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Capitolo II – La peculiare disciplina dell’amministrazione di sostegno

2.3 Contenuto del ricorso

Il contenuto del ricorso finalizzato alla nomina dell’amministratore di sostegno è disciplinato

dal combinato disposto degli articoli 407 Cod. Civ. e 125 Cod. Proc. Civ.

E’ opportuno da subito anticipare come competente ad emanare il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno sia il Giudice Tutelare e non invece il Tribunale, come prevede l’art. 712 Cod. Proc. Civ. in tema di interdizione ed inabilitazione.

Che il procedimento in questione presenti i requisiti della volontaria giurisdizione lo si deduce

altresì dal fatto che “l’interessato o chi per lui, si rivolge al Giudice per ottenere un

provvedimento voluto dalla legge in modo necessario a prescindere da qualunque contesa tra

e con altri soggetti”67.

Quindi, nonostante l’articolo 720 bis Cod. Proc. Civ. estenda ai procedimenti in materia di

amministrazione di sostegno il suddetto articolo 712 Cod. Proc. Civ., tale ultima disposizione

risulta inapplicabile, se non del tutto inutile, poiché interamente sostituita dall’articolo 407

Cod. Civ., norma preferibile per la sua specialità.

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Per quanto riguarda la forma del ricorso, c’è chi68 ritiene, sul presupposto che la parte abbia la

possibilità di stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore tecnico, di

dover ammettere anche il ricorso proposto oralmente. Questa costruzione assai artificiosa

sembrerebbe agganciarsi al dispositivo dell’art. 135 co. 3 Cod. Proc. Civ. nel punto in cui

prevede che sarà il cancelliere, redigendo il processo verbale, a inserirvi il ricorso proposto

verbalmente.

Il ricorso dovrà in ogni caso contenere i seguenti elementi:

1. L'indicazione dell’ufficio giudiziario adito a cui si chiede l'emanazione del

provvedimento, bisognerà quindi aver cura di indicare il Giudice Tutelare del

Tribunale territorialmente competente.

2. L'indicazione del ricorrente, precisandone nome, cognome, residenza o domicilio ed

infine i rapporti che intercorrono tra questo ed il beneficiario o la propria qualifica nel

caso in cui il soggetto agente sia responsabile dei servizi sanitari e sociali. Giova

ricordare che il ricorrente potrà essere anche lo stesso beneficiario, eventualmente

minore, interdetto o inabilitato, come prevede l'art. 406 Cod. Civ.

3. L'indicazione delle generalità del beneficiario, comprendenti69 nome, cognome,

residenza o domicilio e l’eventuale "abituale dimora". Quest'ultima indicazione

sembra aver la finalità non già di addivenire all’individuazione del Giudice

competente, indicato già chiaramente dall’art 404 Cod. Civ., ma piuttosto di

consentire al Giudice Tutelare di individuare il luogo ove recarsi all’occorrenza per

udire ed esaminare il beneficiario (ad esempio ricoverato in strutture di cura od

assistenza per anziani).

68 A. CHIZZINI, in , Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, cit., p. 338.

69 F. TOMMASEO, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in Quaderni Familia, 2005, 4,

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4. Le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore, intendendo con ciò le

ragioni di fatto che rendono opportuno, secondo il ricorrente, l'attivazione dell’istituto.

Occorre tenere a mente come vi sia una certa elasticità nel riempire il contenuto di

questa parte del ricorso e come d’altro canto al Giudice facciano capo notevoli poteri

in ordine alla possibilità di definizione del contenuto del provvedimento.

Da un lato sarà necessario far emergere la sussistenza di uno o più presupposti per

l’attivazione dell’amministrazione di sostegno (ex art. 404 Cod. Civ.) come visti sopra e dall’altro tali ragioni dovranno essere messe in adeguata correlazione con gli atti per i quali si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno70.

5. ai sensi dell'art. 407 Cod. Civ. si richiedono, se conosciute dal ricorrente, le

indicazioni del nominativo e del domicilio concernenti "il coniuge, gli ascendenti, i

discendenti, i fratelli e ed i conviventi del beneficiario". Tale prescrizione sembra

tuttavia avere esclusivamente finalità istruttorie e non individuerebbe parti necessarie

del procedimento, pertanto si esclude che le stesse debbano essere obbligatoriamente

sentite nel corso dell'istruzione71. Ed ancora, la partecipazione di questi soggetti non

appare riconducibile all’esigenza di radicare il contraddittorio, ma è funzionale all’acquisizione degli elementi di fatto idonei a formare il convincimento del Giudice72.

6. Infine, il ricorso potrà contenere anche l'indicazione dell'amministratore da nominarsi.

Questa possibilità avrà esclusivamente funzione di proposta, rimanendo il Giudice

70 L. PASSANANTE, Le Finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G.

FERRANDO e L. LENTI, cit., p. 252.

71 A. CHIZZINI, I procedimenti di istituzione e di revoca dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - A.

CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 345.

72 F. TOMMASEO, La disciplina processuale dell’amministrazione di sostegno, in Familia. Quaderni, cit., p.

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libero di disattendere tale indicazione qualora si ponga in contrasto con le direttive

fornite dall’articolo 408 Cod. Civ.

Tuttavia, qualora nel ricorso si faccia rinvio ad un atto di designazione fatto dal

beneficiario in previsione di una propria eventuale incapacità futura, questo potrà non

essere osservato solo in presenza di gravi motivi ( art. 408, co. 2 e 3).

Il difetto o l’assoluta incertezza di uno o più requisiti enunciati ai numeri 1, 2 e 3 sembrano destinati a dar causa alla nullità del ricorso73, in quanto, anche se non comminata

espressamente, essa è ricavabile dai principi generali del sistema processual-civilistico in

quanto impedirebbero all’atto di raggiungere lo scopo (art. 156 Cod. Proc. Civ.)74.

Sembrerebbe sfuggire alla nullità, poiché di minor gravità, la sola carenza dell’indicazione

riguardanti il Giudice Tutelare e la dimora abituale75.

In senso contrario troviamo gli scritti76 di E. M. Pappalettere per la quale, non essendo

prevista nessuna nullità in relazione alla mancanza degli elementi contenuti nel ricorso, lo

stesso dovrà essere integrato dal Giudice Tutelare, il quale detiene ampi poteri istruttori e

officiosi.

Tutto quanto pocanzi precisato, resta salva l’applicabilità del regime processuale

dell’invalidità degli atti, che contiene: il principio di libertà delle forme (art. 121 Cod. Proc.

Civ.), la disciplina relativa al contenuto ed alla sottoscrizione degli atti (art. 125 Cod. Proc.

73 G. CAMPESE, Protezione degli incapaci. L'istituzione dell'amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Il Reo e il Folle, Firenze, anno IX/X - N. 24-25-26 - gennaio-

dicembre 2004/gennaio-giugno 2005, pp. 146 ss.

74 L. PASSANANTE, Le Finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G.

FERRANDO e L. LENTI, cit., p. 252

75 A. CHIZZINI, I procedimenti di istituzione e di revoca dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - A.

CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 344.

76 E. M. PAPPALETTERE, L'amministrazione di sostegno come espansione delle facoltà delle persona deboli,

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Civ.) ed in ultimo il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo

comma Cod. Proc. Civ.).