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3.2 Il rapporto del Gruppo de Larosière

3.2.1 Le raccomandazioni sulla regolamentazione

Innanzitutto il Rapporto delinea una distinzione tra due termini spesso confusi tra loro: regolamentazione e vigilanza. La regolamentazione consta di un insieme di regole e norme che governano le istituzioni finanziarie e il cui obiettivo è facilitare la stabilità finanziaria e salvaguardare i consumatori di servizi finanziari; la vigilanza è, invece, il processo responsabile per la supervisione delle istituzioni finanziarie, facendo sì che regole e norme siano propriamente applicate16.

Avendo precedentemente esaminato le principali debolezze evidenziate dalla cri- si, come l’inadeguata regolamentazione, la scarsa supervisione e l’insufficiente vigi-

13Gruppo dei Trenta, Financial Reform: A Framework for Financial Stability, Washing-

ton, D.C., January 2009, p. 13 in http://www.group30.org/images/PDF/Financial_Reform- A_Framework_for_Financial_Stability.pdf consultato nel mese di aprile 2013.

14Commissione delle Comunità Europee, op. ult. cit., p. 5.

15Dal momento che il rapporto del Gruppo de Larosière è stato scritto nel 2009, alcuni argomenti

(ad esempio il nuovo framework sulla supervisione bancaria) saranno illustrati in altre sezioni della tesi, in modo da tener conto dei recenti sviluppi.

16Gruppo de Larosière, Report, The High-Level Group on Financial Supervision,

Brussels, February 2009, par. 38 in http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/ de_larosiere_report_en.pdf consultato nel mese di aprile 2013.

lanza macroprudenziale, sarebbe semplicistico credere che queste mancanze avrebbe- ro potuto essere colmate solamente da una maggiore regolamentazione17. Per questo

motivo, è vero che una buona regolamentazione è la base della stabilità finanziaria, ma va ricordato che una eccessiva regolamentazione rallenta l’innovazione finanziaria e, di conseguenza, danneggia la crescita dell’economia nel suo complesso18.

Raccomandazione 119

Per prima cosa, va detto che la regolamentazione di Basilea II non può essere consi- derata una delle principali cause della crisi: questo perché tali norme sono entrate in vigore solamente il 1° gennaio 2008 nell’Unione Europea e sarebbero state applicate negli Stati Uniti a partire dal 1° aprile 201020.

Ciononostante, la crisi ha accentuato la necessità di importanti miglioramenti all’interno della regolamentazione di Basilea. Da un lato questa ha chiaramente sottovalutato alcuni rilevanti rischi e sopravvalutato l’abilità delle banche nel gestirli; dall’altro lato, la metodologia di Basilea ha fatto troppo affidamento sui recenti dati economici e su buone condizioni di liquidità21.

Oltre ad evidenziare il bisogno per requisiti minimi più alti e l’importanza di detenere capitale di alta qualità, la crisi ha anche mostrato un forte effetto di pro-

17Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 40. 18Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 42.

19Cfr. raccomandazione 1: «The Group sees the need for a fundamental review of the Basel 2

rules. The Basel Committee of Banking Supervisors should therefore be invited to urgently amend the rules with a view to:

• gradually increase minimum capital requirements;

• reduce pro-cyclicality, by e.g. encouraging dynamic provisioning or capital buffers; • introduce stricter rules for off-balance sheet items;

• tighten norms on liquidity management; and

• strengthen the rules for bank’s internal control and risk management, notably by reinforcing the "fit and proper" criteria for management and board members.

Furthermore, it is essential that rules are complemented by more reliance on judgement».

20Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 53. 21Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 54.

ciclicità. Naturalmente è inevitabile che in un sistema basato sulla sensibilità al rischio, durante una recessione, la qualità del credito peggiori e i requisiti di capita- le aumentino (o viceversa durante una fase d’espansione economica), ma l’accordo di Basilea II era caratterizzato da un’eccessiva prociclicità che chiaramente andava ridotta22.

Raccomandazione 623

Un sistema finanziario solido richiede un forte regime sanzionatorio e di vigilanza. Pertanto, le autorità incaricate della vigilanza dovrebbero avere sufficienti pote- ri per intervenire quando una banca dimostra di possedere un risk management inadeguato, un debole meccanismo di controllo o uno scarso livello di liquidità24.

Un altro punto cruciale che necessita di rafforzamenti è il regime sanzionatorio. La tipologia di sanzioni per i crimini finanziari ha dimostrato d’essere molto varia, ma similmente debole in ogni Stato membro: ad esempio, nel caso di insider tra- ding, le sanzioni possono variare da poche migliaia di euro, a milioni di euro o alla prigione25.

Non sorprende dire che una tale situazione di certo non è utile ed appropriata all’interno del progetto del Single Market promosso dall’Unione Europea: queste differenze nella vigilanza e nelle sanzioni potrebbero portare a fenomeni di arbitrag- gio regolamentare; di conseguenza, è facile comprendere come i vari Paesi debbano migliorare e, soprattutto, armonizzare i loro regimi sanzionatori.

22Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 60.

23Cfr. raccomandazione 6: «The Group considers that:

• Competent authorities in all Member States must have sufficient supervisory powers, in- cluding sanctions, to ensure the compliance of financial institutions with the applicable rules;

• Competent authorities should also be equipped with strong, equivalent and deterrent sanction regimes to counter all types of financial crime».

24Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 83. 25Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 84.

Al fine di garantire una completa applicazione delle leggi europee, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive: tali sanzioni possono essere con- siderate «efficaci» quando sono capaci di assicurare una completa compliance con le norme europee, «proporzionate» quando riflettono in modo appropriato la gra- vità della violazione, e «dissuasive» quando sono sufficientemente significative da prevenire che l’autore della violazione si ripeta e che altri commettano lo stesso atto26.

Raccomandazione 1027

Ancora una volta il rapporto del Gruppo de Larosière insiste sull’importanza di un insieme di norme armonizzato all’interno dell’Unione Europea, allo scopo di creare un solido ed efficiente Single Market. Il Gruppo offre diverse ragioni a proposito: in primis, un mercato finanziario unico (caratteristica chiave dell’Unione Europea) richiede leggi e regolamenti nazionali simili, per poter operare in modo appropriato ed efficiente; in secondo luogo, si ricordi che significative differenze legislative rendo- no più probabile la presenza di distorsioni concorrenziali tra istituzioni finanziarie, incoraggiando l’arbitraggio regolamentare e non apportando benefici all’integrazio- ne comunitaria; si è poi osservato che per i gruppi bancari cross-border, la diversità

26Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consi-

glio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: potenziare i regimi san- zionatori nel settore dei servizi finanziari, COM(2010) 716 definitivo, Bruxelles, 8 Dicembre 2010, p. 5 in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0716:FIN:IT:PDF consultato nel mese di aprile 2013.

27Cfr. raccomandazione 10: «In order to tackle the current absence of a truly harmonised set of

core rules in the EU, the Group recommends that:

• Member States and the European Parliament should avoid in the future legislation that permits inconsistent transposition and application;

• the Commission and the level 3 Committees should identify those national exceptions, the removal of which would improve the functioning of the single financial market; reduce di- stortions of competition and regulatory arbitrage; or improve the efficiency of cross-border financial activity in the EU. Notwithstanding, a Member State should be able to adopt mo- re stringent national regulatory measures considered to be domestically appropriate for sa- feguarding financial stability as long as the principles of the internal market and agreed minimum core standards are respected».

regolamentare limita l’efficienza e il normale approccio del gruppo alla gestione del rischio e alla capital allocation; ne consegue, infine, che nel caso di default istituzio- nali, la gestione delle crisi di gruppi cross-border è resa molto più difficile, in quan- to non vi è una disciplina armonizzata a livello comunitario che renda praticabile l’ordinata risoluzione della crisi28.

Il framework regolamentare in Europa ha mostrato una consistente mancanza di coesione, principalmente dovuta alle opzioni fornite agli Stati membri nell’appli- cazione delle direttive comuni: come conseguenza, queste opzioni hanno portato ad una maggiore diversità nel recepimento delle direttive a livello nazionale, dovuta a tradizioni, legislazioni e pratiche locali29.