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1.4 I fondi di garanzia dei depositanti

1.4.1 Italia

In Italia sono attualmente presenti (e riconosciuti dalla Banca d’Italia) due fondi di garanzia a protezione dei depositanti, a seconda del tipo di banca che vi aderisce: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depo- sitanti del Credito Cooperativo (FGDCC). Come si può ben dedurre dai nominativi, il primo fondo è costituito da tutte le banche al di fuori delle cooperative, le quali hanno costituito il proprio fondo di categoria.

Il FITD nasce nel 1986 come un consorzio di natura privatistica130 e con ade-

sione volontaria131, su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana: senza alcun

tipo di previsione normativa ad hoc, nel 1987 il fondo diventa operativo tramite un semplice riconoscimento del CICR132. Diversi anni prima, nel 1978, era già nato il

129Campbell, A., op. loc. ult. cit.

130Cfr. art. 96, co. 4, t.u.b.: «I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse

finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti».

131In seguito alla direttiva 94/19/CE (modificata in seguito dalla direttiva 2009/14/CE) la par-

tecipazione ai fondi di garanzia non è più volontaria, bensì obbligatoria.

Cfr. art. 96, co. 1, t.u.b.: «Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia».

132Capriglione, F., Commento sub art. 97, in Capriglione, F. (a cura di), Disciplina delle

Fondo Centrale di Garanzia delle Casse Rurali e Artigiane (ora, appunto, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo) che, in coerenza con il caratte- re mutualistico delle banche cooperative, può intervenire in più occasioni rispetto al FITD. Oltre, infatti, alle modalità d’intervento previste in caso di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il FGDCC può intervenire a favore di una banca in bonis che si trovi in uno stato di momentanea difficoltà (previa elaborazione da parte della banca di un credibile piano di risanamento)133.

Nonostante il FITD sia disciplinato dal proprio Statuto e Regolamento, la Banca d’Italia è investita di ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell’at- tività dei sistemi di garanzia dei depositanti nel territorio nazionale: queste facoltà le vengono attribuite in virtù dell’art. 96-ter del Testo Unico134.

Ai tempi dell’istituzione del fondo il limite di garanzia era il 100% per i primi 200 milioni di lire e il 75% per i successivi 800 milioni di lire, mentre per i depositi superiori a 1 miliardo di lire non era prevista alcuna tutela: oltre certe somme, quin- di, il depositante sopportava delle perdite in base al principio della coassicurazione, ma ciò non ha influenzato l’affidamento verso il deposito bancario che storicamente ha caratterizzato l’Italia135.

133Signorini, L. F., L’unione bancaria, audizione del Direttore Centrale per la Vigi-

lanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia presso la 6a Commissione permanen-

te del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), Roma, 24 ottobre 2012, p. 17 in http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/signorini-221112.pdf consultato nel mese di febbraio 2013.

134Cfr. art. 96-ter t.u.b.: «(1) La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori

e alla stabilità del sistema bancario: a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; b) coordina l’attività dei sistemi di garan- zia con la disciplina delle crisi bancarie e con l’attività di vigilanza; c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione; d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi; e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani; f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sul- l’inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti; g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all’adesione delle suc- cursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione».

135Boccuzzi, G., Il sistema di garanzia dei depositi, in Ferro-Luzzi, P. - Castaldi, G. (a

Nel 1996 si ha il recepimento della direttiva comunitaria 94/19/CE con il d.lgs 4 dicembre 1996, n. 659 che sancisce un livello minimo di garanzia per i depositanti (20.000 euro) e il tempo massimo per il rimborso (tre mesi prorogabili). Risulta interessante notare che in Italia si era prevista una compensazione concorrente, oltre alla soglia minima, fino al raggiungimento dell’importo garantito per legge, ossia 200 milioni di lire pari a 103.291,38 euro136.

Questa cifra risultava tra le più alte in tutta Europa ed è proprio in questo periodo che si iniziava a dibattere sulla tutela dei depositanti. È chiaro che maggiori sono gli importi garantiti dal DGS, maggiore sarà la protezione dei depositanti al verificarsi di fenomeni di sfiducia verso la propria banca e minore sarà dunque la probabilità di una corsa agli sportelli. D’altro canto, però, va osservato che alte garanzie aumentano le contribuzioni periodiche a carico degli intermediari e diminuiscono la responsabilità dei depositanti nella scelta della banca dove affidare i propri risparmi: tutto ciò porta direttamente ad un incremento del moral hazard con evidenti conseguenze a livello di financial stability137.

Diversi anni dopo la direttiva 2009/14/CE, recepita dal d.lgs 24 marzo 2011, n. 49, armonizza le coperture dei depositi fino a 100.000 euro; di conseguenza, oltre alla diminuzione dei tempi di rimborso a venti giorni, si ha una leggera riduzione dell’importo massimo garantito.

Per quanto riguarda il funding, il sistema di garanzia italiano non prevede con- tribuzioni periodiche volte ad alimentare il fondo, ma solo contribuzioni in caso di necessità a favore di una banca consorziata. Tuttavia tale sistema di contribuzio- ne ex post, specie in situazioni di crisi sistemica, non si è dimostrato all’altezza di garantire un efficace e pronto intervento per il rimborso dei depositanti: per questo motivo, infatti, la proposta comunitaria mira a garantire un livello appropriato di contributi ex ante (75% dei depositi), oltre a quelli ex post (il rimanente 25%).

136Capriglione, F., op. ult. cit., pp. 405-406.

137Cercone, R., Commento sub art. 96-bis, in Capriglione, F. (a cura di), Commentario al