Capitolo 3. Il regime dell’export control nel quadro delle tecnologie spaziali: la necessità di un equilibrio tra sicurezza e cooperazione
3.1 Il quadro giuridico internazionale sull’esportazione degli oggetti spazial
In considerazione dello stato attuale dell’esplorazione e dell’uso dello spazio,482 vengono oggi definite come “attività spaziali” il lancio di oggetti spaziali attraverso lo spazio esterno, l’operatività/attività di oggetti spaziali nello spazio esterno, ed il rientro di oggetti spaziali sulla Terra dallo spazio esterno.483 Precedente alle “attività spaziali” in questo senso,
480 Regolamento (CE) n.428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUUE L 134, 29/05/2009, p.1-269): https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=it.
481 MICARA (A.G.), Current Features of the European Union Regime for Export Control of Dual-Use Goods,
Journal of Common Market Studies, Vol.50, Issue 4, 2012, pp.578-593.
482 Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio cosmico,
compresi la Luna e altri corpi celesti, entrato in vigore il 10 ottobre 1967.
sono i trasferimenti transnazionali di merci (ad es. satelliti) e tecnologie per le attività spaziali, in considerazione del fatto che solo un ristretto numero di paesi dispone di vettori (veicoli di lancio spaziale) e di siti di lancio per i satelliti, ed hanno le corrispondenti capacità tecniche di progettazione e costruzione di veicoli spaziali (solo dieci paesi hanno capacità di lancio autonomo, a partire da gennaio 2017).484
Pertanto, le leggi e le normative sul controllo delle esportazioni internazionali e nazionali sono analizzate e considerate secondo il seguente ordine: 1) il trasferimento transnazionale di beni e tecnologie spaziali, ad eccezione dei missili (sulla terra); 2) il lancio e il rientro di oggetti spaziali (tra la terra e lo spazio esterno); 3) le operazioni in orbita di oggetti spaziali (nello spazio).
“Oggetto spaziale”485 è il termine “standard” usato nei trattati delle Nazioni Unite
sullo spazio esterno e definisce i razzi, i satelliti e le altre sonde così come le loro parti e i componenti. I termini “veicoli spaziali”, “satelliti”, “carichi utili”, ecc. vengono anche utilizzati nello stesso modo, in quanto i singoli accordi internazionali e le leggi nazionali usano anch’essi tale terminologia.
Si analizzeranno quindi in questa prima parte i sistemi di controllo sulle esportazioni dei veicoli di lancio e gli oggetti correlati (3.1.1) ed i sistemi di controllo delle esportazioni dei satelliti e delle loro componenti (3.1.2).
3.1.1 I sistemi di controllo sulle esportazioni dei veicoli di lancio e gli oggetti ad essi correlati
Non esistono strumenti giuridicamente vincolanti per regolamentare il trasferimento transnazionale di veicoli di lancio nello spazio (Satellite Launch Vehicle - SLV). A causa della somiglianza tecnologica tra veicoli di lancio e missili balistici, il trasferimento internazionale dei velicoli di lancio è soggetto al regime di controllo delle esportazioni, giuridicamente non vincolante, di paesi che condividono la stessa politica, quali quelli del MTCR. Parti e
484 AOKI (S.), Export Control in Space Activities, in TAMADA (D.), ACHILLEAS (P.) (eds.), Theory and
Practice of Export Control, Singapore, Springer, 2017, pp.139-151.
485 La definizione di “oggetto spaziale” é contenuta nella Convenzione sulla responsabilità internazionale per
danni causati da oggetti spaziali (Art. I (d) e nella Convenzione sulla registrazione di oggetti lanciata nello spazio cosmico (Art.I (b), cosi come “il termine oggetto spaziale include parti componenti di un oggetto spaziale, nonché il suo veicolo di lancio e parti di esso”.
componenti di lanciatori, e le relative tecnologie che si pongono al di fuori del controllo disciplinato dal MTCR, sono regolati dall’AW.486
Diversamente dal Regime sul Controllo dei Missili, nel caso dell’Accordo di Wassenaar determinante risulta essere la sola responsabilità e discrezionalità nazionale di ogni Stato nel decidere il trasferimento o meno di qualsiasi elemento elencato nel’Accordo.487 Tale
differenza può essere spiegata dal fatto che l’accordo di Wassenaar non ha come obiettivo la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, e questo fa si che qualsiasi Stato ha il diritto di ottenere elementi ed armi a duplice uso tecnologicamente avanzate per la sua difesa, ai sensi dell’art.51 della Carta delle Nazioni Unite.488
I beni, le attrezzature, il software e le tecnologie controllate in relazione alle attività spaziali sono specificati nell’Elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso che comprendono gli oggetti dalla categoria 1 alla categoria 9489, dell’Elenco sensibile e dell’Elenco molto sensibile, e contenute anche nell’Elenco delle munizioni.490 Sistemi di
propulsione a razzo liquido, solido e ibrido al di sopra di determinate specifiche elencate in particolare nella Categoria 9 (aerospaziale e propulsione)491, nell’Elenco sensibile (The Sensitive List)492 e nell’Elenco molto sensibile (the Very Sensitive List)493 e nella Lista delle munizioni (Munition List)494 sono soggetti al controllo delle esportazioni attraverso leggi nazionali.
3.1.2 I sistemi di controllo delle esportazioni dei satelliti e delle loro componenti
Ad oggi, non sussistono regole ed accordi internazionali, ad eccezione dell’Accordo di Wassenaar, relativi a oggetti spaziali diversi dai veicoli di lancio spaziali. Il trasferimento internazionale di satelliti, di altre sonde spaziali e le relative tecnologie pertinenti sono
486 WA, Linee guida e procedure, compresi gli elementi iniziali (12 luglio 1996 e successive modifiche), I.
Finalità.
487 Ibid., II, Scopo, punti 3-4 e 7.
488 WA, Linee guida e procedure, compresi gli elementi iniziali, I. Scopi, par.4.
489 Mentre questa lista è talvolta denominata “elenco di base” per distinguerla dall'”elenco sensibile” e
dall’”Elenco molto sensibile”, sono comunque tutte incluse nello stesso elenco di beni e tecnologie a duplice uso. Vedi elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso e elenco delle munizioni, WA-LIST (15) 1 Corr.1 (4 aprile 2016).
490 Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso e elenco delle munizioni, WA-LIST (15) 1 Corr.1 (4 aprile
2016) [di seguito “WA-LIST (15) 1 Corr.1”].
491 Ibid., 9.A.5-9.A.10 (pp.145-147). 492 Ibid., p.163.
493 Ibid., p.166.
regolati dall’Accordo come “veicoli spaziali”495 (categorie 7 e 9), “bus spaziale”496 (categoria
9), “carico utile di veicoli spaziali”497 (categoria 9), o come oggetti “qualificati per impiego
spaziale”498 che si trovano nelle categorie 3, 6 e 7 nella Lista di oggetti e tecnologie ad uso
duale e nella Lista delle munizioni.
Più concretamente, sono specificati nell’Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso, gli oggetti con requisiti spaziali come i rilevatori a stato solido oltre una determinata qualifica499, i sensori di rilevamento a distanza di immagini monospettrali/multispettrali qualificate per impiego spaziale superiori a determinate specifiche500 indicati nella categoria 6 (sensori e laser)501, oggetti relativi al Sistema di Navigazione Satellitare Globale (Global Navigation Satellite System - GNSS) nella categoria 7 (navigazione e avionica)502, e oggetti appositamente progettati per controllare attivamente la risposta dinamica o la distorsione di strutture “spaziali”, ecc. nella categoria 9 (aerospazio e propulsione)503.
Nell’Elenco delle munizioni, i seguenti elementi sono esempi della relativa regolamentazione: veicoli spaziali e relativi componenti appositamente progettati per uso militare, come le contromisure elettroniche e le apparecchiature elettroniche per contromisure504, sistemi elettronici o apparecchiature progettate per la sorveglianza e il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a scopi di intelligence militare o di sicurezza o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio505, demodulatori digitali appositamente
progettati per i segnali di intelligence506, apparecchiature di disturbo del segnale GNSS e
componenti appositamente progettati per questo507, navicelle spaziali e suoi componenti
appositamente progettati o modificati per uso militare508 e sistemi di armi ad energia diretta
495 Questo termine è definito come “satelliti attivi e passivi e sonde spaziali” in WA-LIST (15) -1 Corr.1, p.219. 496 Questo termine è definito come “l’equipaggiamento che fornisce l'infrastruttura di supporto del veicolo
spaziale” e la posizione per il “carico utile del veicolo spaziale”. WA-LIST (15) -1 Corr.1.
497 Questo termine è definito come “equipaggiamento, collegato al bus spaziale”, progettato per svolgere una
missione nello spazio (ad es. comunicazioni, osservazione, scienza).” WA- LIST (15) -1 Corr.1.
498 Questo aggettivo definisce un oggetto come “progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove di successo,
per operazioni a quote superiori a 100 km sopra la superficie della Terra”, WA-LIST.
499 Ibid., 6.A.2.a.1.a-6.A.2 .a.1.d. (pp.97-98). 500 Ibid., 6.A.2.b. (pp.101-102).
501 Ibid., 6.A.2.d., 6.A.8.d., e 6.A.8.j. (pp.102-122).
502 Ibid., 7.A.3. Nota tecnica a., 7.A.5. E 7.D.5. (pp.130-132 e 134). 503 Ibid., ad es. 9.A.10.c. (p.147).
504 Ibid., ML 11.aa (p.189). 505 Ibid., ML 11.ac (p.189). 506 Ibid., ML 11.ai (p.189). 507 Ibid., ML 11.b. (p.189). 508 Ibid., ML 11.c. (p.189).
(DEW) come sistemi laser, sistemi a fascio di particelle e sistemi di radiofrequenza ad alta potenza.509
La 9° riunione plenaria della Accordo di Wassenaar, tenutasi nel dicembre 2003, ha approvato che gli Stati partecipanti estendano i loro regolamenti nazionali sul controllo delle esportazioni agli oggetti a duplice uso non inclusi in tali elenchi, quando la destinazione di tali oggetti è uno Stato soggetto ad un embargo vincolante deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), da un embargo sulle armi o qualsiasi altro embargo regionale sulle armi pertinente o giuridicamente vincolante per il paese esportatore interessato o nel quale esso partecipa su base volontaria.510 Si tratta dei cosiddetti controlli “catch-all” attuati da altri regimi di controllo delle esportazioni, incluso il Regime sul Controllo della Tecnologia dei Missili. Tuttavia, a causa della sua intrinseca natura già precedentemente evidenziata, questo è stato applicato in maniera molto più “soft” rispetto ad altri regimi di controllo delle esportazioni, senza trascurare il fatto che ciascuno Stato partecipante determina, a livello nazionale, la propria definizione del termine “uso finale militare”.511
I regimi del controllo delle esportazioni degli Stati Uniti e dell’Unione europea riguardanti gli oggetti relativi allo spazio sono definiti in modo più approfondito, in quanto le leggi e i regolamenti dell’Unione e degli Stati Uniti sono i più rilevanti nel considerare il controllo delle esportazioni spaziali.