Capitolo III – I soggetti coinvolti
3.2 L’amministratore di sostegno
Momento centrale nell'ambito del procedimento di tutela dei soggetti deboli è la nomina
dell'amministratore di sostegno119, ovverosia il soggetto che consente di dare corpo a questa
particolare forma di “giurisdizione sensibile”120.
117 E. CALO’, L'amministrazione di sostegno: Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Cit., p. 332ss.
118 P. PASQUALIS, L’amministrazione di sostegno e la Convenzione dell’Aja in materia di protezione internazionale degli adulti, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, in Familia. Quaderni,a cura di S. PATTI, Milano, 2002, p. 142.
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Pur mancando una definizione legislativa, possiamo affermare che l’amministratore, in prima
approssimazione, è colui il quale in forza di un provvedimento giudiziario assiste una persona
che si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi121.
Per inquadrare da un punto di vista sistematico questo soggetto potremmo dire che egli svolge
un servizio privato con finalità altamente sociali consistenti nell’assistenza verso quanti siano
privi in tutto o in parte di autonomia.
Il termine “amministratore” rischia in verità di essere fuorviante agli occhi di un lettore disattento, infatti, risulterebbe erroneo ritenere che i compiti riconducibili alla figura in esame
si esauriscano con la mera gestione del patrimonio del beneficiario.
Per converso, invece, l’amministratore dovrebbe indirizzare primariamente i propri sforzi
verso la cura e gli interessi della persona e solo strumentalmente farsi carico della gestione
oculata del patrimonio del beneficiario122.
La funzione dell’amministratore di sostegno non è comunque circoscritta ai soli casi di
sostituzione o assistenza indicati tassativamente nel decreto di nomina, ma ricomprenderà
altresì compiti ulteriori e parimenti importanti.
L’amministratore, infatti, dovrà tener di conto e monitorare i bisogni e le aspirazioni del beneficiario (art. 410, co. 1 Cod. Civ.), sorvegliare che questi non compia atti in violazione
delle disposizioni a cui è sottoposto (art. 412, co. 2 Cod. Civ.), mantenere un canale di
comunicazione costante ed attuale con il Giudice Tutelare per renderlo edotto di eventuali
mutamenti delle condizioni e delle condotte del disabile ed al fine di ricevere istruzioni sulle
119 G. BONILINI, Designazione dell'amministratore di sostegno e direttive da seguire nello svolgimento dell'ufficio in Famiglia persone e successioni, 2007, p. 102.
120 P. MARTINELLI – E. MONTSERRAT, Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno come espressione della «giurisdizione sensibile»: il problema della difesa tecnica nota a sentenza Corte d’Appello di
Milano, sez. persone, minori e famiglia, 11 ottobre 2005, in Giurisprudenza italiana, 2006, 7, p. 1392.
121 P. PAZE’, La scelta dell’amministratore di sostegno in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G.
FERRANDO e L. LENTI, cit., p. 117.
122 P. CENDON, Infermi di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile, in Politica del diritto, 1987, p.612 ss.
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contromisure da adottare riguardanti gli interessi morali o materiali del beneficiario (art. 44
disp. att. Cod. Civ.).
Il legislatore, in virtù del ruolo assai incisivo e determinante assunto dall’amministratore, ha
consentito plurime strade di predestinazione di quest’ultimo, lasciando tale individuazione ora
all’interessato ora al genitore superstite secondo le modalità che si analizzeranno di seguito. L’atto di designazione è un negozio unilaterale per la cui efficacia non occorre la conoscenza da parte della persona nominata o una sua accettazione ex tunc. Tale negozio risulta
evidentemente sottoposto a condizione sospensiva, poiché produrrà i suoi effetti solo
nell’eventualità che venga instaurato il procedimento finalizzato alla nomina dell’amministratore di sostegno123.
Detta designazione, connotata dal c.d. intuitus personae, potrà essere effettuata in qualunque
momento, fino all’avvenuta nomina di detto amministratore da parte del Giudice Tutelare, e
revocata dai designanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 408, co. 2 Cod. Civ.
Chiaramente l’atto di designazione dell’amministratore di sostegno, esplicando in potenza un’efficacia esterna, dovrà essere assistito da una forma votata ad assicurarne la certezza. Per questo l’art. 408, co. 2 Cod. Civ. ammette che l’amministratore di sostegno possa essere
designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. A tale ipotesi la Legge aggiunge inoltre
la facoltà del genitore supersite di designare per il proprio figlio l’amministratore, non solo
per mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche mediante testamento.
Particolari difficoltà interpretative sono sorte con riguardo all’efficacia delle designazioni
contenenti più nominativi, quelle sottoposte a condizione ovvero indicanti un sostituto nel
caso in cui il primo soggetto designato non possa ricoprire tale incarico.
123 V. ZAMBRANO, Dell’amministratore di sostegno, in G. AUTORINO STANZIONE - V. ZAMBRANO, Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004 n. 6, cit., pp. 150 ss.
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Alcuni autori124 hanno provato ad affrontare analiticamente questi casi per vagliarne la reale
praticabilità:
- la designazione indicante più nominativi deve essere ritenuta valida e consentirà al giudice
di scegliere l’amministratore tra il novero dei soggetti indicati, verificando quale tra i soggetti indicati appaia in concreto il più adatto a prendersi cura del beneficiario secondo i
parametri stabiliti dall’art. 408 Cod. Civ.;
- solita conclusione nel senso dell’ammissibilità va riservata all’ipostesi della designazione
mediante sostituzione;
- lievemente più problematica appare invece la designazione condizionata, poiché il
Giudice Tutelare dovrà verificare nel caso di specie, in relazione al tipo di condizione e
alla sua liceità, se la stessa debba considerarsi come non apposta ed in questo caso dalla
sua apposizione non scaturirà effetto alcuno.
Ci si è chiesto poi se fosse possibile la nomina di una pluralità di amministratori di sostegno o
quantomeno di un amministratore vicario per i momenti in cui l’amministratore “principale”
si trovasse impossibilitato a prestare la sua attività.
Purtroppo appare preferibile una risposta negativa125 in forza delle seguenti ragioni primarie:
1. la prima testuale si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno
previste dalla norma istitutiva. E’ infatti certo che la figura del “co-amministratore”
giammai viene prevista dalle disposizioni della Legge 6/2004, che appare discostarsi
dalla fattispecie interdittiva in cui invece è ben possibile la coesistenza di due ruoli
autonomi: il tutore ed il protutore;
124 Tra cui P. PAZE’, La scelta dell’amministratore di sostegno in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura
di G. FERRANDO e L. LENTI, cit., pp. 120-121;
E. CALO’, Autonomia e autodeterminazione del beneficiari, in L’amministratore di sostegno a cura di S. PATTI, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 76-77
125 Vedasi sentenza del Tribunale di Varese, decreto del 13 luglio 2010 firmato dal Giudice Tutelare dott.
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2. la seconda ragione di natura logico-giuridica ritiene incompatibile la presenza di due
amministratori con la disciplina tipica dell’amministratore di sostegno. E’ opportuno segnalare che l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della
complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell’amministrazione di
sostegno non sia idonea e sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più
impattante (inabilitazione o interdizione)126.
Tuttavia, nelle concrete modalità gestionali, nessuna norma esclude che l’amministratore
possa avvalersi di ausiliari, anzi l’art. 411, co. 1, Cod. Civ. richiama espressamente l’art. 379,
il quale prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone per la cui nomina,
se stipendiate, occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare.127
Facendo un passo indietro, prima di affrontare nel dettaglio i criteri di scelta
dell’amministratore di sostegno utilizzati dal Giudice Tutelare, occorre ora posare l’attenzione sulla tematica della designazione dell’amministratore di sostegno da parte dell’interessato o
del genitore superstite.
Tali designazioni, infatti ove presenti, dovranno essere preferite dal Giudice Tutelare, salvo
che egli non rilevi ragioni eccezionali, adeguatamente riportate nelle motivazioni, che
risultino essere ostative alla nomina di soggetti individuati.
La designazione fatta direttamente dall’interessato risponde all’elementare esigenza di assicurarsi anticipatamente contro una futura e ipotetica condizione di fragilità, affinché il
126 Cfr. sentenza Corte di Cassazione Sezione I civile, 12 giugno 2006, n. 13584 in Diritto e giustizia, 2006, 26,
p.16.
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soggetto designante possa un domani poter contare sull’assistenza di una persona o di un ente nel quale egli ripone fiducia.
La designazione fatta da un maggiorenne potrà avvenire in qualunque momento della propria
vita mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico.
Tuttavia qualora venga instaurato il procedimento per la nomina dell’amministratore di
sostegno il termine ultimo di tale designazione necessariamente coinciderà con la
presentazione del ricorso nel quale l’autentica potrà essere alternativamente posta dal
difensore o dal cancelliere ricevente.
Quest’ultima modalità di designazione potrà essere perseguita anche dal soggetto non ancora maggiorenne che, in quanto legittimato a porre in essere il ricorso ex art. 406, co. 1 Cod. Civ.,
in tale sede a ben vedere potrà esprimere la propria preferenza. Chiaramente, poiché in questi
casi la menomazione o l’infermità risulta essere attuale, il giudice dovrà valutare se la
designazione sia o meno il frutto di una scelta consapevole dell’interessato, avendosi
altrimenti una distorsione della ratio stessa della norma128.
La facoltà in esame si basa evidentemente sull’importanza della relazione fiduciaria che lega due soggetti, questa è la ragione per cui tale designazione sfugge ai criteri preferenziali dettati
specificatamente per la nomina ex officio iudicis dal quarto periodo del primo comma dell’art.
408 del Cod. Civ.
Come si diceva, a porre tale designazione su di un piano preferenziale vi è l’obbligo del
giudice di tener conto di questa, salvo che ciò non risulti incompatibile con gli interessi e le
esigenze di protezione del beneficiario. Il giudice potrà comunque non procedere alla nomina
del soggetto designato solo in due casi:
1. quando tale soggetto non abbia i requisiti richiesti dalla legge ergo non sia maggiore di
età, versi in uno stato di incapacità all’ufficio tutelare (art. 350 Cod. Civ. richiamato
128 E. CALO’ Autonomia e autodeterminazione del beneficiari, in l’amministratore di sostegno a cura di S.
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dall’art. 411 Cod. Civ.), non eserciti funzioni per le quali valga la dispensa (legale o facoltativa) dall’ufficio tutelare (artt. 351-353 Cod. Civ. anch’essi richiamati dal
medesimo art. 411), non sia un operatore dei servizi pubblici o privati che hanno in
cura od in carico il beneficiario;
2. quando vi siano gravi motivi che portino a ritenere che il designato non sarà in grado
di attendere adeguatamente alla cura degli interessi del beneficiario. A titolo
esemplificativo si pensi al caso in cui il soggetto designato si trovi all’estero per
lavoro oppure si trovi in condizioni di salute precarie.
Chiaramente in questi casi la discrezionalità del Giudice sarà doppiamente vincolata: da un
lato dovrà, come si è già visto, esplicitare con decreto motivato le ragioni per cui ritiene
inopportuno dar seguito alla designazione dell’interessato e, dall’altro lato, nell’individuare ex novo il beneficiario, non potrà che conformarsi ai criteri di scelta dettati dalla legge e di cui si
dirà più avanti in questo capitolo.
Incidentalmente si osservi che la designazione del possibile amministratore debba sempre
rimanere distinta dal conferimento di procura e questo in virtù di una serie di diversità
ontologiche che rendono i due istituti inconciliabili129.
Infatti, mentre la procura si connota per il suo contenuto patrimoniale prestabilito all’interno
di un negozio dal soggetto rappresentato, la designazione persegue una finalità di tutela degli
interessi della persona (non esclusivamente patrimoniali), che esplicherà i suoi effetti solo
eventualmente ed a seguito di una pronuncia dell’Autorità Giudiziaria.
Passiamo ora alla seconda ed ultima modalità di designazione dell’amministratore di
sostegno, ovvero quella spettante al genitore superstite come previsto dall’art. 408, co. 1.
Tale disposizione sembra in linea con l’art. 348 Cod. Civ. ai sensi del quale: “Il Giudice Tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la
129 U. ROMA, L’amministratore di sostegno. I presupposti applicativi e i difficili rapporti on l’interdizione, in Nuove leggi civili commentate, 2004, II, pp. 1022-1026.
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potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata”. Tuttavia, ad un’attenta analisi emergono molteplici diversità tra i due articoli da ultimi citati e non solo di ordine letterale.
La locuzione “genitore superstite” è tecnicamente imperfetta130 e suscettibile di essere riferita a momenti diversi:
- con riferimento al momento della designazione, come se fosse in vita solo il genitore
designante essendo l’altro genitore premorto;
- con riferimento al momento in cui effettivamente si instauri il procedimento finalizzato
all’istituzione dell’amministratore.
Va precisato che, se ci allontanassimo dal mero dato letterale al fine di valorizzare la finalità
perseguita da questo istituto, non si potrebbe che optare per la possibilità che entrambi i
genitori in qualunque momento della loro vita, congiuntamente o disgiuntamente, possano
procedere alla designazione131. In questi casi, qualora le designazioni siano contrastanti tra
loro, il Giudice Tutelare ancora una volta dovrà preferire il soggetto maggiormente idoneo e
se del caso disattendere entrambe le designazioni preferendo un soggetto terzo.
Seguendo quest’interpretazione evolutiva, al momento dell’apertura del procedimento ci potremmo trovare in presenza di tre diverse condizioni:
1) se entrambi i genitori sono viventi questi potranno esprimere la loro preferenza al
momento della loro audizione da parte del Giudice Tutelare;
2) qualora un solo genitore sia ancora in vita, questo potrà effettuare la designazione
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
130 V. ZAMBRANO, Dell’amministrazione di sostegno, in G. AUTORINO STANZIONE - V. ZAMBRANO, Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004 n. 6, cit., p. 166.
131 P. PAZE’, La scelta dell’amministratore di sostegno in Soggetti deboli e misure di protezione, a cura di G.
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3) se invece entrambi i genitori risultino deceduti, sarà possibile invece dare seguito alla
designazione espressa mediante la scheda testamentaria che come è noto acquista
efficacia solo dopo la morte del testatore.
I genitori possono provvedere alla designazione sia quando il figlio stia per compiere il
diciottesimo anno ovvero anche successivamente. Infatti la legge in merito a detta facoltà di
designazione non pone limiti relativi all’età del figlio e comunque si tenga a mente che nel nostro ordinamento si ritiene pienamente operante il principio generale secondo cui la
responsabilità genitoriale si prolunga in un tempo indefinito allorché il figlio continui ad
avere bisogno dei genitori132.
La designazione ha chiaramente una finalità anticipatoria e per il tramite di questa i genitori,
spesso indeboliti nelle forze dal duro onere della quotidiana assistenza, hanno la possibilità di
pianificare in parte cosà accadrà nel futuro del proprio figlio “disabile”. Anche nelle ipotesi ora in esame è sempre presente una clausola aperta che consenta al giudice di preferire il
soggetto designato dal genitore solo laddove questo appaia possibile e certamente in linea con
gli interessi del figlio.
La designazione dei genitori sarà d’altronde presa in considerazione solo ove manchi o sia
disattesa dal giudice per gravi motivi la designazione proveniente direttamente dal figlio.
È pacifico che la designazione dei genitori o dell’interessato dovrà essere valorizzata e
preferita dal Giudice Tutelare anche qualora si riferisca ad un parente oltre il quarto grado o
ad un soggetto estraneo alla famiglia.
Passando all’ipotesi in cui manchi una designazione o risulti impraticabile per le ragioni viste sopra, il giudice nell’individuazione dell’amministratore dovrà preferire sempre, ai sensi
dell’articolo 408 primo comma Cod. Civ., il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, un parente entro il
quarto grado.
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Campese ha sottolineato come a parer suo questi soggetti siano in posizione paritaria e non
sussista quindi un ordine preferenziale133.
Il Giudice Tutelare mantiene tuttavia, in virtù dell’ultimo comma dell’at. 408 Cod. Civ., il
potere di chiamare all’incarico di amministratore anche un soggetto non rientrante nell’elencazione del primo comma, purché idoneo, e questo sulla base di un ragionamento di opportunità.
Chiaramente qui, ancora una volta, il giudice non potrà che essere obbligato a motivare in
modo puntuale la propria scelta, poiché oltre a disattendere le indicazioni preferenziali
stabilite dal legislatore, dovrà farsi carico dell’onere di fornire una convincente spiegazione a
quei parenti indicati nella norma e bypassati completamente dal provvedimento134.
La prassi giurisprudenziale ci ha abituato, in assenza di persone prossime o qualora queste
siano inidonee all’ufficio, a decisioni in cui nominato all’incarico sia un avvocato o altro soggetto svolgente una professione che richiede l’iscrizione all’albo, quale un commercialista, un notaio, ecc. in quanto persona idonea e chiamata per sua natura a curare interessi altrui in
modo competente e professionale.
Tuttavia, come è facile intuire, nella maggior parte dei casi il soggetto più idoneo a ricoprire
l’ufficio appare essere proprio colui che con il beneficiario ha instaurato la più stretta relazione di vita e di assistenza.
Il terzo comma dell’articolo 408 Cod. Civ. impedisce ai servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario di diventarne l’amministratore di sostegno.
133 G. CAMPESE, L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Famiglia e diritto, 2004, p. 136;
già in questo senso per la scelta del tutore ex art. 348 Cod. Civ. A. BUCCIANTE, La potestà dei genitori, la
tutela e l’emancipazione, in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, 4, II ed., Utet, Torino, 1997, p.
696.
134 G. BONILINI, L’amministrazione di sostegno, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, cit., p. 152.
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Questo è un esempio di incompatibilità ex lege giustificato dalla scelta del legislatore di
rimuovere a monte le possibili ragioni del sorgere di un conflitto di interessi135.
Va precisato che l’art. 408 Cod. Civ. ultimo capoverso consente al giudice di nominare amministratore di sostegno anche uno dei soggetti di cui al titolo II.
In questi casi, qualora sia chiamata all’incarico una persona giuridica, il suo legale
rappresentante ovvero la persona delegata da questo mediante un atto depositato presso il
Giudice Tutelare assumeranno tutti i doveri e le facoltà previste per l’amministratore di
sostegno.
Nonostante l’ampio richiamo al titolo II, appare improbabile sia la nomina di una persona
giuridica pubblica136 (ad eccezione degli enti pubblici territoriali come ad esempio i Comuni)
sia di un comitato (per la tendenziale temporaneità della sua durata137). Si è osservato come
destinatari della nomina possano essere si fondazioni e associazioni provviste di personalità
giuridica che enti non riconosciuti, ma l’elemento comune ed indefettibile è costituito dalla
loro finalità non lucrativa138.
Una costatazione importante riguarda il mancato inserimento tra i possibili soggetti
designabili di studi professionali o istituti di credito, il che sembrerebbe avvalorare l’idea
secondo cui lo scopo primario dell’amministrazione di sostegno non graviti attorno ad una logica patrimonialistica ma piuttosto di tutela della persona139; per questo motivo la finalità
assistenziale, pur non costituendo un requisito indispensabile, giocherà un ruolo decisivo ai
fini della nomina.
135 B. MALVASI, L’amministratore di sostegno: linee di fondo in Notariato, III, 2004, p. 324. 136 E. CALO’, Amministrazione di sostegno, cit., p. 45.
137 G. BONILINI, L’amministrazione di sostegno, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, L’amministratore di sostegno, cit., p. 167.
138 E. CALICE, Commento all’art. 408 Cod. Civ. in Codice civile ipertestuale a cura di G. BONILINI – M.
CONFORTINI – C. GRANELLI, Torino, 2005, II ed.
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Assai encomiabile l’opera di tutti coloro i quali si siano spesi per costituire enti di ogni sorta
finalizzati alla formazione e diffusione sul territorio di amministratori di sostegno qualificati e
consapevoli del rilievo sociale del ruolo da loro ricoperto. Molto spesso si tratta di corsi di
formazione promossi, finanziati e gestiti da gli enti pubblici territoriali.
Attiva nell’Italia settentrionale, merita ricordare l’associazione di promozione sociale denominata “WWW.AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM”, la quale sta investendo
notevoli risorse non solo economiche allo scopo di curare e tenere aggiornato il portale web
www.amministratoridisostegno.com.
Avviandoci alle conclusioni è opportuno osservare che ai sensi dell’art. 349 Cod. Civ., così
come richiamata dall’art. 411, l’amministratore prima di assumere l’ufficio dovrà prestare davanti al Giudice Tutelare giuramento, col quale assumerà l’impegno di esercitare tale
compito con “fedeltà e diligenza”.
Da un lato la fedeltà si concretizza nello sforzo dell’amministratore di esercitare i poteri ed