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4.2.1 Il profilo giuridico

La proposta di direttiva poggia la sua base giuridica sull’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea11, il cui Titolo VII è rubricato «Norme comu-

ni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni». L’art. 114 è proprio collocato all’interno del Capo 3 dedicato al «Ravvicinamento delle legislazioni» e, pertanto, consente di adottare «le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno»12.

Mediante l’armonizzazione delle leggi nazionali relative alla risoluzione delle crisi di enti creditizi e società d’investimento, la proposta mira a conferire agli Stati membri gli stessi strumenti operativi, allo scopo di agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali (nel caso di crisi transfrontaliere) e promuovere la stabilità finanziaria13.

In accordo col principio di sussidiarietà espresso all’art. 5, par. 3 del Trattato14,

l’Unione può intervenire, negli ambiti che non rientrano tra le sue competenze esclu- sive, solamente nel caso in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello

10Commissione Europea, Gestione delle crisi: nuove misure per evitare di dover ricorre-

re al salvataggio delle banche, comunicato stampa 12/570, Bruxelles, 6 Giugno 2012, p. 1 in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-570_it.htm consultato nel mese di luglio 2013.

11GU C 83/47 del 30.3.2010.

12Cfr. art. 114, par. 1, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

13Commissione Europea, Proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di

risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le diretti- ve del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, cit., p. 7.

14Cfr. art. 5, par. 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: «L’Unione può prendere

regionale e locale: ne consegue, dunque, che la direttiva rappresenta lo strumento giuridico appropriato, dal momento che gli effetti desiderati dall’Unione Europea possono realizzarsi soltanto dopo il suo recepimento all’interno delle specificità degli ordinamenti nazionali15.

È interessante notare, poi, che in virtù del principio di proporzionalità, il conte- nuto e la forma dell’azione dell’Unione sono limitati al raggiungimento degli obiet- tivi stabiliti dai trattati: le disposizioni sono quindi proporzionate agli obiettivi da conseguire16.

4.2.2 L’oggetto della proposta e i suoi obiettivi

La proposta tratta il delicato tema della risoluzione delle crisi di enti creditizi e so- cietà d’investimento, prevedendo diversi strumenti e modalità d’intervento a seconda della gravità e dello stato d’avanzamento dell’insolvenza dell’ente. Alle autorità na- zionali competenti sarebbero conferiti vasti poteri d’intervento, nell’ambito del crisis management, comprendendo le fasi di preparazione e prevenzione, d’intervento pre- coce e di risoluzione. Come accennato in precedenza, tale proposta rappresenta un passo essenziale nel creare un framework di risoluzione delle crisi che sia quanto più armonizzato possibile all’interno dell’Unione Europea, al fine di preservare la stabilità finanziaria e ridurre i costi sopportati dai contribuenti.

La Commissione, nel presentare la proposta, ha evidenziato come questa sia anche parte del più generale progetto di unione bancaria, che dovrebbe fondarsi sui seguenti pilastri: un unico sistema di garanzia a livello europeo, un’autorità di risoluzione e un fondo di risoluzione comuni, un’unica autorità di vigilanza europea in relazione alle banche cross-border e, infine, un singolo rulebook per la vigilanza prudenziale di tutte le banche17.

15Commissione Europea, op. ult. cit., p. 8. 16Commissione Europea, loc. cit.

17Commissione Europea, Bank recovery and resolution proposal: Frequently Asked Questions,

Per quanto riguarda gli obiettivi generali della proposta, la valutazione d’im- patto della Commissione fa riferimento al mantenimento della stabilità finanziaria e della fiducia nelle banche e al garantire la continuità dei servizi finanziari fonda- mentali ed evitare i problemi dovuti al contagio; in aggiunta, la Commissione mira a ridurre al minimo le perdite per la società (in particolare per i contribuenti), pro- teggere i depositanti e limitare l’azzardo morale; infine, non può non essere tenuto in considerazione tra gli obiettivi, il rafforzamento del mercato interno per i servizi bancari mantenendo un buon livello di armonizzazione18.

In seguito, la valutazione d’impatto illustra altri obiettivi classificati come «spe- cifici ed operativi» che riguardano i seguenti ambiti: preparazione e prevenzione, intervento precoce, risoluzione della banca, gestione delle crisi transfrontaliere e finanziamento della risoluzione19.

Tutto considerato, l’obiettivo prioritario resta quello di istituire un quadro rego- lamentare armonizzato che permetta alle banche (di qualsiasi dimensione) di fallire, tuttavia salvaguardando le loro funzioni economiche principali, riducendo al mini- mo l’impatto del default all’interno del sistema finanziario ed evitando sacrifici ai contribuenti.

4.2.3 Le autorità competenti e il ruolo dell’EBA

Vista la varietà legislativa all’interno dell’Unione Europea, per evitare interferenze con disposizioni nazionali, la Commissione non specifica quale autorità sia prepo- sta alla risoluzione delle crisi: fermo restando che questa deve essere un’autorità amministrativa pubblica20, ciascuno Stato membro è quindi libero di assegnare tale

incarico alla banca centrale nazionale, all’autorità di vigilanza finanziaria, al sistema

416_en.htm consultato nel mese di luglio 2013.

18Commissione Europea, Impact assessment accompanying the document proposal for a Di-

rective of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, cit., pp. 19-20.

19Commissione Europea, loc. cit.

di garanzia dei depositi, al ministero delle finanze o a un’autorità speciale. Sotto questo punto di vista, la proposta è in linea con quanto raccomandato dal Financial Stability Board nel suo documento sulle caratteristiche essenziali dei regimi effica- ci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari21. Di fatto, al Key Attribute 2.1

si sancisce che «Each jurisdiction should have a designated administrative authori- ty or authorities responsible for exercising the resolution powers over firms within the scope of the resolution regime ("resolution authority"). Where there are multi- ple resolution authorities within a jurisdiction their respective mandates, roles and responsibilities should be clearly defined and coordinated»22.

Ad ogni modo, le autorità preposte alla risoluzione delle crisi dovranno possedere adeguate competenze e risorse per gestire procedure di risoluzione a livello nazionale e transfrontaliero23. Il FSB, inoltre, sottolinea il requisito di indipendenza operativa

che la resolution authority dovrebbe avere, a fianco di rigorosi processi di valutazione sull’efficacia delle sue azioni24.

Infine, vista la possibilità di conflitto di interessi, si richiede alle autorità de- signate la separazione della funzione di risoluzione dalla funzione di vigilanza e da tutte le altre attività25.

Per quanto riguarda il ruolo dell’EBA in quest’ambito, l’Autorità europea rice- verà da ciascun Stato membro la designazione della propria resolution authority e avrà il compito di redigerne una lista pubblica che verrà aggiornata ogni anno26.

21Financial Stability Board, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial

Institutions, October 2011, in http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf consultato nel mese di luglio 2013.

22Financial Stability Board, op. cit., pp. 5-6, par. 2.1. 23Cfr. art. 3, par. 6, COM(2012) 280 definitivo.

24Financial Stability Board, loc. cit., par. 2.5: «The resolution authority should have

operational independence consistent with its statutory responsibilities, transparent processes, sound governance and adequate resources and be subject to rigorous evaluation and accountability mecha- nisms to assess the effectiveness of any resolution measures. It should have the expertise, resources and the operational capacity to implement resolution measures with respect to large and complex firms».

25Cfr. art. 3, par. 3, COM(2012) 280 definitivo. 26Cfr. art. 3, par. 8, COM(2012) 280 definitivo.

La DG Mercato Interno e Servizi ha poi proposto per l’EBA, oltre ad un ruolo di supervisione, anche il compito di sviluppare e coordinare i piani di risanamento e risoluzione degli enti creditizi27.

In aggiunta, sempre nei limiti delle leggi comunitarie, l’EBA avrebbe la re- sponsabilità di risolvere eventuali disaccordi tra autorità nazionali di risoluzione; tuttavia, tale compito potrebbe risultare inappropriato, dal momento che il Board of Supervisors dell’EBA è composto proprio da rappresentanti delle autorità nazio- nali: alcune possibili soluzioni potrebbero essere l’istituzione di un sotto-comitato che prenda decisioni su base delegata, oppure, la formazione di un gruppo alterna- tivo di autorità nazionali di risoluzione che proponga una decisione finale al Board of Supervisors28.