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Capitolo 3. Il regime dell’export control nel quadro delle tecnologie spaziali: la necessità di un equilibrio tra sicurezza e cooperazione

3.3 I quadri giuridici nazionali relativi all’export control

3.3.2 Il caso europeo della Francia e dell’Italia

Lo studio dei regimi nazionali applicabile ai beni a duplice uso (3.3.2.1) e militari (3.3.2.2) è molto rilevante per capire come ogni paese regola l’esportazione di tecnologie spaziali. Rappresentano un ulteriore esempio in questo senso la Francia e l’Italia.

3.3.2.1 I beni a duplice uso

Per quanto riguarda il controllo dei beni a doppio uso, o ad uso duale, la Francia e l’Italia si sono adeguate al Regolamento 428/2009 modificato dal Regolamento 2268/2017, come già precedentemente osservato.

In Francia, l’Arrêté600 del 27 febbraio 2018601 ha dato attuazione alle disposizioni del

regolamento poc’anzi citato prevedendo un controllo sull’esportazione dei beni, delle tecnologie e dei servizi ad uso duale e la messa in opera di misure restrittive verso alcuni paesi di destinazione finale, modificando l’Arrêté del 13 dicembre 2001 relativo al controllo dell’esportazione verso paesi terzi e il trasferimento verso gli Stati membri della comunità europea di beni e tecnologie a doppio uso, ed il decreto n.2017-860 del 9 maggio 2017, relativo al controllo sull’esportazioni, l’importazione e il trasferimento di beni a doppio uso e

599 PLATTARD (S.), Enjeux Technologiques et Economiques : les Utilisations Civiles de l’Espace, in L’Espace,

un Enjeu Terrestre, La Documentation Française, Questions Internationales, n°67, 2014, 128p.

600 Nel diritto francese, l’Arrêté rappresenta una decisione amministrativa di portata generale o individuale

speficica ad un’attività o ad una zona geografica. Sono emanati dai Ministri, i Prefetti ed i Sindaci.

601 Arrêté du 27 février 2018 relatif au contrôle à l’exportation de biens, technologies et services à double usage

et à la mise en œuvre des mesures restictives prises à l’encontre de certains pays de destination finale, modifiant l’arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l’exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la communauté européenne de biens et technologies à double usage - JORF n°0080 du 6 avril 2018,

alle misure restrittive adottate verso la Siria, l’Iran e la Russia.602 In questo modo, le

evoluzioni in questo particolare settore hanno seguito quelle dell’Unione europea. Occorre sottolineare che a partire dal 2010, i servizi ministeriali incaricati di istruire le domande di trasferimento e di esportazione sono stati raggruppati sotto un unico servizio, il Service de Biens à Double Usage (SBDU).603 Questo servizio conferisce al Ministero delle Finanze una competenza diretta nel concedere le licenze. Tuttavia, l’ottenimento delle licenze a doppio uso per i casi più sensibili e delicati viene effettuato solo dopo autorizzazione della Commission interministérielle pour les Biens à Double Usage (CIBDU),604 che é presieduta dal Ministro degli Affari Esteri.

In Italia, le disposizione dello stesso Regolamento europeo sono state recepite con il decreto legislativo n. 221 del 15 dicembre 2017.605 L’art.2(e) definisce come prodotti a duplice uso i beni, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare.606 È previsto il controllo dello Stato sulle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica concernenti i prodotti a duplice uso. Il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale – è l’Autorità competente per rilasciare le autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il

602 Décret n°2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens

à double usage et aux mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie, de l’Iran et de la Russie – JORF

n°0109 du 10 mai 2017, texte n°39 :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFI1637254D/jo/texte/fr.

603 Décret n°2010-292 du 18 mars 2010 relatif aux procédures d’autorisation d’exportation, de transfert, de

courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la Direction des douanes et droits indirects à la Direction de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, JORF

n°0067 du 20 mars 2010, texte n°17 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021996199&dateTexte=20161208;

Décret n°2010-293 du 18 mars 2010 modifiant le décret n°37 du 12 janvier 2009 relatif à la Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, JORF n°0067 du 20 mars 2010, texte n°18 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021994893&categorieLien=cid; Arrêté

du 18 mars 2010 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Service des Biens à Double Usage », JORF n°0067 du 20 mars 2010 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021994966.

604 Décret n°2010-294 du 18 mars 2010 portant création d’une Commission Interministérielle des Biens à

Double Usage auprès du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, JORF n°0067 du 20 mars 2010 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021996426.

605 Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n.221 (GU n°13, 17/01/2018) :

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/17/18G00007/sg.

606 Comunicato del 22 dicembre 2017 con elenco aggiornato dei prodotti a duplice uso e la sintesi delle principali

modifiche:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/embarghi_dualuse/2017/comuni cato_dualuse_22_12_2017.pdf.

transito di prodotti a duplice uso. È stato istituito anche un comitato consultivo presso l’Autorità competente che riceve le richieste formultate dall’Autorità stessa.607

Sono previsti infine, nei due sistemi nazionali, autorizzazioni diverse come l’autorizzazione specifica individuale, l’autorizzazione generale nazionale, l’autorizzazione generale dell’Unione europea, l’autorizzazione globale individuale secondo i differenti prodotti soggetti ad esportazione ed in base al loro uso finale.

3.3.2.2 I beni e le tecnologie militari

Per quanto riguarda i beni e le tecnologie specificatamene militari, il controllo delle esportazioni degli armamenti francesi é definito da un quadro legislativo e regolamentare rigoroso basato sulla garanzia di sovranità e di sicurezza nazionale. Tale quadro risulta d’altronde dagli obblighi derivanti dagli impegni internazionale in materia di proprietà degli armamenti, di disarmo e di non proliferazione. La legge n.2011-702 del 22 giugno 2011608 fa proprie le disposizioni della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 semplificante le condizioni di trasferimento dei prodotti legati alla difesa nella Comunità europea609 che intende eliminare le disparità tra i paesi dell’Unione europea per

quanto riguarda le leggi e le norme sul trasferimento dei prodotti per la difesa (la cui definizione va dai fucili, alle bombe e ai siluri, fino ai sottomarini e agli aeromobili per uso bellico) ; istituisce un sistema di rilascio di autorizzazione basato sulla concessione di licenze di trasferimento ai fornitori e facilita la circolazione trasparente e sicura dei prodotti per la difesa all’interno dell’UE, contribuendo a incrementare la competitività del settore della difesa dell’UE. Prevede inoltre tre tipi di licenze secondo il destinatario e il tipo di prodotto. Questa legge fissa i principi del nuovo sistema di controllo francese delle esportazioni in materia di prodotti militari.

Le autorità francesi considerano infatti come prodotti militari tutti i sistemi, i sotto- sistemi, gli equipaggiamenti o le componenti specificatamente concepite o modificate per un

607 Art.10, 11, 13 e 14 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n.221.

608 Loi n°2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de

guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marché de défense et de sécurité, JORF n° 0144 du 23 juin 2011

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024228630&categorieLien=id.

609 Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e

le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0001:0036:it:PDF.

uso militare, vale a dire principalmente i lanciatori e i satelliti d’osservazione o di telecomunicazione.610 A tali prodotti si aggiungono i beni particolarmente sensibili

disciplinati dal MTCR. Il regime sul controllo delle esportaszioni di materiale da guerra e materiale similare é disciplinato dal Codice della Difesa e da un decreto applicativo.611 L’autorità decisionale é il Primo Ministro, che fa suo il parere della Commissione interministeriale per lo studio delle esportazioni dei materiali da guerra (CIEEMG), presieduta dal Segretario Generale della Difesa e della Sicurezza Nazionale (tale Commissione interministeriale é composta dai rappresentanti del Ministero deglli Affari Esteri, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e della Finanza). Le raccomandazioni della Commissione interministeriale sono tenute in considerazione in un quadro di direttive generali annuali approvate dal governo e sulla base di otto criteri stabiliti dal Codice di Condotta dell’Unione europea :612 1) Rispetto degli obblighi internazionali ; 2) Rispetto dei

diritti dell’uomo da parte del destinatario ; 3) Situazione interna del destinatario ; 4) Mantenimento della pace e della stabilità regionale; 5) Sicurezza degli Stati membri e dei loro alleati ; 6) Comportamento dei paesi compratori vero la comunità internazionale ; 7) Esistenza di un rischio di distorsione o riesportazione ; 8) Compatibilità con le capacità tecniche e finanziarie del compratore.

Con questa disciplina si esprime il cambiamento fondamentale nel regime francese sul controllo delle esportazioni. Dato che lo Stato non aveva esercitato finora che un controllo a priori, accetta ora la messa in opera di un controllo a posteriori. L’esportatore prima non aveva nessuna preoccupazione se non quella di ottenere la licenza d’esportazione. Ora invece la sua responsabilità puo’ essere ricercata, in caso di distorsione dell’uso finale del prodotto consegnato o dei suoi componenti, per eventuali riesportazioni o utilizzi inappropriati da parte dell’utilizzatore finale. Si tratta di un obbligo per l’esportatore di assicurare una tracciabilità dei prodotti.

In Italia, le disposizioni della Direttiva 2009/43/CE sulle condizioni di trasferimento dei prodotto legati alla difesa nella Comunità europea sono state recepite con il decreto

610 BRONER (R), La Directive n°2009/43/CE…, loc. cit.

611 Décret d’application n°2012-901 du 20 juillet 2012 relatif aux importations et aux exportations hors du

territoire de l’Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, JORF n°0169 du 22 juillet 2012 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026209273&categorieLien=id.

612 Posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC elencante le regole comuni disciplinanti il controllo delle

esportazioni di tecnologie ed equipaggiamenti militari (GUUE L 335 del 13 dicembre 2008): https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0944&from=IT.

legislativo n°105 del 22 giugno 2012,613 che ha modificato la legge del 9 luglio 1990, n°185

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°163 del 14 luglio 1990.614 L’art.2 della legge del 1990

prevede che sono considerati materiali di armamento quei materiali che, per requisisti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia, prendendo in considerazione in particolare i missili. L’art.2(7) prevede che la trasformazione o l’adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all’estero, che comportino, per l’intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale stesso, sono autorizzati secondo le disposizioni della citata legge. L’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni.

I paesi dell’UE devono garantire che i fornitori di prodotti a doppio uso o destinati alla difesa sul proprio territorio mantengano una documentazione dettagliata sui trasferimenti e le esportazioni.

A livello europeo, deve osservarsi che anche se la creazione di un mercato interno unico ha determinato l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei servizi tra gli Stati membri, il diritto dell’UE permette agli Stati membri di adottare delle misure particolari per la protezione di interessi essenziali alla loro sicurezza (art.36 e 346 del TFUE).615 E’ proprio su tale principio che i regimi nazionali di controllo delle esportazioni, in

contrasto con la libera circolazione dei prodotti, si rendono compatibili con il diritto dell’UE. Tuttavia, il quadro normativo rileva anche che le divergenze esistenti in questo settore rischiano di compromettere l’innovazione, la cooperazione industriale e, in ultimo, la competitività del settore della difesa in seno all’UE. Le prerogative legate alla difesa hanno da sempre rappresentato una delle missioni fondamentali circa le competenze esclusive dello Stato, ed è proprio per tale motivo che le regolamentazioni nazionali nel settore del controllo delle esportazioni, differenziandosi da Stato a Stato, hanno reso l’Europa soggetta ad una frammentazione economica, giuridica e geopolitica in materia di sicurezza e difesa. E’

613 Decreto legislativo n°105, 22/06/2012 (GU n°169, 21/07/2012):

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/07/21/169/sg/pdf.

614 Legge n°185 del 9 luglio 1990 (GU n°163, 14/07/1990):

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/07/14/090G0222/sg.

necessario armonizzare le legislazioni nazionali per semplificare le esportazioni ed i trasferimenti intra-comunitari e di garantire il buon funzionamento del mercato interno.616