Capitolo II – La peculiare disciplina dell’amministrazione di sostegno
2.1 Linee – guida e finalità della nuova normativa
L’entrata in vigore della Legge n. 6/2004, avvenuta il giorno 19 marzo del medesimo anno, ha avuto un impatto di “straordinario rilievo etico e sociale” per la tutela della dignità e della
qualità della vita dei soggetti non autosufficienti45.
Si rilevi in primis come la decisione di attivare il nuovo istituto non abbia natura necessitata,
ma risponda piuttosto ad una libera scelta del beneficiario e/o degli altri soggetti qualificati e
legittimati ai sensi dell’art. 406 del codice civile. Non può sfuggire agli occhi degli osservatori più attenti come analoga soluzione comportante il superamento del regime di
doverosità emerga altresì dalla nuova formulazione dell’art. 414 Cod. Civ. in tema di
interdizione.
Detto criterio di c.d. non obbligatorietà della misura costituisce un evidente sintomo della
volontà del legislatore di creare una frattura con la disciplina previgente.
A completamento del novero dei principi informanti l’ossatura della nuova misura di
protezione si fa qui esplicito riferimento alla flessibilità, proporzionalità46 ed esaltazione
dell’autodeterminazione del soggetto beneficiario, il quale conserva la facoltà di designare in prima persona il proprio amministratore anche in vista di una futura incapacità (art. 408 Cod.
Civ.).
44 P. CENDON - R. ROSSI, Proposta di legge per abrogazione interdizione, in www.personaedanno.it
45 S. VOCATURO, L’amministrazione di sostegno: dignità dell’uomo al di là dell’handicap, in Notariato, 2004,
III, p. 241.
46 G. FERRANDO, Protezione dei soggetti deboli e misure di sostegno, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, in Familia. Quaderni a cura di S. PATTI, Milano, 2002, p. 129 ss.
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Per quanto concerne la flessibilità e proporzionalità ancora una volta si potrà comprendere a
pieno la loro portata in un ottica di comparazione rispetto alla bistrattata rigidità delle misure
tradizionali.
Il nuovo istituto infatti attribuisce al Giudice Tutelare il dovere di individuare nel caso di
specie i compiti devoluti all’amministratore di sostegno, specificando in modo puntuale gli
atti che questo potrà porre in essere in nome e per conto del beneficiario e quelli per cui
invece indispensabile risulti la sua assistenza.
Col termine flessibilità si suole indicare infatti la necessità che Giudice Tutelare, dopo aver
vagliato la vastità delle aree di consapevolezza e lucidità del beneficiario, modelli il suo
decreto guardando al caso in esame e nel rispetto delle esigenze di protezione e valorizzazione
del disabile47.
La duttilità di questo strumento può anche ricavarsi dalla lettura dell’articolo 407, co. 4 Cod.
Civ. il quale consente allo stesso Giudice di ridefinire, in relazione alle sopravvenute esigenze
del beneficiario, compiti ed atti di spettanza dell’amministratore.
Giova ricordare inoltre che, per espressa volontà del legislatore (art. 409 Cod. Civ.), per tutti
gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno il beneficiario conserva la piena capacità di agire.
Significative in questo senso, meritano di essere citate le parole del Professor Paolo Cendon:
“l’amministrazione di sostegno ha in sé un potenziale di morbidezza, di elasticità, di duttilità sufficiente per adattarsi in maniera proporzionata, calibrata e di distinguere le difficoltà
specifiche di ciascuna persona”48.
Restando da esaminare il carattere della proporzionalità si può osservare come questa
consenta di soppesare il provvedimento in modo tale da non scalfire la capacità d’agire del
47 P. BACCARANI, L’amministratore di sostegno, in Fatto & Diritto, collana diretta da P. CENDON, Giuffrè,
2006, p. 25.
48 P. CENDON, La tutela civilistica dell’infermo di mente, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, Familia. Quaderni a cura di S. PATTI, cit., p. 33.
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beneficiario oltre quanto strettamente indispensabile per la protezione della sua sfera
personale e patrimoniale, evitando così di giungere ad un esclusione in toto dalle sue attività
civili.
Queste considerazioni ci conducono ad una tendenziale anteposizione logica e cronologica
degli interventi di tipo assistenziale in luogo di quelli sostitutivi, poiché solo in questo modo
si può ottenere un’attenuazione della condizione di inferiorità del beneficiario49.
La considerazione da cui si deve prendere le mosse è che l’infermità di mente, e quindi
l’inidoneità del soggetto a provvedere ai propri interessi, non rappresenta una condizione soggettiva dai confini definiti, e per questo si potrebbe banalmente osservare che oltre al
bianco ed al nero esiste il grigio, ed anzi, diverse sfumature di grigio50.
Infatti se ci soffermassimo ad analizzare le cause che hanno condotto il legislatore ad
introdurre il nuovo strumento di protezione dei soggetti deboli, ci accorgeremmo che in
conformità a quanto pocanzi detto, la rigidità delle precedenti misure non consentiva una
graduabilità dell’intervento.
L'art. 1 della legge n. 6 del 2004 rende esplicite le finalità della Novella “…tutelare, con la
minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporanei o permanenti.”.
49 S. PATTI, Introduzione, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, in Familia. Quaderni, a cura di
S. PATTI, cit., p. 21.
50 M. DI MARZIO, Forme moderne di tutela per i disabili. In campo l'amministratore di sostegno, in Diritto e giustizia, 2006, 16, pp. 24 ss.
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L’idea di fondo è quella di creare uno strumento non invasivo per mezzo del quale far fronte alla varietà delle situazioni di debolezza e fragilità nel rispetto delle esigenze individuali di
cura della persona e del patrimonio51.
Come emerso nel corso della presente trattazione, le differenze tra l’amministrazione di
sostegno da un lato e l’interdizione e l’inabilitazione dall’altro risultano assai marcate.
Siamo in presenza di un radicale capovolgimento di prospettiva: la protezione non sarà più
garantita dalla mera attribuzione di uno status dal quale far discendere l’esclusione totale del
soggetto dai traffici giuridici, ma al contrario si perseguirà mediante l’individuazione di
singoli atti che il beneficiario eccezionalmente non potrà compiere se non con la sostituzione
o l’assistenza di un soggetto terzo.
La limitazione impressa alla capacità di agire, sempre ammesso che vi sia52, non potrà quindi
quantitativamente e qualitativamente eccedere la misura strettamente necessaria, tenuto altresì
conto dell’esigenza di contemperamento tra libertà e protezione del beneficiario.
Possiamo dire che l’enunciato dell’articolo in esame costituisca una vera e propria direttiva interpretativa per il Giudice53, il quale sarà vincolato da una rigorosa valutazione relativa alle
restrizioni che in concreto appaiono indispensabili ad assicurare la protezione del soggetto cui
il procedimento si riferisce54.
In definitiva, la nuova misura risulta finalizzata “a promuovere anziché a deprimere
l’attivazione delle facoltà residue vuoi rendendo possibile al disabile la partecipazione graduale e vigilata alla gestione dei propri interessi patrimoniali, vuoi riconoscendogli la
51 G. FERRANDO, Le Finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G. FERRANDO e L.
LENTI, in Lex nova, collana diretta da V. ROPPO, Giappichelli, Torino, 2006, p. 16.
52 Vedasi paragrafo 4 del capitolo I. 53 Vedasi nota 21.
54 S. DELLE MONACHE, Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale, in La nuova giurisprudenza civile commentata, cit., p. 31.
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facoltà di autodeterminarsi sul terreno esistenziale compiendo gli atti di natura personale e
familiare che non siano incompatibili con il livello di capacità concretamente residuato”55.