• Non ci sono risultati.

Udienza di trattazione e audizione del beneficiario

Capitolo II – La peculiare disciplina dell’amministrazione di sostegno

2.4 Udienza di trattazione e audizione del beneficiario

Dal momento del deposito del ricorso in cancelleria si produrranno gli effetti propri della

litispendenza e si procederà alla formazione d’ufficio del fascicolo della causa.

Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non gode tuttavia di una

disciplina peculiare introdotta in sede di riforma; infatti allo stato attuale non è chiaro se il

legislatore abbia inteso implicitamente richiamare le norme sui procedimenti in camera di

consiglio o viceversa optare per un rinvio generale alla disciplina del processo di interdizione

ed inabilitazione77. Tale carenza legislativa concernente la struttura del rito rischia di

innescare un’applicazione disomogenea su base territoriale, da cui si è cercato di rifuggire

anche grazie alle frequenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

La ricostruzione del procedimento in questione dovrà partire dagli esili appigli normativi ed

in particolare dall’articolo 720 bis Cod. Proc. Civ. il quale, come già noto, adotta la tecnica

dei richiami selettivi alla disciplina delle misure tradizionali.

Si tenga presente come la maggiore difficoltà per l’interprete riguardi senza dubbio il vaglio

di compatibilità in concreto tra le norme richiamate e la speciale disciplina riguardante

l’amministrazione di sostegno.

Per quanto riguarda la fase di costituzione in giudizio, l’orientamento maggioritario78, al fine

di colmare il vuoto normativo, ritiene che il Giudice Tutelare con decreto apposto in calce al

ricorso provveda alla fissazione della comparizione delle “parti” (dovendosi intendere i soggetti di cui all'articolo 406 Cod. Civ.).

77 A. CHIZZINI, I procedimenti di istituzione e di revoca dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - A.

CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 434.

78 F. TOMMASEO, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in Quaderni Familia, 2005, 4,

47

La legge non specifica neppure se tale decreto di fissazione della comparizione dinnanzi al

Giudice debba essere comunicato oppure notificato, a cura del ricorrente o dell'ufficio stesso,

alle persone pocanzi citate.

Appare tuttavia incompatibile con la struttura dei procedimenti di volontaria giurisdizione a

carattere "unilaterale" la scelta di porre a carico delle parti l’onere d'impulso del procedimento, dovendosi preferire senza dubbio l'impulso d’ufficio79.

Può quindi osservarsi come la legge non richieda mai espressamente una "udienza" in senso

proprio80. Al riguardo, si deve muovere dal rilievo che se il rinvio all'art. 713 Cod. Proc. civ,

sembra in una prima lettura far presupporre che si debba avere una udienza in senso proprio

dinnanzi al Giudice Tutelare, è altresì vero che la disciplina di tale udienza trova dimora nel

successivo art. 714 Cod. Proc. Civ. il quale però a sua volta non viene richiamato dal nuovo

art. 720-bis Cod. Proc. Civ.

Questo induce a ritenere come il sistema delle udienze che caratterizza tra l’altro il processo

d'interdizione risulti profondamente estraneo al procedimento in esame.

Il legislatore per ragioni di agilità e riservatezza ha escluso in linea di principio il

procedimento per udienze pubbliche, preferendone al contrario uno ispirato alle snelle forme

della volontaria giurisdizione secondo il procedere proprio della camera di consiglio81.

Sarà quindi il Giudice, nell'esercizio dei poteri di direzione del procedimento, a modulare

l’attività processuale nel modo che riterrà più opportuno sempre nel rispetto del diritto di difesa.

Infatti non sorprenderà come, nonostante appaia inopportuno parlare di “udienze” in senso

tecnico, il fulcro attorno a cui si dipana la fase della trattazione sia costituito dalle audizioni

dei soggetti interessati82.

79 A. CHIZZINI, I procedimenti di istituzione e di revoca dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - A.

CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 439.

80 Ibidem, cit., p. 437.

48

Si tenga bene a mente che l’audizione dei soggetti diversi dal beneficiario, di cui all'art. 406

Cod. Civ., non sembra essere indispensabile ai fini della decisione per espressa previsione

dell'art. 407, 3° comma, Cod. Civ.: «in caso di mancata comparizione [il Giudice] provvede

comunque sul ricorso».

Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza 14190 del 5 giugno 2013, ha preso

posizione sul punto. Benché detti soggetti non ricoprano il ruolo di parti necessarie nel

processo, la loro indispensabile funzione consultiva appare insopprimibile.

Infatti, la mancata notifica del ricorso può costituire motivo di impugnazione, qualora questa

non sia stata indirizzata ad un congiunto che con la sua audizione avrebbe verosimilmente

fornito al Giudice elementi tali da fargli definire il giudizio diversamente83.

Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso di mancata comparizione del beneficiario: stante,

infatti, il chiaro tenore dell’art. 407, co. 2, Cod. Civ. che impone al Giudice, quando occorra,

anche di recarsi sul luogo ove il soggetto debole si trovi (anche in casi in cui risulta difficile

poter ottenere informazioni utili alla stesura dello stesso provvedimento), in quanto il Giudice

Tutelare "non può prescindere dall'ascolto del protagonista"84.

E’ quindi preferibile ritenere che l'audizione personale del beneficiario sia un atto necessario, la cui omissione non giustificata comporti la nullità del procedimento85.

82 E. M. PAPPALETTERE, L'amministrazione di sostegno come espansione delle facoltà delle persona deboli,

in Nuova Giurisprudenza civile commentata, cit., pp. 28 ss.

83 Cfr. sentenza Corte di Cassazione del 5 giugno 2013 n. 14190 consultabile sul sito www.assostegno.it.

84 S. TRENTANOVI, La protezione delle persone prive di autonomia. Rapporti tra amministrazione di sostegno e interdizione/inabilitazione. Ruolo del Giudice Tutelare: poteri doveri. Problemi organizzativi, in Il Reo e il Folle, Firenze, Edizioni Polistampa, Anno IX/X N. 2425 26 gennaio dicembre 2004/gennaio giugno 2005 pp.

233-236.

85 F. TOMMASEO, Il procedimento, in G. BONILINI - F. TOMASSEO, Dell'amministrazione di sostegno, cit.,

p. 211;

G. CAMPESE, Protezione degli incapaci. L'istituzione dell'amministrazione di sostegno e le modifiche in

49

Si ritiene, in via eccezionale, di poter ovviare all’esame diretto del beneficiario solo quando

emerga da certificazione medica lo stato di incapacità dello stesso di comunicare con terzi86

(così nel caso di persona in stato di coma).

Alla nomina dell’amministratore di sostegno non è ostativo il mancato consenso

dell’interessato87 e il Giudice può altresì decidere di non procedervi qualora il dissenso della persona interessata sia giustificato e preponderante rispetto all’esigenza di tutela dei suoi interessi88.

Si deve da ultimo precisare che i poteri istruttori non si limitano all'assunzione di sommarie

informazioni, ma la stessa legge prevede che il Giudice Tutelare possa altresì disporre anche

d'ufficio sia degli accertamenti medici che di tutti gli altri mezzi istruttori necessari ai fini

della decisione.

Ad ulteriore dimostrazione dell’ampiezza dei poteri attribuiti al Giudice Tutelare e al fine di garantire una immediata tutela della persona in difficoltà, si richiama qui la possibilità di

adottare, anche d’ufficio, provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 405 co. 4 Cod. Civ.,

come ad esempio la nomina di un amministratore provvisorio con attribuzione di immediati

poteri concernenti la cura della persona e l’amministrazione e la conservazione del patrimonio.

86 M. BERNARDI, L’amministrazione di sostegno: considerazioni brevi e prassi applicativa,articolo in www.ilcaso.it frutto di rielaborazione dell’intervento svolto al convegno L’amministratore di sostegno compie dieci anni. L’applicazione della legge 6/2004 nel territorio mantovano: prospettive e sviluppi tenutosi a

Mantova il 14 marzo 2014;

P. CENDON, 100 domande e risposte sull'amministrazione di sostegno. Guida pratica per le famiglie e gli

operatori socio-sanitari, CESVOT, Firenze, 2008, pp. 27-28;

E. M. PAPPALETTERE, L'amministrazione di sostegno come espansione delle facoltà delle persona deboli, in

Nuova Giurisprudenza civile commentata, cit., pp. 28 ss

87 Cfr. sentenza Corte di Cassazione Sezione I civile, 1 marzo 2010 n. 4866 consultabile sul sito www.personaemercato.it.

50

Quest’eventualità persegue una finalità che possiamo definire cautelare mediante provvedimenti anticipatori rispetto ai provvedimenti definitivi89, pur non applicandosi in

questo caso la disciplina contenuta negli artt. 669 bis e ss. Cod. Proc. Civ.