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La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati

Capitolo I "I diritti dei detenuti"

3. I diritti dei detenuti previsti nella legge ordinaria e la loro evoluzione

3.5. La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati

In questo decennio di "poca luce" per ciò che riguarda i diritti dei detenuti, si inserisce la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

Si tratta di un documento di cui si era paventata la nascita già nel D.P.R. 230/2000, ma che ha concretamente visto la luce solo dodici anni dopo: questa lunga attesa è la conferma di un decennio di politiche repressive e di inerzia del legislatore in materia di diritti dei reclusi.

Il progetto della Carta è stato ripreso dal Ministro della Giustizia Paola Severino, che l'ha proposta in occasione della comunicazione delle linee programmatiche del suo ministero alla Commissione giustizia del Senato: a detta delle stesse parole del ministro si tratta di "una misura poco costosa, ma molto utile a chi

entra in carcere … un'idea che potrebbe alleviare le sofferenze del detenuto al momento del suo ingresso in carcere e durante la sua detenzione".71

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Sempre citando le parole del Ministro Severino: "… sarebbe da tradurre nelle varie lingue,

perché spesso la popolazione carceraria è formata da persone che non parlano affatto o parlano poco l’italiano: un piccolo catalogo che a mio avviso farebbe sentire meno smarrito chi entri nel carcere e non sappia che cosa deve fare, cosa gli sia permesso e cosa invece gli sia vietato di fare. Lo aiuterebbe anche a sottrarsi a quelle forme di approfittamento cui è esposto per via della sua mancata conoscenza del sistema, da parte di chi invece il sistema lo conosce bene. Si tratterebbe delle cose più elementari, come poter chiedere di acquistare un pacchetto di caramelle all’interno del carcere o come regolarsi nella richiesta di colloqui. Riterrei opportuno che questa carta fosse estesa anche ai famigliari, perché mi è capitato spesso di constatare lo smarrimento dei famigliari che si aggirano disperati per sapere quali diritti abbiano, se possano chiedere colloqui o se non possano farlo. Si tratterebbe di un istituto molto semplice, che però potrebbe alleviare le incertezze e le sofferenze di chi entra in carcere". Il resoconto stenografico dell'intervento del

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Così, il decreto presidenziale recante "Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 in materia di Carta dei diritti e dei dovere del detenuto e dell'internato" è datato 5 giugno 2012; sei mesi dopo, il 5 dicembre 2012, il guardasigilli Severino firma il decreto ministeriale che contiene le disposizioni della Carta.

Si tratta di un documento importante, che riassume al suo interno i diritti e le possibilità che sono a disposizione dei soggetti reclusi, ma anche i loro doveri. La Carta viene consegnata a ciascun detenuto o internato al fine di consentire il miglior esercizio dei suoi diritti e di assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario; per agevolare la conoscenza dei contenuti della Carta, essa è pubblicata anche sul sito internet del Ministero della Giustizia e una copia è disponibile nella sala colloqui di ogni istituto.

Inoltre, sempre al fine di permettere una migliore consapevolezza dei propri diritti, ai detenuti sono consegnate copie delle principali fonti in materia, come la legge 354/75, il D.P.R. 230/2000, e le fonti sovranazionali, fra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Carta riassume i diritti spettanti ai soggetti reclusi in ogni momento della loro detenzione, fin dall'ingresso in istituto, e spiega con precisione tutte le misure premiali, i regimi di detenzione speciali e le regole specifiche disposte per particolari categorie di detenuti, come gli stranieri o le madri.

Così, ad esempio, si specifica che i detenuti hanno il diritto di avvertire i propri familiari nel momento dell'ingresso in carcere, o del trasferimento ad un altro istituto, il diritto di nominare uno o due difensori di fiducia e di avere con loro colloqui.

Quanto alla vita quotidiana, si sancisce il diritto di permanere all'aperto almeno due ore al giorno, e il diritto di avere un'alimentazione sana ed adeguata alle proprie condizioni, con tre pasti quotidiani, nonché il diritto di poter acquistare, a proprie spese, generi alimentari e di conforto, con la possibilità di ricevere anche dall'esterno dei pacchi dal contenuto analogo.

Ministro durante la seduta del 29 novembre 2011 in Commissione Giustizia è disponibile nell'archivio storico del Senato, in www.senato.it.

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Fondamentale è poi l'enunciazione del diritto alla salute, con "l'erogazione delle

prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza".

Viene poi ribadito il diritto di praticare il proprio culto, ed un ampio paragrafo è dedicato all'istruzione e alle attività culturali, sportive e ricreative, che fanno parte del trattamento rieducativo; per favorire l'istruzione scolastica dei detenuti si prevedono premi di rendimento e rimborsi delle spese sostenute per quei soggetti che versino in disagiate condizioni economiche, ma che si distinguano per profitto ed impegno nei corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, o corsi di addestramento professionale.

Grande importanza è data anche al lavoro, riaffermato come "uno degli elementi

fondamentali del trattamento carcerario": si stabilisce che il lavoro all'esterno del

carcere sia applicabile a tutti, anche agli ergastolani, anche se con modalità diverse a seconda della pena inflitta.

Infine, è degno di nota anche il paragrafo dedicato ai rapporti con la società esterna, con la previsione del diritto di avere colloqui visivi e telefonici con familiari e conviventi e del diritto alla corrispondenza senza limitazioni nel regime ordinario; più in generale "è assicurata la relazione dei detenuti con le

proprie famiglie" e, in caso di trasferimento "è favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie".

Sono tutte previsioni che ribadiscono l'importanza per i detenuti di mantenere contatti con la famiglia, e di conservare quei rapporti umani e affettivi che sono fondamentali in vista di un loro futuro reinserimento.

Per quanto riguarda, invece, i doveri di comportamento dei detenuti, essi devono "osservare le norme che regolano la vita dell'istituto e le particolari disposizioni

impartite dal personale di polizia penitenziaria"; le infrazioni disciplinari sono

sanzionate in base alla loro gravità con punizioni che vanno dal semplice richiamo all'esclusione dell'attività in comune, fino a un massimo di 15 giorni.

Da notare, però, che si precisa che il detenuto ha diritto di non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari, fra cui, ad esempio, l'uso delle manette, e che può rivolgersi al magistrato di sorveglianza per le condizioni di esercizio del

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potere disciplinare e in ogni caso per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria.

Infine, in aggiunta alla Carta sono previsti due allegati: il primo contiene un glossario delle voci, con la spiegazione dei termini ricorrenti all'interno della Carta, il secondo elenca le fonti del diritto penitenziario, dagli articoli Costituzionali, alle leggi ordinarie, alle fonti sovranazionali.72

La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti si presenta quindi come un atto veramente interessante, perché consente a tutti i soggetti in stato di detenzione di essere messi a conoscenza non solo di quelli che sono i diritti e i doveri che derivano da tale stato, ma anche di tutti i benefici e le possibilità che possono essere loro concessi, e più in generale di tutte le fonti del diritto, nazionale ed internazionale, che riguardano il loro status.

Quanto alla sua introduzione, nell'ordinamento, attraverso un decreto ministeriale, se da un lato questo atto secondario le conferisce un'efficacia più limitata all'interno del sistema delle fonti, dall'altro lato è anche vero che i diritti contenuti nella Carta sono diritti già enunciati in altre fonti, di rango superiore, che riescono a garantire loro quella maggiore effettività di cui hanno bisogno.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la Carta è stata concepita essenzialmente come una "guida", in diverse lingue, volta ad indicare in forma chiara le regole generali del trattamento penitenziario e a fornire tutte le indicazioni indispensabili su servizi, orari e modalità dei colloqui, corrispondenza, doveri di comportamento.

Essa è stata introdotta nell'ordinamento penitenziario per sostituire la mera informazione su diritti e doveri, disciplina e trattamento, già prevista dalla legge sull'ordinamento penitenziario, in modo da garantire una maggiore consapevolezza del regime carcerario al quale detenuti e internati sono sottoposti: uno scopo principalmente ricognitivo, quindi, che consente di riordinare e ricomprendere, in un unico testo, il complesso di una normativa che altrimenti sarebbe più difficile da ricostruire.

In conclusione, possiamo dire che si tratta di un documento di grande impatto culturale, sociale ed umano, perché, pur essendo vero che una semplice Carta non

72 Per una lettura completa della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, essa è reperibile su www.giustizia.it.

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risolve i gravi problemi che affliggono i nostri penitenziari, è anche vero che la consapevolezza delle regole del vivere in carcere può migliorare l'approccio alla vita carceraria, e che favorire la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti da parte dei soggetti reclusi è una realizzazione del principio di parità fra i detenuti, tutti messi nella stessa condizione di conoscere le garanzie che spettano loro.