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3.2 Il rapporto del Gruppo de Larosière

3.2.3 Le raccomandazioni sulla vigilanza

In primis, deve essere precisata la distinzione tra vigilanza micro e macroprudenziale. Lo scopo principale della vigilanza microprudenziale è di supervisionare e limi- tare le difficoltà delle singole istituzioni finanziarie, proteggendo quindi i loro clienti: è da notare, poi, che la possibilità che il rischio sistemico influenzi l’intero sistema finanziario non è sempre tenuta in considerazione38. Ciononostante, evitando default

individuali, la vigilanza microprudenziale cerca di prevenire (o almeno mitigare) il rischio di contagio e la conseguente perdita di fiducia nei confronti dell’intero sistema finanziario39.

Diversamente, l’obiettivo della vigilanza macroprudenziale è limitare l’instabi- lità del sistema finanziario nel suo complesso, al fine di proteggere l’economia da significative perdite di output reale: pertanto, deve essere rivolta particolare at- tenzione verso shock finanziari comuni o correlati, affinché siano evitati pericolosi contagi ed effetti domino40.

36Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa

ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione), cit., p. 2.

37Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 133. 38Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 146. 39Gruppo de Larosière, loc. cit.

Non è un segreto il fatto che numerosi fallimenti della vigilanza si sono verificati durante la recente crisi finanziaria, mostrando significative debolezze nel sistema regolamentare e di vigilanza dell’Unione Europea: tali fallimenti sono derivati sia dal lato microprudenziale che da quello macroprudenziale. La questione primaria è che, in quegli anni, gli accordi di vigilanza europei hanno posto troppa enfasi alla vigilanza individuale delle istituzioni finanziarie, e troppo poca alla vigilanza macroprudenziale41.

Raccomandazione 1642

La ragione sottostante questa raccomandazione è che la vigilanza macroprudenzia- le chiaramente necessitava di un urgente miglioramento: il Gruppo concorda sul fatto che la Banca Centrale Europea dovrebbe coprire degli aspetti macropruden- ziali, come l’analisi della stabilità finanziaria, lo sviluppo di early warning systems o macro-stress testing43. Il Gruppo, quindi, sostiene un ruolo esteso della BCE nella

vigilanza macroprudenziale, ma non in quella microprudenziale, e questo per diverse ragioni: innanzitutto la BCE è primariamente responsabile per la stabilità mone- taria e, di conseguenza, aggiungere compiti di vigilanza microprudenziale potrebbe influenzare il suo mandato principale; in seguito, nel caso di una crisi, la BCE si

41Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 153.

42Cfr. raccomandazione 16: «A new body called the European Systemic Risk Council (ESRC),

to be chaired by the ECB President, should be set up under the auspices and with the logistical support of the ECB.

• The ESRC should be composed of the members of the General Council of the ECB, the chairpersons of CEBS, CEIOPS and CESR as well as one representative of the European Commission. Whenever the subject discussed justifies the presence of insurance and securi- ties supervisors, the Governor could choose to be represented by the Head of the appropriate national supervisory authority;

• The ESRC should pool and analyse all information, relevant for financial stability, pertaining to macro-economic conditions and to macro-prudential developments in all the financial sectors.

• A proper flow of information between the ESRC and the micro-prudential supervisors must be ensured».

troverebbe a trattare con una molteplicità di Stati membri e autorità di vigilanza, rischiando di aumentare le inefficienze operative; infine, bisogna sottolineare che la BCE non è autorizzata a trattare con le società d’assicurazione e questo potrebbe condurre ad una vigilanza frammentaria del settore finanziario44.

In aggiunta, è facilmente comprensibile come la BCE, essendo il cuore del Si- stema europeo di banche centrali (SEBC), è in una posizione unica per identificare quei rischi macroprudenziali che tutte le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero considerare45. Al fine di ottenere un sistema finanziario completamente integrato, è

necessario che tutte le banche centrali nazionali all’interno del SEBC (non solo quel- le dell’Eurozona) assicurino un’adeguata disclosure e flussi di informazioni verso la BCE46.

La raccomandazione 16 gioca il suo ruolo in tale contesto poiché suggerisce la creazione di una nuova istituzione, presieduta dal Presidente della BCE e chia- mato Consiglio europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Council, ESRC) che andrebbe a sostituire il Comitato per la vigilanza bancaria (Banking Supervision Committee, BSC) della BCE: tra le sue numerose capacità, ci dovrebbe essere la formazione di giudizi e raccomandazioni sulle politiche macroprudenziali e sull’emanazione di risk warnings47.

44Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 171. 45Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 175. 46Gruppo de Larosière, doc. cit., parr. 175-176. 47Gruppo de Larosière, doc. cit., par. 177.

Raccomandazione 1848

Per quanto riguarda la vigilanza microprudenziale, il Gruppo ha raccomandato la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (European System of Financial Supervision, ESFS).

In una prima fase, i tre comitati delle autorità europee di vigilanza49, così come

le autorità di vigilanza nazionali, sarebbero rafforzati e, inoltre, sarebbe sviluppato un set più armonizzato dei poteri di supervisione e dei regimi sanzionatori; in una seconda fase, i comitati verrebbero trasformati in autorità che conseguiranno obiet- tivi a livello europeo, laddove le autorità di vigilanza nazionali continueranno nella loro supervisione giornaliera e manterranno gran parte delle loro competenze50.

Infine, si noti che l’EFSF verrebbe ad essere indipendente da ogni possibile influenza politica e commerciale, sia a livello europeo che nazionale, e dovrà essere neutrale rispetto alle strutture di vigilanza nazionali51.

Avendo preso in rassegna queste raccomandazioni sulla vigilanza, il nuovo qua- dro europeo di vigilanza finanziaria suggerito dal Gruppo de Larosière potrebbe essere rappresentato e riassunto attraverso la figura 3.1.

48Cfr. raccomandazione 18: «A European System of Financial Supervisors (ESFS) should be set

up. This ESFS should be a decentralised network:

• existing national supervisors would continue to carry-out day-to-day supervision;

• three new European Authorities would be set up, replacing CEBS, CEIOPS and CESR, with the role coordinate the application of supervisory standards and guarantee strong cooperation between the national supervisors;

• colleges of supervisors would be set up for all major cross-border institutions.

The ESFS will need to be independent of the political authorities, but be accountable to them. It should rely on a common set of core harmonised rules and have access to high-quality information».

49I comitati in questione sono: il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Commit-

tee of European Banking Supervisors, CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Committee of European Insurance and Occu- pational Pensions Supervisors, CEIOPS) e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators, CESR).

50Commissione delle Comunità Europee, op. ult. cit., p. 6; Gruppo de Larosière, doc.

cit., par. 184.

Figura 3.1: Il nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria.

Fonte: Gruppo de Larosière, Report, 2009.