Capitolo II – La peculiare disciplina dell’amministrazione di sostegno
2.5 Contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
Una disposizione centrale per la disciplina inerente la fase decisoria dell’iter processuale è
rappresentata dall’art. 405 Cod. Civ., rubricato "Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità".
La disposizione stabilisce al primo comma un limite temporale, per cui "il Giudice Tutelare
provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di
uno dei soggetti indicati nell'art 406”90.
Con la previsione di un termine "breve" si mira a garantire il principio della ragionevole
durata del processo anche e soprattutto in virtù del fatto che la posta in gioco è costituita dalla
tutela del beneficiario, nonostante tuttavia permanga la possibilità una dilatazione dei termini
in ragione della complessità della fase istruttoria.
Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno deve necessariamente
contenere la motivazione, rispondere a certi requisiti di forma propri del decreto ed infine
sotto il profilo dell’efficacia avere immediata esecutività.
Per quanto concerne il presupposto dell’efficacia, bisogna rilevare due disposizioni peculiari
derogatorie rispetto al paradigma generale: ai sensi dell'art. 405, co. 2, Cod. Civ. "il decreto
che riguarda un minore non emancipato può essere emesso soltanto nell'ultimo anno della sua
minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta" ed
in forza del terzo comma dello stesso articolo, "se l'interessato è un interdetto o un inabilitato,
89 A. CHIZZINI, I procedimenti di istituzione e di revoca dell'amministrazione di sostegno, in G. BONILINI - A.
CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 453.
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il decreto è esecutivo dalla pubblicazione dalla sentenza di revoca dell'interdizione o di
inabilitazione".
Il decreto con cui il Giudice provvede alla nomina dell’amministratore o al rigetto dell’istanza
deve indefettibilmente racchiudere un contenuto dettagliatamente disciplinato dall’art. 405,
co. 5 Cod. Civ., ivi si statuisce che esso dovrà prevedere l'indicazione:
I. delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di
sostegno. Senza voler anticipare nulla sulla tematica della scelta
dell’amministratore di sostegno, basterà qui indicare la possibilità per il Giudice di affiancare all’amministratore di sostegno un ulteriore
soggetto, il coamministratore. Tale decisione ha la finalità da un lato di
ovviare al potenziale conflitto di interessi tra beneficiario e
amministratore e dall’altro di supplire all’eventuale carenza di
competenze specifiche dell’amministratore per quello che riguarda la cura degli interessi del beneficiario soprattutto in quei casi in cui la
massa patrimoniale da gestire sia di particolare consistenza91;
II. della durata dell'incarico, che potrà alternativamente essere a tempo
indeterminato o più spesso a tempo determinato in ragione sempre
dell’istanza di tutela degli interessi del soggetto debole;
III. dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha
il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario ovvero
secondo lo schema della rappresentanza esclusiva;
IV. degli atti che il beneficiario potrà compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. Sul punto, in conformità con la ratio
che muove la nuova disciplina si è correttamente osservato che il
Giudice Tutelare non potrà aprire l'amministrazione di sostegno senza
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aver prima indicato, con precisione, gli atti che rientrano nella
rappresentanza esclusiva oppure nella mera assistenza92. Tuttavia,
contraddicendo quanto appena asserito, nella prassi molto spesso si
suole indicare nell'atto di nomina i poteri dell'amministratore di
sostegno facendo riferimento alle categorie civilistiche dell'ordinaria e
straordinaria amministrazione;
V. dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno
può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può
avere la disponibilità;
VI. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al
Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale
del beneficiario.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno può inoltre avere un contenuto
ulteriore ed eventuale. Ai sensi dell'art. 411, ultimo comma, Cod. Civ. si prevede che "il
Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o
successivamente, possa disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello
tutelato dalle predette disposizioni".
Sul piano processuale tali provvedimenti accessori potranno sempre essere modificati,
secondo le norme che regolano la revoca e la modifica dei provvedimenti.
All’interno del decreto conclusivo dell’iter di apertura dell'amministrazione di sostegno, il Giudice dovrà liquidare gli onorari ai difensori tecnici e pronunciarsi anche sulla ripartizione
delle spese anticipate dalle parti. Da precisare che quanto alle spese, nel silenzio della legge,
92 F. TOMMASEO, Il decreto d'apertura, in G. BONILINI - F. TOMMASEO, Dell'amministrazione di sostegno, cit., p. 160
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possono ritenersi applicabili i criteri stabiliti dagli artt. 90 e ss. Cod. Proc. Civ. e molto spesso
si assiste alla compensazione delle spese stesse facendo leva sulla natura e sulle finalità del
procedimento 93.
La dottrina, in ordine alla natura del procedimento in esame, ha assunto posizioni divergenti
che tuttavia non sembra possano influire sulla revocabilità e modificabilità in ogni tempo del
decreto di nomina dell’amministratore94.
Coloro che attribuiscono al procedimento in esame una natura non contenziosa giustificano
tale instabilità ritenendola connaturata al modello della volontaria giurisdizione95.
Altri96, ritenendo di dover inquadrare il procedimento tra quelli a cognizione piena ed
esauriente, sostengono il passaggio in giudicato del provvedimento di nomina, ma se ne
mitigano le conseguenze facendo richiamo alla clausola res sic stantibus.
Occorre ora distinguere dai provvedimenti integrativi e modificativi del decreto di nomina
quelli di revoca dello stesso, in ragione del fatto che solo i primi sono disciplinati ai sensi
dell’art 407, co. 4 Cod. Civ.: il Giudice Tutelare può [anche d’ufficio], in ogni tempo,
modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
E’ importante notare come tra le integrazioni possibili vi siano anche quelle estensive degli effetti, limitazioni o decadenze previste dall’art. 411, co. 4 del Cod. Civ., ma in questi casi
sembrerebbe preferibile un impulso di parte senza per non lasciare ad un’azione officiosa del
Giudice una decisione di cotanta importanza per il beneficiario.
93 G. CAMPESE, Protezione degli incapaci. L'istituzione dell'amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Il Reo e il Folle, cit., p. 160.
94 L. PASSANANTE, Le Finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G.
FERRANDO e L. LENTI, cit., p. 264.
95 A. CHIZZINI, in G. BONILINI - A. CHIZZINI, L'amministrazione di sostegno, cit., p. 361.
96 D. VOLPINO, in Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento 2004,di F.
CARPI – M. TARUFFO, Cedam, Padova, 2004, p. 320; F. TOMMASEO, La disciplina processuale, cit., p. 207.
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Per quello che concerne la revoca, invece, l’articolo di riferimento è il 413 Cod. Civ., il quale
in combinato disposto con l’art 720 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall’art. 720 bis Cod. Proc. Civ., prescrive l’instaurazione di un procedimento avente le medesime
caratteristiche di quello che ha portato alla nomina dell’amministratore stesso e legittima all’azione oltre ai soggetti indicati nell’art. 406 Cod. Civ. anche il pubblico ministero.
Eccezionalmente l’art. 413 ultimo comma Cod. Civ. consente al Giudice Tutelare di instaurare d’ufficio il procedimento di revoca quando la necessità di revocare l’amministrazione di sostegno non sorga dal venir meno delle esigenze che ne hanno determinato la nomina, bensì dalla sopravvenuta inidoneità dell’istituto alla piena tutela del
beneficiario.
In questi casi il Giudice Stesso, qualora lo ritenga opportuno, ne darà comunicazione al
pubblico ministero che a sua volta potrà promuovere il giudizio di interdizione o di
inabilitazione.
Nella pratica molto spesso il Giudice esercita detti poteri di modificazione e revoca in
occasione dell’esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione dell’amministratore. Nonostante detta funzione di regola si esplichi in occasione delle relazioni periodiche
presentate dall’amministratore, permane in capo al Giudice anche il potere di convocare l’amministratore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione e per poter dispensare istruzioni sugli interessi morali e patrimoniali del beneficiario ex art. 44
Disp. Att. Cod. Civ.
Incidentalmente merita ricordare come l'art. 13 della legge n. 6/2004, il quale ha introdotto
l’art. 46 bis Disp. Att. Cod. Civ., prevede una generale esenzione di tutti gli atti e provvedimenti in materia di misure di protezione dall'obbligo di registrazione e dal
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