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La necessità di rendere attuali i principi enunciati nel

Capitolo 4. Il regime giuridico applicabile ai dati forniti dai satelliti dual

4.1 La diffusione dei dati ottenuti dal telerilevamento

4.1.2 La necessità di rendere attuali i principi enunciati nel

Ad oggi, la solidità dei principi del 1986 ha continuato a dimostrare il suo valore. Ma i principi non sono stati aggiornati;737 non riflettono l’evoluzione delle tecniche di raccolta e elaborazione dei dati e non tengono conto della necessità di limitare l’uso militare di immagini satellitari commerciali ad alta risoluzione al fine di impedire che tali dati cadano in mani nemiche.738

Infatti, le disposizioni sono generiche, a volte anche ambigue, e i principi si concentrano solo su alcuni aspetti.739 In particolare, non solo non contengono precisi riferimenti in merito all’accuratezza ed alla divulgazione dei dati, oltre che alle responsabilità derivanti dalla stessa ma, soprattutto alla luce dell’evoluzione tecnologica, appaiono sempre più inadatti a regolare i differenti utilizzi dei dati civili e militari, e dei diversi tipi di raccolta degli stessi, attualmente possibili.740 Infatti, nel mondo digitalizzato nel quale viviamo, i big

data sono utilizzati in numerosi settori della nostra società. Sono considerati come dei dati ad alta capacità, alta velocità ed elevata varietà di utilizzo, e delineano nuovi elementi recentemente introdotti nella teoria giuridica.741 La disciplina giuridica relativa alla gestione

di volumi di dati cosi’ importanti e le implicazioni che derivano da loro utilizzo sembra essere ancora in una fase embrionale, in considerazioe della relativa novità del fenomeno e

737 GAUDRAT (P.), TUINDER (P.H.), The Legal Status of Remote Sensing Data: Issues of Access and

Distribution, in LAFFERRANDERIE (G.), CROWTHER (D.), Outlook on Space Law Over the Next 30 Years,

The Hague, Kluwer Law International, 1997, pp.351-360.

738 LEE (R.J.), Military Use…, loc. cit.

739 TAJANI (F.), Il Remote Sensing tra Interessi Particolari e Benefici Globali nella Prospettiva Giuridica, in

Spazio. Scenari di Collaborazione – Notte di Diritto Internazionale, a cura di Antonello Folco Biagini, Mariano

Bizzari, pp. 77-84.

740 ITO (A.), Legal Aspects of Satellite Remote Sensing, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p.65. 741 SOILLE (P.), MARCHETTI (P.G.), Proceedings of 2016 Conference on Big Data from Space (BiDS’16),

Santa Cruz de Tenerife, Spain, 15-17 March 2016, Publications Office of the European Union, 394p. : https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/proceedings-2016-conference-big-data-space-bids16.

delle sua evidente complessità.742 Ad esempio, nel 2017, i satelliti Sentinels del programma

Copernicus, hanno generato circa 8 Terabytes (TB) al giorno. La produzione completa fornita da Sentinel-1A disponibile online comprende oltre 450.000 prodotti.743 Di conseguenza, sono

stati creati differenti canali per distribuire i dati ottenuti da Copernicus. L’ESA sta sviluppando le cosiddette stazioni di terra “collaborative”, con lo scopo di facilitare la distribuzione dei dati satellitari alle comunità di utenti (Sentinel Collaborative Ground Segment).744 Questi investimenti sono sicuramente utili e necessari per sostenere la proliferazione di iniziative di accesso ai dati gratuite ed aperte. Alla fine del 2016, 100 TB di prodotti sono stati distribuiti quotidianamente. Con questo livello di utilizzo, l’introduzione di soluzioni di accesso ai dati complementari diventa un obbligo ed una necessità.745

Oggi esistono dei metodi per imporre restrizioni tecnologiche, come la limitazione della risoluzione consentita per i sistemi di immagini satellitari commerciali o civili in un determinato paese, in modo che i dati siano poco sfruttabili dagli utenti militari. Alcuni autori affermano che i satelliti dotati di sensori con una risoluzione spaziale superiore a 10 metri dovrebbero essere espressamente esclusi dallo scopo di questa regolamentazione.746 Ma questa sembra una soluzione piuttosto draconiana che non prenderebbe in considerazione l’utilità riconosciuta delle immagini ad alta risoluzione per la protezione ambientale e la pianificazione territoriale e che sarebbe contraria alla disciplina internazionale pertinente.

In alternativa, i governi potrebbero imporre vincoli operativi, come il controllo degli otturatori di qualsiasi satellite di osservazione della Terra che ricada sotto la loro giurisdizione, che verrebbe esercitato in caso di crisi o conflitto militare. In tali situazioni, i governi potrebbero limitare temporaneamente la raccolta o la distribuzione di immagini

742 BOHLMANN (U.), SOUCEK (A.), From “Shutter Control” to “Big Data”: Trends in the Legal Treatment

of Earth Observation Data, in BRUNNER (C.), KONUGSBERGER (G.), MAYER (H.), RINNER (A.) (eds.), Satellite-Based Earth Observation – Trends and Challenges for Economy and Society, Switzerland, Springer,

2018, pp.185-196.

743 DE MEY (S.), The Future of Satellite Applications: The End-User Perspective, in Yearbook on Space Policy

2015: Access to Space and the Evolution of Space Activities, Wien, Springer, 2017, pp.182-184.

744 Agenzia Spaziale Europea:

https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel_Collaborative_Ground_Segment; Agenzia Spaziale Italiana: https://www.asi.it/it/eventi/workshop/operativo-il-collaborative-ground-segment- italiano-di-sentine.

745 DÖPKE (C.), The Importance of Big Data for Jurisprudene and Legal Practice, in HOEREN (T.),

KOLANY-RAISER (B.) (eds.), Big Data in context: Legal, Social, and Technological Insights, Wien, Springer, 2018, pp.13-19.

746 CATALANO SGROSSO (G.), Remote Sensing Data Protection and Data Distribution Policy, in HARRIS

(R.A.) (eds.), Proceedings of the 3rd ECSL Colloquium: International Organisations and Space Law: Their Role

and Contributions, Perugia, 1999, p.449; CHENG (B.), Legal and Commercial Aspects of Data Gathering by Remote Sensing, in CHENG (C.J.), MENDES DE LEON (P.), The Highways of Air Space over Asia, Dordrecht,

satellitari ad alta risoluzione di un particolare territorio in caso di conflitto imminente o dichiarato.747 Questo sarà oggetto di analisi nella parte successiva.

Tali pratiche devono essere attentamente valutate, poiché la disponibilità di dati è parte integrante del principio dell’accesso indiscriminato, senza il quale questo principio non avrebbe senso. Allo stesso tempo, tuttavia, le restrizioni che riflettono i problemi di sicurezza non possono essere giudicate ipso facto in contrasto con i principi delle Nazioni Unite sul telerilevamento. In effetti, qualsiasi sistema permette di limitare la libertà di informazione per ragioni di urgenza; inoltre, come abbiamo visto, l’esistenza di tali restrizioni non influisce né sul riconoscimento generale né sull’accettazione del principio dell’accesso ai dati da parte degli Stati osservati come regola generale; è esso stesso basato su quest’ipotesi. La pratica dei limiti commerciali e militari è sempre accompagnata dalla conferma ufficiale dei principi di base della libertà e dell’accesso ai dati senza discriminazioni.

La stessa conclusione può essere raggiunta considerando le attività di telerilevamento da una diversa prospettiva: quella della libertà di informazione prevista nella maggior parte delle costituzioni nazionali e nei diritti umani universalmente riconosciuti sia a livello internazionale, sia a livello regionale. Se consideriamo i dati di immagini e di telerilevamento come “informazioni pubbliche” protette in quanto tali da questa libertà fondamentale, che include la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni, dobbiamo ammettere che tutte le norme pertinenti nei trattati sui diritti umani di livello internazionale si applicano alle attività di telerilevamento, comprese quelle che prevedono eccezioni e interferenze legittime nel godimento di tali diritti, come la protezione della sicurezza nazionale, protezione dell’ordine pubblico e rispetto dei diritti degli altri, compresi i loro diritti materiali e di proprietà intellettuale.748

I principi delle Nazioni Unite sono applicabili agli Stati e non vi è ambiguità su come questi si applicherebbero alle operazioni commerciali. Le aziende sono responsabili nei confronti dei propri Stati attraverso le normative nazionali. Tuttavia, le aziende potrebbero spostare la loro sede in località straniere per evitare leggi o regimi fiscali rigorosi, complicando così gli sforzi per controllare o regolare le loro attività. Le società di diversi paesi che si uniscono per formare consorzi o società registrate in diversi Stati che gestiscono

747 PRESTON (B.), Space Remote Sensing Regulatory Landscape, in BAKER (J.C.), O’CONNELL (K.M.),

WILLIAMSON (R.), Commercial Observation Satellites: At the Leading Edge of Global Transparency. Santa Monica, CA: RAND Coporation, 2011, pp.501-532.

748 ACHILLEAS (P.), High-Resolution Remote Sensing Imagery and Human Rights, in Proceedings of the 44th

diverse fasi delle operazioni spaziali o di gestione e trattamento dei dati complicherebbero ulteriormente la situazione.

In conclusione, un esame della prassi degli Stati rivela una situazione in cui i principi fondamentali sanciti delle Nazioni Unite mantengono la loro importanza, anche in un sistema commerciale di servizi di telerilevamento.749 Tuttavia, alcune delle questioni più importanti relative agli eventi recenti o attuali nel campo del telerilevamento, in primis la commercializzazione e le innovazioni tecnologiche, non sono perfettamente regolate. Lo scopo del compromesso nei principi era, nelle menti dei redattori, quello di costituire uno primo passo in un processo legislativo che portasse a un trattato formale.750 I principi del 1986 non sono confluiti alla fine in un trattato. Tuttavia, è necessario aggiornare e sviluppare regole per le differenti situazioni derivanti dalle innovazioni tecnologiche e dall’applicazione civile, commerciale e militare del telerilevamento.

Il motivo principale per cui la trasposizione dei principi sul telerilevamento in un trattato giuridicamente vincolante non è mai stato oggetto di una discussione concreta è rappresentato dal rischio di riaprire il dibattito su questioni che sono state concordate e che hanno portato all’adozione della risoluzione 41/65. In generale si ritiene che sia preferibile avere un testo efficace piuttosto che un trattato stipulato solo da pochi Stati e non applicato in modo concreto. La natura non vincolante dei Principi del 1986 è esattamente ciò che la caratterizza come un quadro giuridico ampio e flessibile e, come tale, in grado di accogliere meglio gli sviluppi in corso nel campo della tecnologia.