Capitolo II – La peculiare disciplina dell’amministrazione di sostegno
2.6 Pubblicità degli atti riguardanti l’amministrazione di sostegno
Analogamente a quanto avviene per l'interdizione e l'inabilitazione, si è reso necessario
predisporre un idoneo apparato pubblicitario che consenta ai terzi una adeguata conoscenza
delle vicende limitative dell'agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
L’intera disciplina pubblicitaria sembra essere incentrata sul bilanciamento tra l’interesse generale alla tutela dei terzi ed il contrapposto interesse del beneficiario, affinché,
valorizzando le sue capacità residue, si minimizzi la divulgazione delle sue debolezze97.
Per questo le principali vicende attenenti all'amministrazione di sostegno, dal provvedimento
iniziale di apertura fino all'eventuale provvedimento di revoca, dovranno, nei tempi e nei
modi previsti dalla legge, formare oggetto di pubblicità.
Ciò non di meno bisogna precisare che la mera proposizione del ricorso così come la
conseguente pendenza del procedimento non rientrano tra le attività oggetto di tale pubblicità,
per cui è ben possibile che restino sconosciute ai terzi.
Il regime pubblicitario appare connotato da una duplice natura: da un lato si prevede
l’iscrizione a cura del cancelliere nel registro di cui all’art 405, co. 7 Cod. Civ., previsto dall’articolo 47 Disp. Att. Cod. Civ. ed effettivamente istituito con D.M. del ministero della giustizia il 12 marzo 2004; dall’altro occorrerà entro dieci giorni trasmettere la comunicazione
all'ufficiale di stato civile affinché ne faccia annotazione a margine dell'atto di nascita.
Si noti che il termine di dieci giorni è il medesimo dell'interdizione e dell'inabilitazione e che
con riferimento agli effetti della pubblicità i registri presso gli uffici dello stato civile sono
tenuti presso i Comuni, sono pubblici e forniscono a coloro che li consultano la conoscenza di
fatti e atti sullo stato delle persone, come disposto dagli artt. 449 e ss. Cod. Civ.98.
97 M. DOSSETTI, La pubblicità e le annotazioni, in M. DOSSETTI – M. MORETTI - C. MORETTI, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, cit., p. 47.
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La pubblicità si completa poi anche con la disciplina della cancellazione dell'annotazione
stessa nei casi di cessazione dell'amministrazione. Infatti, “se la durata dell'incarico è a tempo
determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel
decreto di apertura o in quello eventuale di proroga".
Si è assistito negli anni passati ad un acceso dibattito accademico e giurisprudenziale, svoltosi
con riguardo all'esperienza dell'interdizione e inabilitazione, sulla natura della pubblicità in
esame.
Da un lato99 vi era chi propendeva per la natura di pubblicità-notizia, dall’altro chi invece
sosteneva la natura dichiarativa di tale pubblicità100, sulla questione si segnala una sentenza
della Cassazione101 con la quale si è riconosciuto che perfino l'omesso adempimento delle
formalità pubblicitarie previste dall'art. 423 Cod. Civ. non è di ostacolo alla produzione degli
effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa.
A ben vedere la questione si può riproporre nei soliti termini anche per quanto concerne
l’amministrazione di sostegno ma, come ha sostenuto una parte degli studiosi102, sembrerebbe preferibile la natura di pubblicità notizia almeno in forza delle seguenti quattro
considerazioni:
I. In linea con la ratio legis non sarebbe logico far dipendere la protezione offerta
ai soggetti deboli dall’assolvimento di un obbligo pubblicitario che non incombe tra l’altro neanche sul beneficiario stesso.
99 A. JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, ed. settima, Giuffrè, Milano, 1995, p 849;
L. BRUSCUGLIA, L’interdizione per infermità di mente, Giuffrè, Milano, 1983, p. 102
100 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Jovene, Napoli, 1998, p. 131;
R. PESCARA, Lo statuto privatistico dei disabili psichici tra obiettivi di salvaguardia e modello dell'incapacità
legale,in Trattato di diritto privato, cit., p. 837.
101 Cfr. sentenza Corte di Cassazione Sezione I civile del 10 aprile 1953 n. 939, in Giustizia Civile, 1953, p. 1192 102 M. COPECCHI, La pubblicità in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G. FERRANDO e L.
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II. L’art. 405, prevedendo espressamente l’immediata efficacia del decreto di nomina dell’amministratore, appalesa come la protezione del soggetto si concretizzi da subito.
III. Secondo una lettura sistematica del nostro ordinamento giuridico emergerebbe
da plurime disposizioni (tra tutte vedasi gli artt. 428 e 776 Cod. Civ.) che la
tutela dell’incapace non possa essere subordinata ad alcun adempimento di natura pubblicitaria.
IV. Da ultimo, se si optasse per la natura dichiarativa della pubblicità, i
provvedimenti urgenti volti alla cura della persona e alla conservazione del suo
patrimonio ex art. 405, co. 5, data l’assenza di un’espressa disposizione in tema
di pubblicità, rischierebbero di diventare inutili in quanto non opponibili ai
terzi.
Si può notare che per l'amministrazione di sostegno il sistema rischia di non garantire sempre
quella pubblicità che pur i provvedimenti meriterebbero, vuoi per l'inevitabile lasso di tempo
intercorrente tra la pubblicazione del provvedimento e l'attuazione della pubblicità notizia, ma
anche per l'uso di una formula di annotazione generica, non indicante la causa del
provvedimento stesso103.
Per tale ultima ragione il terzo, dalla consultazione degli atti dello stato civile, potrà percepire
soltanto l'avvenuta apertura e l'eventuale chiusura dell'amministrazione, mentre per conoscere
l'esatta portata di quel sistema complesso di limiti e facoltà che il legislatore consente al
Giudice Tutelare di delineare per il beneficiario dovrà necessariamente rifarsi al registro di
cancelleria, ove solo potrà trovare uno specchio fedele delle vicende che attengono
all'amministrazione104. Come noto, la consultazione di questi registri non è consentita se non a
103 L. BRUSCUGLIA, L’interdizione per infermità di mente, cit., p. 216.
104 A. CHIZZINI, La pubblicità degli atti, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, cit.,
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coloro i quali hanno ricoperto la qualifica di parti del procedimento o eccezionalmente ne
hanno fatto motivata richiesta al Tribunale. Per queste ragioni l'unico strumento realmente
operativo sarà quello dell’esibizione del provvedimento costitutivo da parte
dell'amministratore di sostegno.
Passando al secondo profilo della pubblicità l'art. 405, penultimo comma, Cod. Civ. dispone
che: "il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura e ogni altro
provvedimento assunto dal Giudice Tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno
devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro". Il
novellato art. 47 delle Disp. Att. Cod. Civ. prevede che "presso l'ufficio del Giudice Tutelare
sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei
minori emancipati e degli inabilitati e un registro delle amministrazioni di sostegno".
Nel registro di cancelleria si terrà perciò traccia di tutte le vicende processuali con la sola
eccezione di quelle attività endoprocedimentali che non si coagulano in un provvedimento - si
pensi alle audizioni di cui all'art. 44 delle stesse Disp. Att. Cod. Civ.
Per una precisa attuazione degli scopi propri del registro di cancelleria, l'articolo 25 della L.
6/2004 ha inserito l’articolo 49 bis Disp. Att. Cod. Civ. in cui si dispone che "nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono
annotare a cura del cancelliere:
l) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di
sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal Giudice nel corso della stessa, compresi
quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del
soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura
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L’obiettivo del legislatore è evidente: creare un registro in cui imprimere, come una fotografia, tutte le vicende di ogni singola amministrazione di sostegno.
La legge qui, al contrario del comma successivo, non specifica entro quanti giorni
l'annotazione debba essere eseguita, lasciando presupporre la contestualità rispetto all’invio
della comunicazione all'ufficiale di stato civile105.
Merita infine ricordare che l'articolo 18 della L. 6/2004 ha apportato numerose novità al testo
unico in materia di casellario giudiziale (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), prevedendo che
le relative iscrizioni e cancellazioni riguardino non solo i provvedimenti di interdizione e
inabilitazione, ma anche i decreti che "istituiscono, modificano e revocano l'amministrazione
di sostegno". Tale tecnica pubblicitaria deve però essere criticata in quanto "il casellario
giudiziario è strumento pubblicitario di sanzioni e non dovrebbe dare notizia di provvedimenti
che invece risultano a favore dell'incapace"106.
105 A. CHIZZINI, La pubblicità degli atti, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, cit.,
p. 479.
106 F. TOMMASEO, Il decreto d'apertura, in G. BONILINI - F. TOMMASEO, Dell'amministrazione di sostegno, p. 168.
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