesi di CIGO, denotano il chiaro atteggiamento del legislatore della riforma di riguardare all’integrazione salariale ormai in modo unitario, differenziando tra le due tipologie di intervento solo il campo di applicazione e le causali. Concezione unitaria della Cassa che oltre a semplificare la disciplina, pone fine allo storico dualismo caratterizzato dalla temporaneità versus strutturalità dell’eccedenza di personale che stava a monte di ciascun intervento; concezione monistica della CIG a sua volta confermata dalla unificazione del trattamento di disoccupazione (NASpI), strettamente connessa all’intervento concreto o virtuale della CIGS, che perpetuava tale dualismo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.