Capitolo III – I soggetti coinvolti
3.4 Il conflitto di interessi tra amministratore di sostegno e beneficiario
Ancora una volta nel silenzio della legge ricade sull’interprete l’onere di ricostruire la
disciplina del conflitto di interessi tra amministratore e beneficiario.
160 Questo passaggio è tratto dalla sentenza della Corte di Cassazione, 20 dicembre 2012, n. 23707, cit.
161 Tra cui le Raccomandazioni n. (99)4 on principles concerning the legal protection of incapable adults, del 23
febbraio 1999; n. (2009)11 on principles concerning continuing powers of attorney and advance directives for
incapacity, del 9 dicembre 2009; n. (2012)1859, Protecting human rights and dignity by taking into account previously expressed wishes of patients, del 25 gennaio 2012.
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Il conflitto di interessi è una vicenda patologica che si verifica ogni qualvolta
l’amministratore, con riferimento ad un determinato atto e prescindendo dal suo contenuto in concreto, abbia un interesse patrimoniale proprio (attuale o potenziale) contrastante con
quello del soggetto rappresentato162.
A complicare maggiormente la questione si osservi come l’art. 411, co. 1 del codice civile richiami, estendendolo all’amministrazione di sostegno, l’art. 378 rubricato “Atti vietati al
tutore e al protutore”.
L’unica certezza quindi appare essere che, al contrario di quanto avviene in materia di tutela ex art. 360 Cod. Civ., non viene prevista dal codice la figura di un amministratore con
funzioni vicarie che possa rappresentare il beneficiario segnatamente a quei casi in cui il suo
interesse contrasti con quello dell’amministratore di sostegno in carica.
Non appare comunque condivisibile il pensiero di quanti ritengano impossibile il verificarsi in
concreto del conflitto di interessi, alla luce del fatto che i poteri dell’amministratore di
sostegno siano attribuiti in forza di un provvedimento giudiziale e siano confinati al
compimento di singoli atti163.
Infatti, se il giudice potesse a priori sempre evitare il conflitto di interessi mediante la
tassativa specificazione degli atti, risulterebbe del tutto superfluo il richiamo all’art. 378 Cod.
Civ.
La più convincente tra le possibili soluzioni proposte rispetto al problema in esame è
rappresentata dalla sospensione delle funzioni di amministratore di sostegno disposta dal
giudice "limitatamente all'atto, in ordine al quale il conflitto sussista. Il compimento di detto
atto dovrà essere quindi affidato ad un organo appositamente nominato, vale a dire ad un
162 E. CALICE, Commento all'art. 410 Cod. Civ., cit.
163 G. BONILINI, Compiti dell’amministratore di sostegno, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, cit., p. 231.
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curatore speciale"164. Questo ragionamento sembra trovare la propria ragione giustificativa sul
disposto dell’art. 410, co. 2 Cod. Civ. Infatti. se nel perseguire l’interesse del beneficiario l’amministratore ponga in essere atti dannosi per questo, il Giudice Tutelare avrà il potere di adottare con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
Per quanto riguarda invece la soluzione proposta dalla giurisprudenza, già il Tribunale di
Modena nel 2006 nella persona del Giudice Tutelare Dott. Masoni ha rilevato che:
“- la normativa sull’amministrazione di sostegno non ha espressamente disciplinato il possibile conflitto di interesse tra amministratore ed amministrato e quindi, non è stato
predisposto alcun organo, con funzione vicaria, in grado di rappresentare il beneficiario nei
casi in cui il suo interesse sia in opposizione con quello dell’amministratore di sostegno;
- che, peraltro, non par dubbio che, quando sia stata istituita un’amministrazione di sostegno
rappresentativa, incomba sull’amministratore l’obbligo di agire in nome e per conto, oltre che
nell’interesse del rappresentato;
- che costituisce principio generale dell’ordinamento quello secondo cui il titolare di un potere
conferito nell’interesse altrui deve usare il potere conformemente all’interesse per il quale è stato conferito;
- che, come ha evidenziato la dottrina, la normativa sull’amministrazione di sostegno ha
considerato situazioni di abuso e di mala gestio poste in essere dall’amministratore nominato,
sanzionandole però solo “a cose fatte”, ovvero ex post, mancando alcun rimedio a carattere preventivo;
- che tali rimedi postumi consistono nella possibilità di annullare gli atti compiuti
dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso rispetto all’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice (art. 412 Cod. Civ.), ovvero, nella possibilità di
164 E. CALICE, Commento all'art. 410 Cod. Civ., cit.;
G. BONILINI, Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno e compiti dell'amministratore di
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sospendere o sostituire l’amministratore quando si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri (art. 384, richiamato dall’art. 411, 1° co., Cod. Civ.); o ancora nella
facoltà di adottare “opportuni provvedimenti” “in caso di atti dannosi o negligenze (posti in essere dall’amministratore di sostegno) nel perseguire l’interesse del beneficiario” (art. 410, 2° co., Cod. Civ.);
- che, sulla scorta di suggerimenti provenienti da autorevole dottrina, sembra possibile ovviare
alla situazione di conflitto potenziale di interessi tra amministratore di sostegno e beneficiario,
procedendo alla nomina di un “pro-amministratore” di sostegno, il quale, in analogia con i poteri spettanti al protutore nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (artt. 360 e 424 Cod.
Civ.), intervenga nell’espletamento di atti in luogo dell’amministratore che si trovi in
situazione di conflitto di interessi;
- che ciò sarebbe ammesso estendendo l’effetto delle disposizioni di legge previste per
l’interdizione (art. 411, 4° co., Cod. Civ.), tra le quali appunto è ricompresa la previsione dell’art. 360 Cod. Civ.;
- che l’estensione deve avvenire, però, su ricorso dei soggetti indicati dall’art. 406 c.c….”165.
Va comunque precisato, a scanso di fraintendimenti, che il conflitto di interessi non esautora
in toto l’amministratore di sostegno, ma mira piuttosto a rendere illegittimo l’esercizio dei
suoi poteri limitatamente a singoli atti sui quali il conflitto stesso insiste166.
Dal conflitto d’interessi in astratto fino ad ora discusso si discostano decisamente l’ipotesi di
abuso di potere o altresì detto “conflitto concreto”167. In questi casi, infatti, se il
rappresentante persegua in concreto un interesse contrastante rispetto a quello del
beneficiario, si riterrà applicabile la disciplina relativa alla rappresentanza in generale e
165 Vedasi Tribunale Modena, 16 ottobre 2006, In caso di conflitto di interessi fra amministratore e beneficiario, andrà nominato un pro-amministratore di sostegno, articolo consultabile sul sito www.personaedanno.it a cura
di P. CENDON.
166 E. CALICE, Commento all'art. 410 Cod. Civ., cit. 167 Ibidem
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precisamente l’articolo 1394 Cod. Civ. che consente di annullare il contratto ove il conflitto fosse conosciuto o conoscibile dal terzo contraente.
Viceversa, per quello che riguarda le ipotesi oggetto del presente paragrafo, esse appaiono
riconducibili ad un’ipotesi di rappresentanza non già volontaria ma piuttosto legale. Da questo
ne discende che l’azione di annullabilità potrà essere esperita vittoriosamente a prescindere dalla conoscibilità del conflitto da parte dei terzi168.
In conclusione, la recente dottrina sembra convergere su posizioni condivise con riferimento
sia all’inquadramento sistematico del conflitto di interessi sussistente tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno sia con riguardo alla sorte degli atti da questo realizzati.
Per quanto concerne la prima questione, appare condivisibile la soluzione comportante la
nomina di un curatore speciale limitatamente allo specifico atto 169, risultando viceversa di
seguito trascurabile la tesi propensa alla nomina di un amministratore provvisorio170.
Del tutto pacifica e condivisa risulta invece il regime dell’invalidità da valutarsi ex ante171: ai sensi e per gli effetti dell’art. 410 Cod. Civ. gli atti dannosi compiuti in conflitto di interessi
dall’amministratore, indipendentemente dal fatto che il conflitto stesso fosse conosciuto o conoscibile dal terzo, potranno essere annullati.