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4.4 La preparazione e la prevenzione

4.4.3 La valutazione della possibilità di risoluzione

Tra le previsioni normative dedicate ai piani di risoluzione e al sostegno finanzia- rio intra-gruppo, la BRRP include degli articoli che trattano del c.d. resolvability assessment, ossia la valutazione della possibilità di risoluzione. Ai sensi dell’art. 13, le autorità di risoluzione in collaborazione con le autorità competenti avranno il compito di verificare «in che misura è possibile la risoluzione delle crisi di enti e gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario»61. L’art.

13 della BRRP risulta in linea con le raccomandazioni previste dal FSB, secondo cui una SIFI è "risolvibile"62 se le autorità ritengono sia possibile e credibile av-

viare una risoluzione che protegga le principali funzioni economiche dell’ente, senza avere conseguenze sistemiche all’interno del settore finanziario e perdite ai danni dei contribuenti: affinché la risoluzione sia praticabile, le autorità dovrebbero avere poteri legali sufficienti ad assicurare la continuità delle funzioni importanti a livello sistemico; inoltre, affinché sia credibile, gli strumenti di risoluzione non dovrebbero creare ulteriori problemi al sistema finanziario e all’economia reale63.

61Cfr. art. 13, par. 1, COM(2012) 280 definitivo: «Gli Stati membri assicurano che le autorità

di risoluzione delle crisi valutino, in consultazione con le autorità competenti, in che misura è pos- sibile la risoluzione delle crisi di enti e gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’articolo 91. La risoluzione delle crisi di un ente o gruppo s’intende possibile quando all’autorità di risoluzione delle crisi risulta fattibile e credibile liquidare l’ente o gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverne la crisi applicandogli i vari strumenti di risoluzione delle crisi ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione delle crisi senza provocare conseguenze negative signifi- cative per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l’ente è ubicato, neanche in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, tenuto conto della situazione dell’economia o della stabilità finanziaria in tale Stato membro o in altri ovvero nell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’ente o gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo».

62Il termine deriva direttamente dalla dizione inglese «resolvable» utilizzata dal Financial

Stability Board per descrivere gli enti che possono essere ammessi in un ordinato processo di risoluzione.

63Financial Stability Board, op. ult. cit., p. 27, Annex II, par. 1: «A SIFI is “resolvable”

if it is feasible and credible for the resolution authorities to resolve it in a way that protects sy- stemically important functions without severe systemic disruption and without exposing taxpayers to loss. For resolution to be feasible, the authorities should have the necessary legal powers - and the practical capacity to apply them - to ensure the continuity of functions critical to the economy. For resolution to be credible, the application of those resolution tools should not itself give rise to unacceptably adverse broader consequences for the financial system and the real economy».

È da notare poi che il FSB ha diviso tale processo di valutazione in tre par- ti64: nella prima fase, «praticabilità delle strategie di risoluzione», si identificano le

strategie di risoluzione in base agli strumenti di risoluzione disponibili, ai piani di risanamento e risoluzione dell’ente, e alla capacità delle autorità di implementar- li con poco preavviso; nella seconda fase, «valutazione dell’impatto sistemico», si determina la credibilità di tutte le possibili strategie di risoluzione considerando il probabile effetto sistemico sul sistema finanziario e sull’economia reale; infine, nel- l’ultimo stage, «misure per migliorare la resolvability», si decide se la risoluzione è sia praticabile che credibile, si identificano eventuali modifiche per aumentare le possibilità di risoluzione e, a questo riguardo, vengono delineate delle timelines per monitorare il progresso di tali modifiche.

Per quanto concerne la BRRP, invece, l’art. 13, par. 2, rinvia alla sezione C dell’allegato che presenta una lunga lista di aspetti che dovranno essere tenuti in conto nel valutare la possibilità di risoluzione delle crisi di un ente.

Proseguendo con l’analisi della BRRP, l’art. 14 prevede che le resolution auto- rities identifichino eventuali significativi impedimenti alla risoluzione della crisi di un ente, non considerando, però, quelli «derivanti da fattori che sfuggono al con- trollo dell’ente, tra cui la capacità operativa e finanziaria dell’autorità di risoluzione delle crisi»65. L’ente, dopo essere stato notificato del possibile ostacolo, ha quattro

mesi di tempo per adottare le opportune misure atte a risolverlo oppure eliminarlo; allo scadere del termine, «se valuta che le misure proposte dall’ente in conformità al paragrafo 2 non riducono con efficacia né eliminano gli impedimenti in questio- ne, l’autorità di risoluzione delle crisi individua, in consultazione con le autorità competenti, misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo e le noti- fica all’ente per iscritto»66. Tali poteri preventivi possono essere usati per diverse

finalità come, ad esempio, ridurre la complessità, mediante modifiche alla struttura

64Financial Stability Board, op. ult. cit., pp. 27-28, Annex II, par. 3. 65Cfr. art. 14, par. 5, COM(2012) 280 definitivo.

giuridica od operativa, per garantire che le funzioni essenziali siano giuridicamen- te ed economicamente separate da altre funzioni. In alternativa, possono servire per elaborare dei contratti di servizio atti a garantire la prestazione delle funzioni economiche essenziali, ovvero per limitare (o sospendere) delle attività esistenti o proposte e lo sviluppo di nuove aree di attività o prodotti. In aggiunta, i suddet- ti poteri preventivi posso essere destinati all’imposizione di obblighi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione delle crisi67.

Risulta interessante osservare che la proposta della Commissione non prevede cosa succeda in caso un ente non implementi le misure alternative individuate dalle autorità di risoluzione: ciò può dipendere dal fatto che un simile scenario risulti di competenza delle varie legislazioni nazionali68. Ai sensi dell’art. 100 della BRRP,

infatti, ogni Stato membro dovrà garantire l’applicazione di sanzioni efficaci, propor- zionate e dissuasive, «quando le disposizioni nazionali adottate ad attuazione della presente direttiva non sono rispettate»69.