Capitolo III – I soggetti coinvolti
3.1 Il beneficiario
Per quello che riguarda la disamina dei soggetti interessati dalla riforma non possiamo che
partire dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ovvero colui della cui tutela si sta discorrendo.
Tenendo ben a mente quanto scritto nel precedente capitolo in tema di presupposti soggettivi
ed oggettivi di attivazione dell’amministrazione di sostegno, in questo paragrafo si cercherà di
delineare il profilo tipico di coloro ai quali il legislatore ha inteso rivolgersi per mezzo della
L. 6/2004.
Destinatari dell’amministrazione di sostegno sono i soggetti colpiti da deficit, più o meno profondi, anche di ordine relazionale: coloro cioè che sono portatori di disagi, sul piano fisico,
psichico, sensoriale, logistico, tali da rendere difficoltoso per essi l’autonomo svolgimento di
una o più attività essenziali, di carattere personale o patrimoniale, o suscettibili di ostacolare
comunque l’esercizio di questo o quel diritto soggettivo107.
Il punto di partenza è ancora una volta l’art. 404 Cod. Civ.: “La persona che, per effetto di
un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la
residenza o il domicilio”.
Con la legge n. 6/2004 si attua una vera e propria svolta, anche linguistica, rispetto al passato.
La disabilità viene riletta, non più in chiave negativa come tratto distintivo di un gruppo
107 P. CENDON, 100 domande e risposte su l’Amministratore di sostegno. Guida pratica per le famiglie e gli operatori socio-sanitari, cit., p. 13.
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minoritario all’interno della comunità, ma piuttosto alla stregua di un accidente che possa travolgere da un giorno all’altro indistintamente la vita di ognuno di noi108.
Già in sede di lavori parlamentari si aveva contezza della potenziale ampiezza applicativa
della nuova misura destinata tra l’altro anche a situazioni di gravi disabilità che, nel sistema
tradizionale, costituivano fattispecie fronteggiabili con i vecchi istituti incapacitanti.
Quanto sostenuto trova riscontro nella relazione dell’Onorevole Francesca Martini nella quale
si legge: “Per comprendere l'importanza di questo intervento normativo, basti pensare a quanto sia elevato il numero delle persone disabili in Italia: i portatori di handicap sono oltre 2
milioni e 600 mila su un totale di 57 milioni di cittadini, di cui oltre un milione hanno
disabilità nelle funzioni di movimento, circa 500 mila presentano problemi di vista, di udito o
di parola, oltre 220 mila sono costretti a letto, più di 180 mila sono costretti su una sedia a
rotelle ed oltre 520 mila non possono muoversi autonomamente dalla propria abitazione […]
L'ambito di intervento concerne, quindi, non tanto l'infermità mentale quanto la privazione
totale o parziale della capacità di determinarsi e relazionarsi. È costruito in modo tale da
tutelare la persona bisognosa e non limitarla nelle sue manifestazioni. Accanto all'infermità è
stata inserita anche la menomazione quale presupposto dell'impossibilità di provvedere, anche
solo temporaneamente, ai propri interessi, allo scopo di chiarire meglio i presupposti di
nomina dell'amministratore e di ritagliargli un settore di intervento che non sia semplicemente
residuale rispetto all'interdizione.
Si tratta, quindi, di situazioni per le quali è necessario intervenire in modo più sfumato,
rispettando la dignità della persona. Pensiamo ai molti casi in cui i soggetti sono incapaci di
provvedere a loro stessi non perché affetti da infermità mentale, ma semplicemente perché
108 A. COCCIA – M. R. MARELLA, I beneficiari dell’amministrazione di sostegno, in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G. FERRANDO e L. LENTI, cit., p. 99.
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sono molto anziani o sono affetti da handicap fisici o sono vittime di impedimenti
temporanei.”109.
Bisogna notare come la casistica riportata nelle precedenti righe abbia carattere meramente
dimosrativo risultando impossibile a priori individuare con esattezza il perimetro disegnato
dal legislatore riformista.
Tuttavia appare opportuno evitare letture troppo medicalizzate e anguste110 della norma
poiché fermarsi allo stretto concetto scientifico di infermità e/o menomazione rischia di
tagliar fuori quelle situazioni borderline nelle quali il potenziale fruitore viva fra alti e bassi,
alternando momenti di lucidità e prontezza a frangenti di annebbiamento se non addirittura di
oblio.
Soggetti, insomma, che, pur non colpiti da patologie mediche in senso stretto o da vere e
proprie menomazioni corporee, facciano fatica ad orientarsi nell’intricato coacervo dei
rapporti dinanzi ai quali ci pone quotidianamente la società moderna.
Si rinvia al capitolo precedente per quanto concerne la delicata questione in tema di
ammissibilità dell’amministrazione di sostegno per quei soggetti impossibilitati a provvedere, in modo autonomo, al compimento di tutta una serie di movimenti e gesti materiali che non
presentino ricadute alcune sulla loro sfera intellettiva (ad es. persona spastica, distrofica,
gravemente paralizzata, o affetta da qualche malattia degenerativa come il Parkinson, la
sclerosi multipla, etc.).
Merita solo puntualizzare come dalla giurisprudenza ci giungano risposte favorevoli circa
l’attivabilità dell’Amministrazione di sostegno in tali circostanze, posto che il deficit di
109 Resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n. 373 del 15 ottobre 2003, in www.camera.it.
110 P. CENDON, 100 domande e risposte su l’Amministratore di sostegno. Guida pratica per le famiglie e gli operatori socio-sanitari, cit., p. 13.
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autonomia, che funge da presupposto della misura protettiva, non deve necessariamente
interessare la sfera cognitiva o volitiva dell’interessato111.
Sul versante opposto è possibile, sebbene non comune, che, in presenza di un disagio psichico
di modesta entità, il giudice possa ritenere non applicabile l’amministrazione di sostegno.
Emblematico il caso posto all’attenzione del Tribunale di Bologna112: una donna affetta da
una forma cronica di psicosi delirante, abituata nonostante questo a cavarsela da sola ed
affezionata alla propria indipendenza logistica e organizzativa, è stata riconosciuta come in
grado di curare i propri interessi ed idonea per questo a badare pienamente a se stessa.
In quell’ipotesi, nonostante il deficit mentale clinicamente diagnosticato, il Giudice ha ritenuto non integrati i presupposti di applicazione dell’amministrazione di sostegno in
ragione dello scarsa gravità della menomazione e della situazione sociale e familiare nella
quale la donna risultava inserita.
Di recente pubblicazione e coerente con la presente indagine merita ricordare una pronuncia
emessa in data 16 ottobre 2015 dal Tribunale di Vercelli.113. Il caso è quello di un’anziana
signora di 92 anni, perfettamente compos sui e non affetta da alcuna patologia psichica, per la
quale si era richiesta al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.
Il giudice in questione premette che l’eventuale nomina dell’amministratore di sostegno avrebbe quale necessaria conseguenza la limitazione della capacità di agire di un soggetto che
tuttavia risulta impossibilitato a svolgere attività meramente manuali come lavori domestici o
prelievo della pensione.
111 in tal senso si vedano le pronunce del Tribunale Roma, 21 settembre 2007, e Tribunale Modena, 17 maggio
2006 entrambe consultabili sul sito www.massimario.it.
112 Vedasi Tribunale Bologna, 6 aprile 2006, pres. Sardo, est. Costanzo, Una persona, pur schizofrenica, sa badare ai suoi interessi? Non occorrerà assoggettarla ad alcuna misura civilistica di protezione in www.personaedanno.it a cura di P. CENDON.
113 Vedasi Tribunale di Vercelli, pronuncia del 16 ottobre 2015 con nota di G. BONILINI in Famiglia e diritto
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Se fosse perseguita, tale soluzione rischierebbe di configurarsi come un indebita ingerenza di
un potere pubblico nella vita privata e familiare di una persona autosufficiente e inoltre questo
non gioverebbe in alcun modo al soggetto privato di autonomia ma anzi sarebbe foriero solo
di ulteriori spese ed adempimenti.
Come abbiamo già avuto modo di precisare, per giungere alla nomina dell’amministratore di sostegno, al Giudice è dunque rimesso un triplice accertamento114 previsto dall’art.404 Cod.
Civ.:
1) la sussistenza di un’infermità e/o di una menomazione;
2) la verifica di un’effettiva impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di
attendere ai propri interessi;
3) il riscontro di un nesso causale tra le due circostanze sopradette.
Nel caso in esame si osserva tuttavia che l’interessata poteva godere dell’ausilio di una fitta
rete di persone (parenti prossimi, amici e operatori dei servizi sociali) che adempiendo in
modo continuativo e tangibile all’inderogabile dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost. garantivano all’anziana tutto quello di cui necessitava.
Per queste ragioni il Giudice Tutelare ha ritenuto esistente una vera e propria “causa di
esclusione”115 della impossibilità di attendere ai propri interessi di cui al precedente n. 2. Si è così addivenuti ad una pronuncia di rigetto della domanda stante la mancata integrazione
di tutti i presupposti richiamati dall’art. 404 Cod. Civ., l’inopportunità della misura ed infine
la totale carenza di ragioni che giustificassero l’attenuazione, seppur parziale, della capacità di
agire dell’interessata.
114 Sul punto vedi pronuncia della Corte di Cassazione Sezione I civile del 04 febbraio 2014, n. 2364,
consultabile sul sito www.ilcaso.it.
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In questi casi ben più congeniale alla protezione del soggetto debole risulterebbe invece il
conferimento da parte dello stesso di procura generale notarile quantomeno con riferimento al
compimento delle attività di straordinaria amministrazione patrimoniale.
Secondo quanto prevede sempre l’art. 406, co. 1 anche il soggetto minorenne potrà presentare autonomamente il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno. Qualora si tratti, però, di un minore non emancipato, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno potrà essere pronunciato dal Giudice Tutelare soltanto nell’ultimo anno della minore età e la sua
efficacia risulterà comunque subordinata al compimento del diciottesimo anno.
Tale apparente défaillance del sistema di protezione è giustificata in ragione del fatto che il
minore in quanto tale risulta assoggettato alla potestà dei genitori, i quali ne hanno la
rappresentanza e ne amministrano i beni. Analogamente, nel caso in cui i genitori siano venuti
meno, dichiarati giudizialmente decaduti dalla potestà genitoriale, o comunque privati
dall’esercizio di essa, i poteri di rappresentanza e di cura del minore, sono affidati ad un tutore. Il Giudice Tutelare può, in ogni caso, procedere alla nomina di un amministratore di
sostegno provvisorio, allorché il minore sia ormai prossimo al raggiungimento della maggiore
età. Si riporta di seguito un caso116 tratto dalla prassi e definito con sentenza del 29 maggio
2006 dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Detto Tribunale, al quale era stata inoltrata la
richiesta di interdizione di un giovane malato psichico prossimo al compimento della
maggiore età, non ravvisando i presupposti per pronunciare l’interdizione, aveva trasmesso gli
atti al Giudice Tutelare, con il dichiarato scopo di attivare per il minore la procedura ex art.
404 e ss. Cod. Civ. e medio tempore provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno
provvisorio.
Perfino l’interdetto e l’inabilitato possono beneficiare della nuova misura di protezione: tanto
che il codice civile, all’art. 406 primo comma, ha cura di precisare che l’interessato, pur se
116 Vedasi Tribunale minorenni Milano, 29 maggio 2006, pres. Guarnieri, rel. Calzolari, Anche a Milano l'interdizione va scomparendo consultabile sul sito www.personaedanno.it a cura di P. CENDON.
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interdetto o inabilitato, può presentare anche direttamente domanda di attivazione
dell’amministrazione di sostegno. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno diverrà però efficace soltanto dopo che sia stata pubblicata, ossia depositata presso la
cancelleria del Tribunale, la sentenza che dispone la revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione stessa.
Ecco perché il comma secondo del medesimo articolo (406 Cod. Civ.) ha cura di precisare
che, allorquando il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno riguarda una persona interdetta o inabilitata, dev’essere presentata congiuntamente al giudice competente istanza di revoca di detta misura.
Da prima verrà quindi presentato davanti al Giudice Tutelare il ricorso per l’attivazione
dell’Amministrazione di sostegno, nel quale si darà conto tra le altre cose della contestuale richiesta di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione depositata c/o il Tribunale.
Al contempo, quindi, dovrà essere inoltrata al Tribunale del luogo di residenza dell’interdetto
o dell’inabilitato la domanda di revoca della vecchia misura ‘incapacitante’.
Anche se in apparenza il meccanismo del doppio binario (Giudice Tutelare e Tribunale) rende
artificioso il sistema di liberazione dell’interdetto o dell’inabilitato dalle strettoie del passato,
va evidenziato come la legge, in un’ottica di semplificazione e buonsenso abbia previsto la
possibilità che il Tribunale, all’atto della revoca della vecchia misura di protezione, possa
disporre d’ufficio o su istanza di parte la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per la nomina dell’ amministratore di sostegno. In questo modo sì potrà giungere eventualmente anche alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in tempi ridotti, con
conseguente cessazione del tutore.
Da ultimo merita spendere alcune righe riguardo all’applicabilità del nuovo istituto anche nei
confronti di cittadini stranieri.
Il diritto internazionale privato ai sensi dell’art. 43 della legge n. 218/1995 stabilisce: “I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i
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rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il
giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana”.
A tenore della norma citata, quindi, la disciplina dell’amministratore di sostegno non appare
applicabile agli stranieri in quanto tali117. Tuttavia grazie all’art. 9 della medesima Legge l’estensione di detto istituto diventa possibile anche nei confronti dello straniero. Infatti in materia di giurisdizione volontaria sussisterà la giurisdizione italiana qualora i soggetti
coinvolti, pur non essendo cittadini italiani, risiedano sul territorio della Repubblica o il
provvedimento richiesto riguardi situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.
Tale criterio della residenza abituale a ben vedere è stato adottato quale criterio portante dalla
convenzione dell’Aja del 2000 e per questo ha assunto un ruolo centrale nel processo di armonizzazione in tema di protezione dei maggiorenni incapaci118.
Non deve sfuggire come il succitato art. 43 in verità consenta al Giudice italiano di adottare
provvedimenti provvisori in casi urgenti per la protezione dell’incapace. Tale soluzione, di
certo non appagante a causa dell’elevato grado di instabilità, consente comunque al giudice di
fare piena applicazione della L. n. 6/2004. A titolo di esempio è ben possibile che il giudice
italiano provveda a nominare un amministratore provvisorio per lo straniero in conformità con
l’eventuale designazione in previsione della propria futura incapacità effettuata ai sensi
dell’art. 408 Cod. Civ.