Capitolo II – La peculiare disciplina dell’amministrazione di sostegno
2.2 Presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno
L’articolo 404 Cod. Civ., con sorprendente lucidità, indica i presupposti applicativi del nuovo
istituto dell'amministrazione di sostegno. Afferma infatti testualmente: "la persona che, per
effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio".
L’apparente chiarezza espositiva di detti presupposti cela invero molteplici insidie ermeneutiche.
Già dai primi commenti relativi alla norma citata emerse come alcuni interpreti56, dilatando
l’alveo applicativo della formula normativa, vi riconducevano “non solo situazioni di impossibilità alla cura dei propri interessi, ma, altresì, ipotesi di mera difficoltà nella loro
gestione".
Analoga lettura estensiva in verità era stata offerta già anni prima dalla c.d. "prima Bozza
Cendon", in base alla quale il nuovo istituto sarebbe dovuto divenire "un modello generale per
la soluzione dei problemi civilistico-patrimoniali della grande maggioranza delle persone
disabili”57, comprendendo in questa categoria a titolo esemplificativo anziani, portatori di
handicap fisico, alcolisti, tossicodipendenti, e certamente infermi di mente.
Per comodità espositiva si suole dividere i presupposti pocanzi citati in due classi:
55 R. PESCARA, Lo statuto privatistico dei disabili psichici tra obiettivi di salvaguardia e modello dell'incapacità legale,in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, III, 2 ed., Utet, Torino, 1999, p. 761. 56 G. BONILINI, I presupposti dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - F. TOMMASEO, Dell'amministrazione di sostegno, cit., p. 55.
57 P. CENDON, Infermi di mente ed altri “disabili” in una proposta di riforma del codice civile,in Giurisprudenza italiana, IV, cit., p. 119.
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- Presupposti soggettivi: riguardano la persona del beneficiario e sono lo stato di
menomazione o d’infermità psichica e/o fisica;
- Presupposto oggettivo: consiste nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di
attendere ai propri interessi.
Partendo dall’analisi dei presupposti soggettivi, al fine di definirli tracciandone il discrimen si osserva58 che l'infermità consiste in una compromissione del normale stato funzionale
dell'organismo avente la più varia natura (vi rientrano ad esempio disturbi della personalità e
disturbi psicotici). I fattori causali possono avere origine genetica/congenita o derivare da
agenti esterni, malnutrizione, mancanza di cure, o più banalmente dal processo di senescenza.
Nel concetto menomazione si è soliti invece far rientrare mutilazioni, lesioni e condizioni di
handicap fisico o psichico.
Sull’applicabilità dell’amministrazione di sostegno qualora ci si trovi in presenza di un’infermità o menomazione psichica non sorgono particolari problemi, fatta eccezione per la difficoltà già rilevata di individuare un confine certo tra amministrazione di sostegno e
interdizione.
Suscita maggior interesse piuttosto soffermare lo sguardo sugli autonomi presupposti
soggettivi dell’infermità o menomazione fisica. Parte autorevole della dottrina59, interpretando restrittivamente l’art. 404 Cod. Civ., non ritiene opportuna l'attivazione dell'amministrazione di sostegno nei confronti di una persona con difficoltà fisiche, ma ancora
perfettamente compos sui. Un esempio può aiutare a far chiarezza: si pensi alla frequente
ipotesi in cui una persona, con piena capacità di discernimento, non possa deambulare
autonomamente in conseguenza di una malattia od altro accidente.
Ebbene, in questo caso appare errato affermare che il soggetto sia impossibilitato a
provvedere ai propri interessi, piuttosto bisognerebbe riconoscere la sua inettitudine a
58 P. PAZE', L'amministrazione di sostegno, in www.altalex.com articolo pubblicato l’8 dicembre 2004 cit. 59 DELLE MONACHE, Prime note sull'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., p. 39
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provvedervi direttamente60. È assai chiaro qui il riferimento al mandato e alla procura con i
quali si metterebbe al sicuro la capacità di agire da ogni qual si voglia forma di deminutio.
Si è replicato che, ferma restando la possibilità di sopperire alla menomazione fisica per
mezzo della rappresentanza volontaria, tuttavia "la generalità dell'istituto ed i suoi controlli
giurisdizionali, gli consentono di svolgere una funzione che il mandato non potrebbe
certamente svolgere"61.
Ad avvalorare questa interpretazione ha contribuito la giurisprudenza di merito62 che, in
assenza di deficit psichici o intellettivi, nel caso in cui la persona sia impossibilitata a
perseguire i propri interessi di natura personale o patrimoniale a causa di una menomazione
esclusivamente fisica, ha assentito alla nomina di un amministratore di sostegno con poteri di
rappresentanza non esclusivi.
Gli effetti risultano analoghi alla rappresentanza negoziale, senza quindi alcuna perdita della
capacità d'agire del beneficiario di amministrazione di sostegno. Sulla stessa scia il Tribunale
di Bari ha sostenuto che ai fini dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno la legge
impone uno scrutinio non necessariamente riferito a patologie con riflessi invalidanti sulla
psiche, ma correlato, piuttosto, ad aspetti pratici e concreti, in termini d'incapacità e di
difficoltà durevole nell'esercizio dei propri diritti o, ancora, con riguardo all'incapacità di
fronteggiare in via autonoma le difficoltà quotidiane63.
Si giunge così all’analisi del presupposto oggettivo, riguardante "l'impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" del soggetto debole.
60 G. BONILINI, I presupposti dell’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno di G.
BONILINI – A. CHIZZINI, cit., p. 80.
61 E. CALO’, L'amministrazione di sostegno: Legge 9 gennaio 2004, n. 6. cit., p. 75.
62 Vedasi Tribunale Pinerolo, decreto 4 novembre 2004 e Tribunale Pinerolo, decreto 9 novembre 2004, in Nuova giurisprudenza. civile commentata, 2005, I, pp. 1 ss., con nota di A. VENCHIARUTTI, Poteri dell'amministratore di sostegno e situazione del beneficiario.
63 Vedasi Tribunale Bari, sezione di Bitonto, decreto del 15 giugno 2004, in Studium iuris, 2005, pp. 224 ss., con
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Per impossibilità bisogna intendere l'inettitudine, in concreto, della persona alla cura dei
propri interessi64. Da notare la sussistenza di un nesso di interdipendenza inscindibile tra la
menomazione e detta impossibilità.
Come già si è avuto modo di vedere a suo tempo trattando dell’evoluzione normativa della disciplina a tutela dei soggetti deboli, l’art. 404 Cod. Civ. secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata fa riferimento agli interessi tanto di natura patrimoniale quanto
personale.
Ulteriore profilo di discontinuità con il passato emerge con riguardo alla rilevanza della
temporaneità e parzialità dell’impossibilità di far fronte ai propri interessi.
L'impossibilità si definisce:
1. "temporanea", se l'inettitudine costituisca l'effetto di una malattia o menomazione di
cui possa diagnosticarsi la guarigione o il superamento e che appaia quindi non avere
carattere permanete e duraturo;
2. "parziale", ogni qual volta si sostanzi in un inettitudine non radicale della persona alla
cura dei propri interessi65.
Sulla scorta di quanto rilevato fino a questo momento, e accogliendo l’interpretazione lata dei
profili di applicabilità dell'amministrazione di sostegno, è possibile ora indicare, senza velleità
di esaustività, alcuni casi66 di applicazione del nuovo istituto:
persone fragili a rischio di essere raggirate;
persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo; persone deboli incapaci di fare valere i propri diritti che rischiano così di cadere in
prescrizione (ottenimento di pensioni o indennità di accompagnamento, riscossione di
affitti, accettazione delle eredità o ricerca dei beni ereditati presso le banche);
64 DELLE MONACHE, Prime note sull'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, cit., pp. 40-41 65 Ibidem cit., p. 41
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persone fragili psicologicamente che hanno bisogno che qualcuno stia loro accanto con funzioni terapeutiche;
persone con disturbi della personalità o con comportamenti disordinati;
persone in condizione di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti, per esempio ad un figlio;
alcoldipendenti e tossicodipendenti che indirizzano prevalentemente le proprie risorse al reperimento e all’acquisto di bevande alcoliche e droghe;
soggetti in età avanzata, quando le menomazioni psichiche e fisiche incidono sulla loro autonomia;
soggetti senza fissa dimora, persone che quasi mai sono interdette e cui nessuno pensa.