Capitolo II – La peculiare disciplina dell’amministrazione di sostegno
2.3 Contenuto del ricorso
Il contenuto del ricorso finalizzato alla nomina dell’amministratore di sostegno è disciplinato
dal combinato disposto degli articoli 407 Cod. Civ. e 125 Cod. Proc. Civ.
E’ opportuno da subito anticipare come competente ad emanare il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno sia il Giudice Tutelare e non invece il Tribunale, come prevede l’art. 712 Cod. Proc. Civ. in tema di interdizione ed inabilitazione.
Che il procedimento in questione presenti i requisiti della volontaria giurisdizione lo si deduce
altresì dal fatto che “l’interessato o chi per lui, si rivolge al Giudice per ottenere un
provvedimento voluto dalla legge in modo necessario a prescindere da qualunque contesa tra
e con altri soggetti”67.
Quindi, nonostante l’articolo 720 bis Cod. Proc. Civ. estenda ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno il suddetto articolo 712 Cod. Proc. Civ., tale ultima disposizione
risulta inapplicabile, se non del tutto inutile, poiché interamente sostituita dall’articolo 407
Cod. Civ., norma preferibile per la sua specialità.
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Per quanto riguarda la forma del ricorso, c’è chi68 ritiene, sul presupposto che la parte abbia la
possibilità di stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore tecnico, di
dover ammettere anche il ricorso proposto oralmente. Questa costruzione assai artificiosa
sembrerebbe agganciarsi al dispositivo dell’art. 135 co. 3 Cod. Proc. Civ. nel punto in cui
prevede che sarà il cancelliere, redigendo il processo verbale, a inserirvi il ricorso proposto
verbalmente.
Il ricorso dovrà in ogni caso contenere i seguenti elementi:
1. L'indicazione dell’ufficio giudiziario adito a cui si chiede l'emanazione del
provvedimento, bisognerà quindi aver cura di indicare il Giudice Tutelare del
Tribunale territorialmente competente.
2. L'indicazione del ricorrente, precisandone nome, cognome, residenza o domicilio ed
infine i rapporti che intercorrono tra questo ed il beneficiario o la propria qualifica nel
caso in cui il soggetto agente sia responsabile dei servizi sanitari e sociali. Giova
ricordare che il ricorrente potrà essere anche lo stesso beneficiario, eventualmente
minore, interdetto o inabilitato, come prevede l'art. 406 Cod. Civ.
3. L'indicazione delle generalità del beneficiario, comprendenti69 nome, cognome,
residenza o domicilio e l’eventuale "abituale dimora". Quest'ultima indicazione
sembra aver la finalità non già di addivenire all’individuazione del Giudice
competente, indicato già chiaramente dall’art 404 Cod. Civ., ma piuttosto di
consentire al Giudice Tutelare di individuare il luogo ove recarsi all’occorrenza per
udire ed esaminare il beneficiario (ad esempio ricoverato in strutture di cura od
assistenza per anziani).
68 A. CHIZZINI, in , Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, cit., p. 338.
69 F. TOMMASEO, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in Quaderni Familia, 2005, 4,
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4. Le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore, intendendo con ciò le
ragioni di fatto che rendono opportuno, secondo il ricorrente, l'attivazione dell’istituto.
Occorre tenere a mente come vi sia una certa elasticità nel riempire il contenuto di
questa parte del ricorso e come d’altro canto al Giudice facciano capo notevoli poteri
in ordine alla possibilità di definizione del contenuto del provvedimento.
Da un lato sarà necessario far emergere la sussistenza di uno o più presupposti per
l’attivazione dell’amministrazione di sostegno (ex art. 404 Cod. Civ.) come visti sopra e dall’altro tali ragioni dovranno essere messe in adeguata correlazione con gli atti per i quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno70.
5. ai sensi dell'art. 407 Cod. Civ. si richiedono, se conosciute dal ricorrente, le
indicazioni del nominativo e del domicilio concernenti "il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i fratelli e ed i conviventi del beneficiario". Tale prescrizione sembra
tuttavia avere esclusivamente finalità istruttorie e non individuerebbe parti necessarie
del procedimento, pertanto si esclude che le stesse debbano essere obbligatoriamente
sentite nel corso dell'istruzione71. Ed ancora, la partecipazione di questi soggetti non
appare riconducibile all’esigenza di radicare il contraddittorio, ma è funzionale all’acquisizione degli elementi di fatto idonei a formare il convincimento del Giudice72.
6. Infine, il ricorso potrà contenere anche l'indicazione dell'amministratore da nominarsi.
Questa possibilità avrà esclusivamente funzione di proposta, rimanendo il Giudice
70 L. PASSANANTE, Le Finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G.
FERRANDO e L. LENTI, cit., p. 252.
71 A. CHIZZINI, I procedimenti di istituzione e di revoca dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - A.
CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 345.
72 F. TOMMASEO, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in Familia. Quaderni, cit., p.
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libero di disattendere tale indicazione qualora si ponga in contrasto con le direttive
fornite dall’articolo 408 Cod. Civ.
Tuttavia, qualora nel ricorso si faccia rinvio ad un atto di designazione fatto dal
beneficiario in previsione di una propria eventuale incapacità futura, questo potrà non
essere osservato solo in presenza di gravi motivi ( art. 408, co. 2 e 3).
Il difetto o l’assoluta incertezza di uno o più requisiti enunciati ai numeri 1, 2 e 3 sembrano destinati a dar causa alla nullità del ricorso73, in quanto, anche se non comminata
espressamente, essa è ricavabile dai principi generali del sistema processual-civilistico in
quanto impedirebbero all’atto di raggiungere lo scopo (art. 156 Cod. Proc. Civ.)74.
Sembrerebbe sfuggire alla nullità, poiché di minor gravità, la sola carenza dell’indicazione
riguardanti il Giudice Tutelare e la dimora abituale75.
In senso contrario troviamo gli scritti76 di E. M. Pappalettere per la quale, non essendo
prevista nessuna nullità in relazione alla mancanza degli elementi contenuti nel ricorso, lo
stesso dovrà essere integrato dal Giudice Tutelare, il quale detiene ampi poteri istruttori e
officiosi.
Tutto quanto pocanzi precisato, resta salva l’applicabilità del regime processuale
dell’invalidità degli atti, che contiene: il principio di libertà delle forme (art. 121 Cod. Proc.
Civ.), la disciplina relativa al contenuto ed alla sottoscrizione degli atti (art. 125 Cod. Proc.
73 G. CAMPESE, Protezione degli incapaci. L'istituzione dell'amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Il Reo e il Folle, Firenze, anno IX/X - N. 24-25-26 - gennaio-
dicembre 2004/gennaio-giugno 2005, pp. 146 ss.
74 L. PASSANANTE, Le Finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G.
FERRANDO e L. LENTI, cit., p. 252
75 A. CHIZZINI, I procedimenti di istituzione e di revoca dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - A.
CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 344.
76 E. M. PAPPALETTERE, L'amministrazione di sostegno come espansione delle facoltà delle persona deboli,
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Civ.) ed in ultimo il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo
comma Cod. Proc. Civ.).