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Capitolo 3. Il regime dell’export control nel quadro delle tecnologie spaziali: la necessità di un equilibrio tra sicurezza e cooperazione

3.2 L’evoluzione del quadro regionale europeo

3.2.1 I beni e le tecnologie ad uso duale

Nel regolamentare i beni e le tecnologie ad uso duale, la volontà dell’Unione europea di semplificare ed armonizzare i controlli sulle esportazioni intracomunitarie trova la sua origine nella creazione e nello sviluppo del mercato interno mediante la soppressione dei controlli alle frontiere degli Stati membri.515 I primi testi comunitari sul controllo dei beni ad uso duale sono comparsi nel 1994.516 Successivamente, il 22 giugno 2000, il Regolamento comunitario CE 1334/2000 – Regime unico sul controllo delle esportazioni dei beni duali – ha instaurato un nuovo dispostivo di libera circolazione dei beni a doppio uso all’interno dell’UE.517 Tale regolamento ha posto le basi del regime comunitario attuale sul controllo

delle esportazioni dei beni e tecnologie ad uso duale. Il 5 maggio 2009, il Regolamento 1334/2000 é stato sostituito dal Regolamento 428/2009 del Consiglio.518 Il Regolamento del

2009 rafforza in particolare la consultazione tra i differenti Stati membri, il controllo delle esportazioni per vie intangibili (elettroniche) dei software e delle tecnologie a doppio uso, ed

MIKALEF (W.), Pratiques Juridiques dans l’Industrie Aéronautique et Spatiale, Paris, Pedone, 2014, pp.279- 296.

514 Stockholm International Peace Research Institute, European Union Dual-Use Export Control System:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578047/EXPO_IDA(2017)578047_EN.pdf. Vedere anche: RAIKIBI (A.), Export Control and Dual-Use of Space Technologies, 48 Proc.on L. Outer Space, AIAA, 2005, pp.382-392.

515 IDIART (A.), Essai sur l’Evolution…, loc. cit.

516 Regolamento (CE) n°3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 istituente un regime comunitario di

controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (GUUE L 367, 31/12/1994, p.1-7): https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R3381&from=IT.

517 Regolamento (CE) n° 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di

controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GUUE L 159, 30/06/2000, p.1-215): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1334&from=IT.

518 Regolamento (CE) n°428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di

controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUUE L 134, 29/05/2009, p.1-259): https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=IT.

introduce il controllo sulle mediazioni e sui transiti. Il Regolamento costituisce la base giuridica vincolante sul controllo delle esportazioni per i paesi delll’Unione europea.519

Poiché “esportazione” viene definita come il trasferimento di merci, software e tecnologia dai paesi dell’Unione europea a “una destinazione al di fuori della Comunità europea”,520

sembrerebbe che il lancio di oggetti spaziali non sia incluso nell’ambito di applicazione del termine esportazione.

Inoltre, sono richieste specifiche autorizzazioni per l’esportazione di prodotti ad uso duale elencati nell’Allegato I.521 In particolare, il Regolamento n° 1232/2011 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica il Regolamento 428/2009 in materia di autorizzazione, aggiunge infatti dei particolari tipi di autorizzazioni generali.522 Viene predisposta un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per quanto riguarda alcune destinazioni poste sotto specifiche condizioni,523 ed un’autorizzazione generale di esportazione nazionale che è definita dalla legislazione o dalla prassi nazionale.524 Infine, sono previste delle licenze globali emesse dalle autorità nazionali per un determinato esportatore verso un tipo od una categoria di prodotti a duplice uso, validata per diversi paesi di destinazione od utenti finali, e delle licenze individuali concesse dalle autorità nazionali a un determinato esportatore per l’esportazione di uno o più prodotti a duplice uso verso un utente finale specifico o destinatario in un paese terzo.525 Lo stesso sistema di autorizzazione

vale per alcuni oggetti duali non elencati nel suddetto Allegato I,526 che possono essere

controllati anche in base alla cosidetta clausalo “catch-all”.527 I controlli sono limitati ai beni

che contribuiscono alla diffusione delle armi di distruzione di massa e ai loro sistemi di trasporto, ma se la destinazione dell’esportazione è soggetta a un embargo sulle armi deciso dal Consiglio dell’Unione europea o dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in

519 Il presente regolamento è stato modificato in diverse occasioni, compresa la modifica dell'elenco degli oggetti

a duplice uso (allegato I del regolamento) nel dicembre 2011, maggio 2012, giugno 2014 e dicembre 2014.

520 Regolamento (CE) 428/2009 sul controllo delle esportazioni, art. 2.2 (i) - (iii). 521 Ibid., art.3.1.

522 Regolamento (UE) n°1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica

il regolamento (CE) n°428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUUE L 326, 08/12/2011, p.26-44): https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1232&from=IT.

523 Art.9.1 del Regolamento (UE) 1232/2011. EU General Export Authorisations (EU GEAs). 524 Art.9.4 del Regolamento (CE) 428/2009. National General Export Authorisations (NGEAs). 525 Ibid., art.9.2, 9.3 e 12.

526 Ibid., art. 3.2.

527 Ibid., art.4. Gli articoli non elencati possono essere posti sotto controllo in determinate condizioni, quando vi

è motivo di ritenere che tali articoli siano destinati per uso in connessione con armi biologiche, chimiche, nucleari o programmi di missili balistici, o per uso in violazione di un embargo sulle armi.

europa (OSCE), o imposta da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ogni Stato è tenuto a svolgere tutti i controlli per un eventuale uso finale militare.528

Gli oggetti relativi allo spazio sono elencati nella categoria 3 (Elettronica), categoria 6 (Sensori e Laser), categoria 7 (Navigazione e Avionica) e categoria 9 (Aerospaziale e Propulsione).529 Ad esempio, generatori di segnale sintetizzati in frequenza con standard di frequenza atomica “qualificati per impiego spaziale”,530 rilevatori ottici a stato solido

qualificati per impiego spaziale,531 e le apparecchiature riceventi per GNSS532 sono tra gli oggetti sottoposti a controllo ed utilizzati per i sistemi di lancio spaziali (SLV) e satelliti. Esempi di oggetti analoghi ai sistemi di lancio spaziali includono SLV,533 i razzi la cui gittata sia almeno di 300 km,534 i motori a razzo a propellente liquido, i sistemi o loro componenti,535 i motori a razzo a propellente solido,536 le apparecchiature di produzione per sistemi di propulsione a razzo liquidi e ibridi e sistemi di lancio spaziali537 ed alcune tecnologie per l’uso dei sistemi di lancio spaziali.538 La definizione di “veicolo spaziale” utilizzata nel

regolamento dell’Unione europea sul controllo delle esportazioni è identica a quella dell’Accordo di Wassenaar, e comprende un satellite completo539 o un software

appositamente progettato o modificato per la produzione di apparecchiature per veicoli spaziali.540

Il Regolamento 428/2009 é stato nuovamente modificato dal Regolamento delegato 2017/2268 della Commissione del 26 settembre 2017,541 che ha aggiornato l’elenco dei beni

528 Ibid., Art. 4.1-4.5.

529 Il numero di categoria corrisponde a quello di WA.

530 3A002. Regolamento UE sul controllo delle esportazioni, Elenco I dell’allegato I, p.134. 531 6A002. Ibid., p.180. 532 7A105. Ibid., p.214. 533 9A004. 534 9A104. 535 9A105-9A106. 536 9A007, 9A107. 537 9B115 e 9B116. 538 9E102. Ibid., pp.237-251. 539 9A004. 540 9D002. Ibid., pp .27, 237, 246.

541 Regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione del 26 settembre 2017 che modifica il

regolamento (CE) n°428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUUE L 334, 15/12/2017, p.1- 252): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268&from=IT.

sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione. Tale regolamento é completato da alcune disposizioni specifiche in merito alle sanzioni, in particolare contro l’Iran542 e la Russia.543

Nel caso del Iran, è interessante sottolineare il caso di cooperazione all’inizio degli anni 2000 tra l’Agenzia spaziale iraniana e la Compagnia generale italiana per lo spazio (oggi OHB Italia), per lo sviluppo del satellite di telecomunicazioni Mesbah544 che tuttavia è stato sequestrato nel 2005 dall’Italia in conformità alle sanzioni dell’Unione europea contro il paese. Malgrado tutto, nel gennaio 2019 l’Iran ha lanciato, senza successo, un satellite di telecomunicazione,545 nonostante le misure restrittive nei suoi confronti in materia di controllo delle esportazioni, e considerando la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza che vieta allo Stato iraniano di intraprendere qualsiasi attività connessa ai lanciatori e missili balistici in grado di trasportare armi da guerra.546

Infine, nel mese di ottobre 2018, la Commissione ha adottato il Regolamento delegato 2018/1922,547 che aggiorna l’elenco dell’UE sul controllo delle esportazioni dei beni a duplice

542 Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE)

n°267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GUUE L 274, 18/10/2015, p.1-160): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861&from=IT; Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n°267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GUUE L 221, 18/08/2016, p.1- 201): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1375&from=IT.

543 Regolamento (UE) n° 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in

considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GUUE L 229, 31/07/2014, p.1-11): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833&from=IT; Regolamento (UE) n°960/2014, dell’8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n° 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GUUE L 271, 12/09/2014, p.3-7): https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0960&from=IT.

544 Financial Tribune, ‘Mesbah Satellite to Become a Museum Piece’, July 4, 2017:

https://financialtribune.com/articles/economy-sci-tech/67645/mesbah-satellite-to-become-a-museum-piece. Vedere anche ‘Iran to Reclaim Mesbah Satellite from Italy’, June 11, 2016: http://techrasa.com/2016/06/11/iran- reclaim-mesbah-satellite-italy/; ‘Iran Negotiating with Italy for the Return of Mesbah Satellite’, June 2016: https://spacewatchme.com/2016/06/iran-negotiating-italy-return-mesbah-satellite/; Iran Front Page, ‘Europe

Backtracks on Promise to Launch Mesbah Satellite’, January 9, 2019: https://ifpnews.com/exclusive/europe-

backtracks-on-promise-to-launch-mesbah-satellite/.

545 Iran:”Pronti a lanciare satelliti nello spazio”. USA si oppongono:”Teheran viola risoluzione ONU”:

http://agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/43779-iran-pronti-a-lanciare-satelliti-nello-spazio-usa-si- oppongono-teheran-viola-risoluzione-onu. Iran: fallito il lancio del satellite nello spazio, 15 gennaio 2019: https://it.euronews.com/2019/01/15/iran-fallito-il-lancio-del-satellite-nello-spazio. Su questo punto, si deve anche ricordare il caso del satellite Mesbah sviluppato dal’Agenzia Spaziale Iraniana, con la cooperazione

546 UNSC (2015), Diplomatic efforts to reach a comprehensive, long-term and proper solution to the Iranian

nuclear issue, 20 July 2015 (S/RES/2231): http://unscr.com/en/resolutions/doc/2231. Vedere il sito del Consiglio

di sicurezza per avere un background sulla risoluzione (https://www.un.org/en/sc/2231/).

547 Regolamento Delegato (UE) 2018/1922 della Commissione del 10 ottobre 2018 che modifica il regolamento

uso presenti nell’Allegato I del Regolamento (CE) 428/2009. Infatti, è necessario che l’elenco dei prodotti a duplice uso resti sempre aggiornato548 al fine di garantire la piena conformità

con gli obblighi di sicurezza internazionali, garantendo nel contempo la trasparenza, al fine di mantenere la competitività dell’Unione e facilitare i riferimenti per le autorità di controllo delle esportazioni e operatori economici.

Per quanto riguarda le tecnologie spaziali, la maggior parte degli aggiornamenti549 risultano da modifiche concordate nel 2017 durante il “Plenary of the Wassenaar Arrangement” ed in particolare sull’aumento dei controlli per i segmenti di terra destinati al controllo di veicoli spaziali (9A004). Inoltre, il MTCR ha modificato nel 2017 il controllo sui sistemi di navigazione satellitare (7A105) includendo i sistemi globali e regionali.550

Per concludere, le regole sul controllo dei trasferimenti e delle esportazioni dei beni e tecnologie ad uso duale non sfuggono totalmente alla sovranità degli Stati membri nella misura in cui sono essi stessi a concedere le licenze d’esportazione, ed in particolare quelle necessarie al trasferimento dei beni più sensibili. Inoltre, gli Stati membri possono imporre in via eccezionale controlli aggiuntivi sui prodotti a duplice uso non elencati per ragioni di sicurezza nazionale o di considerazione e rispetto dei diritti umani.551