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La salute psichica del detenuto: l'internamento negli OPG

Capitolo III "Diritto alla salute e detenzione"

4. La tutela della salute in carcere: due ulteriori profili rilevanti

4.2. La salute psichica del detenuto: l'internamento negli OPG

Quando abbiamo parlato del concetto di salute, abbiamo fatto riferimento alla definizione dell'OMS che la qualifica come uno stato di "benessere fisico, mentale e sociale".

Salute fisica, quindi, e salute mentale sono strettamente correlate fra loro.

opposto alla concessione della libertà provvisoria per uno di questi detenuti: la concessione della libertà provvisoria, "darebbe luogo a una prassi suscettibile di diffusione a macchia d'olio

nell'ambiente carcerario tra i più pericolosi delinquenti detenuti, terroristi e non, che si vedrebbero spianata una comoda strada per pretendere la liberazione da parte dello Stato, il quale a sua volta finirebbe con il negare se stesso". Non è un caso che tale episodio abbia

condotto alla presentazione nel 1982 di un disegno di legge, poi naufragato, che recitava: "Quando

un detenuto o un internato rifiuta di nutrirsi, si deve procedere alla sua alimentazione forzata, allorché egli versi in imminente pericolo di vita. La decisione è adottata dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'ispettore sanitario generale dell'amministrazione penitenziaria. L'alimentazione forzata è attuata sotto continuo controllo medico".

256 MAFFEI M.G., Lo sciopero della fame della persona detenuta, cit., 34 - 35.

257 RUOTOLO M., Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., 159; v. anche ONIDA V., Dignità della

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Il tema della tutela della salute dei detenuti, perciò, non sarebbe affrontato in maniera completa se non dicessimo qualcosa anche in relazione alla tutela della salute psichica dei reclusi; in questa prospettiva, dobbiamo occuparci adesso di quanto previsto dal nostro ordinamento in relazione a quei detenuti che manifestino disagi mentali.

Anzitutto è d'obbligo precisare che coesistono, nel nostro ordinamento, due sistemi normativi diversi che si occupano del malato psichico a seconda che tale soggetto sia colpevole di qualche reato, oppure sia un cittadino libero che non ne ha commesso alcuno: del primo si occupa la normativa penale, del secondo la normativa civile e amministrativa.

Per i soggetti affetti da malattia mentale che siano anche colpevoli di un delitto, il nostro ordinamento prevede che la malattia debba essere vissuta e curata non nel carcere, ma in un sistema apposito di internamento e di cura.258

Si tratta di quelli che oggi sono chiamati Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Chi sono i soggetti ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari?

Dal punto di vista normativo l'internamento in OPG si applica a due condizioni: la commissione di un fatto tipico costituente reato e la pericolosità sociale dell'autore; quest'ultima caratteristica sussiste quando è probabile che tale soggetto, anche se incapace, commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato.259

Il codice penale, poi, configura la misura di sicurezza del ricovero in OPG come temporalmente indeterminata: infatti, la legge stabilisce il periodo minimo di internamento nell'ospedale psichiatrico giudiziario (2, 5 o 10 anni a seconda della pena che la legge prevede per il reato commesso), ma lascia indeterminato il periodo massimo, che verrà valutato sulla base della persistente pericolosità sociale.260

258 FADDA M.L., La tutela del diritto alla salute dei detenuti, cit., 619. 259

Non si deve pensare, però, che gli internati siano solo individui gravati da vizio totale di mente; tra i ristretti in OPG troviamo anche soggetti affetti da vizio parziale di mente, imputati nei cui confronti le misure di sicurezza siano applicate in via provvisoria, condannati che, nel corso dell'esecuzione della pena, abbiano manifestato un'infermità psichica tale da impedire l'esecuzione della stessa, e imputati e condannati inviati in OPG per essere sottoposti ad osservazione psichiatrica.

260 Gli articoli del C.P. che si occupano della materia sono gli articoli 202 (applicabilità delle misure di sicurezza), 203 (pericolosità sociale) e 222 (ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario).

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Scaduto il periodo minimo di internamento, quindi, il giudice dovrà considerare nuovamente le condizioni del soggetto incapace: se risulta ancora socialmente pericoloso, il giudice proroga la misura di internamento, fissando un nuovo termine per un ulteriore esame dell'individuo.261

Quanto alla struttura interna, gli OPG sono caratterizzati da una suddivisione in vari reparti a cui vengono assegnati i soggetti ricoverati nell'istituto in base a criteri di natura giuridica e/o sanitaria: i criteri di natura giuridica suddividono gli internati in definitivi e provvisori, a seconda se sia concluso o meno l'iter giuridico; i criteri di natura sanitaria tengono conto, invece, di peculiari problemi mentali e anche di disabilità fisiche.

Teoricamente la vita quotidiana del malato internato nell'OPG si svolge in forme simili a quella del carcere, anche se è aggravata da una maggiore rigidità nei rapporti interpersonali e nella socializzazione; nel caso del malato di mente, però, molto spesso si usano procedure di isolamento, di contenzione fisica, di somministrazione di terapie da shock e di trattamenti psicofarmacologici, al solo scopo di sedare e controllare i comportamenti disturbanti.262

Così, il "reo folle" finisce per subire un trattamento molto peggiore di quello riservato al "reo sano di mente", attraverso un imbroglio giuridico per cui la compromissione psichica esclude il reato, ma non la sanzione, che viene mascherata da misura di sicurezza.

È l'inganno di una società che non condanna un cittadino colpevole di un reato in ragione della sua patologia, che lo rende giuridicamente incapace, mentre lo priva

261 La mancata previsione della durata massima dell'internamento, unita a questo meccanismo di rinnovo periodico, comporta, per alcuni soggetti, la permanenza negli OPG per decine di anni, a volte anche a fronte di reati bagatellari. Questa permanenza a tempo indeterminato negli OPG viene chiamata "ergastolo bianco". Così, però, si finisce per penalizzare fortemente quei soggetti socialmente più deboli e indifesi, privi di validi aiuti e riferimenti affettivi, sociali ed economici. V. PUGIOTTO A., La follia giuridica dell'internamento nei manicomi criminali, in CORLEONE F. - PUGIOTTO A. (a cura di), Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena

e giustizia riparativa, cit., 117; MORGANTE L., Commento a "La violenza che uccide. Per una comprensione della psiche e dell'internamento del folle-reo" (di GIANNETTO A. - COSENTINO

N., Aracne editrice, 2010), in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2011, n. 2, 110.

262 V. SCARPA F., Breve storia dell'ospedale psichiatrico giudiziario, in www.ristretti.it; CASTELLANI R. - CORREANI R., Ospedale psichiatrico giudiziario: sottosistema

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comunque della sua libertà e, cosa ancora più grave, della sua dignità, in nome del suo diritto a essere curato.263

Con l'espulsione del "reo folle" dal circuito penitenziario ordinario e il suo dirottamento nell'ospedale psichiatrico giudiziario si finisce per applicare a questi soggetti una sorta di "etichetta", che diventa sinonimo di squalificazione sociale: coloro che sono ufficialmente qualificati come infermi di mente pericolosi passano di fatto a una sottocategoria di persone che, agli occhi dei consociati, è considerata con diffidenza.264

Il mandato istituzionale dell'OPG, in teoria, si compone di due elementi: una componente sanitaria che tende al trattamento e al recupero, e una componente penitenziaria che, invece, si fonda sulla custodia e sul rigido controllo; quello che si dovrebbe elaborare è un trattamento che sia allo stesso tempo riabilitativo e contenitivo, finalizzato ad evitare la reiterazione del reato e anche ad assicurare al suo autore quegli interventi terapeutici necessari per superare la condizione di pericolosità sociale che ne ha determinato l'internamento.265

Cerchiamo adesso di ricostruire la storia degli OPG nel nostro ordinamento. La nascita di questi istituti risale alla fine del 1800, quando erano conosciuti come manicomi criminali (è datata, infatti, al 1876 l'apertura del primo "Reparto per maniaci" ad Aversa).

Tali strutture superano, indenni, tutta la prima metà del 1900, fino ad arrivare al varo della riforma penitenziaria del 1975, che, come sappiamo, rivoluziona profondamente la concezione e la finalità della pena, ma non incide altrettanto fortemente sulla condizione dei detenuti non imputabili perché affetti da malattia mentale.266

263 CARACCIOLO S., A proposito di "Matti in Libertà. L'inganno della legge Basaglia" (di Maria Antonietta Farina Coscioni, Editori Internazionali Riuniti, 2011), in CORLEONE F. - PUGIOTTO A. (a cura di), Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia

riparativa, cit., 110.

264 V. RUSSO G. - SALOMONE L., Il malato di mente nel sistema giudiziario, in Rassegna

penitenziaria e criminologica, 1999, n. 2 - 3, 139; TARTAGLIONE G., Trattamento giuridico dei malati di mente, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1990, n. 1 - 3, 391 - 392.

265 MORGANTE L., Commento a "La violenza che uccide. Per una comprensione della psiche e

dell'internamento del folle-reo", cit., 109; SCARPA F., Breve storia dell'ospedale psichiatrico giudiziario, cit.

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L'"ossatura" che sorregge i manicomi criminali, e consente loro di resistere al passare del tempo, è la previsione del c.d. sistema del "doppio binario", instaurato dal codice penale Rocco e conservatosi integro fino ai giorni nostri, che distingue fra pena e misura di sicurezza: di fronte alla capacità di intendere e di volere del soggetto agente si applicherà la pena detentiva, dotata

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La riforma dell'ordinamento penitenziario, infatti, in materia di misure di sicurezza si è limitata semplicemente a rinominare i vecchi manicomi criminali, ribattezzandoli sotto il nome di ospedali psichiatrici giudiziari.

Si tratta di un cambiamento nominale, ma non sostanziale: gli OPG rimangono luoghi di detenzione dove, allo stesso tempo, si vorrebbe somministrare una cura e una misura di sicurezza, cercando di garantire la salute individuale e la pubblica incolumità.

La situazione non cambia neppure con l'approvazione della legge 180/1978, che ha rivoluzionato la cura del malato di mente, basandosi sul rigetto dell'istituzione manicomiale, considerata antiterapeutica.

Si chiudono, quindi, i manicomi civili: l'inidoneità del ricovero in tali strutture, però, vale solo per gli incapaci che non si siano macchiati di un delitto; chi invece si è reso colpevole sarà comunque sottoposto ad internamento.

C'è chi, in dottrina, sostiene che la cancellazione dei manicomi avrebbe provocato una vera e propria criminalizzazione del malato psichiatrico: tale chiusura ha fatto gravare sulla società un cospicuo numero di soggetti che, al di là del manicomio, non avevano alternative (né familiari, né assistenziali, né sociali); questi soggetti sono entrati nel circuito penale per reati di piccola gravità e, essendo affetti da patologie psichiche, sono stati internati negli OPG.267

La realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari rimane invariata per tutto il 1900: il legislatore, infatti, nonostante gli interventi legislativi in materia penitenziaria non siano mancati negli ultimi 40 anni di Repubblica, non si è mai occupato della situazione dei "rei folli".

delle caratteristiche che già conosciamo, mentre in caso di soggetto non imputabile, egli sarà prosciolto; tuttavia, se il "reo folle" risulta pericoloso sarà sottoposto a una misura di sicurezza, come, ad esempio, l'internamento in un manicomio giudiziario. V. PUGIOTTO A., La follia

giuridica dell'internamento nei manicomi criminali, cit., 122 - 123.

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MIRAVALLE M., La riforma della sanità penitenziaria: il caso Ospedali Psichiatrici

Giudiziari, in www.altrodiritto.unifi.it. L'autore sottolinea che, secondo tale dottrina, "gli OPG hanno dovuto assumere su di loro uno dei ruoli prima svolti dal vecchio manicomio civile, ma con una carica di violenza addizionale, per effetto del tipo di gestione essenzialmente carceraria ed in evidente contrasto con qualsiasi finalità terapeutica". Secondo il pensiero dell'autore, invece, se

una critica va mossa alla c.d. legge Basaglia, è di aver "spostato il problema del malato

psichiatrico dal manicomio ad altri luoghi: la casa, la famiglia, la comunità in cui è tornato, né tecnicamente né culturalmente pronti ad accoglierlo".

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Pur mancando un provvedimento del legislatore, la misura dell'internamento negli OPG ha subìto delle trasformazioni grazie agli interventi della Corte Costituzionale: centrale, in materia, è stata la sentenza 253/2003.

Con questa decisione, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.P., che imponeva nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, di adottare sempre la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario; secondo la Corte tale norma è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente al giudice di adottare, al posto del ricovero in OPG, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.

L'automatismo del ricovero in OPG di fronte alla pericolosità sociale del reo malato di mente, infatti, lede il diritto alla salute di quest'ultimo, obbligatoriamente confinato in una struttura segregante e totale quale l'OPG, anche quando la difesa della collettività potrebbe essere adeguatamente assicurata da una misura più flessibile.268

Nonostante l'intervento della Corte, per arrivare a sbloccare, con un provvedimento legislativo, questa situazione di stallo si deve aspettare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008, attuativo del D. Lgs. 230/1999 sul riordino della medicina penitenziaria.

Tale provvedimento stabiliva che fossero trasferite alle Regioni le "funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime": l'intento era di fare del principio di territorialità il criterio guida per gli OPG, nella convinzione che l'ambito territoriale costituisca la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura e della riabilitazione delle persone con disturbi mentali.

Questa regionalizzazione doveva attuarsi secondo tre fasi: nella prima, oltre al passaggio di competenze sugli OPG dall'amministrazione penitenziaria alle

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Sulla decisione della Corte, v. DELLA CASA F., Basta con gli OPG! La rimozione di un

fossile vivente quale primo passo di un arduo percorso riformatore, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, n. 1, 79 - 81; GROPPI T., La sentenza n. 253 del 2003: la Corte e il "diritto mite", in www.forumcostituzionale.it.

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Regioni, si prevedeva uno sfoltimento del numero degli internati, attraverso la dismissione dei soggetti la cui pericolosità fosse cessata o diminuita.

Il progetto, però, è fallito fin da questa prima fase, e questo ha comportato, a cascata, la mancata attuazione delle altre due, che prevedevano la creazione dei c.d. macro-bacini, di modo che ogni OPG diventasse punto di riferimento per gli internati delle regioni limitrofe, e, infine, l'effettiva presa in carico, da parte dei servizi territoriali di ciascuna regione, degli internati provenienti dal proprio territorio.269

Nel frattempo tutto l'orrore degli OPG è venuto a galla con il lavoro della Commissione d'inchiesta del Senato sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. Commissione Marino, dal nome del suo presidente), che ha deciso di indagare le condizioni di vita e di cura all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari: grazie a delle ispezioni a sorpresa, effettuate del 2010 in tutti e sei gli istituti presenti in Italia, è emersa la fatiscenza delle strutture, la sporcizia e la generale indifferenza e disumanità presente in questi ambienti.270 Nella Relazione disposta dalla Commissione all'esito della sua attività di indagine, si dettano le linee per una riforma legislativa della psichiatria giudiziaria, nell'ottica di una definitiva chiusura degli OPG: oltre ad attuare, nel breve periodo, quanto disposto dal D.P.C.M. del 2008, sarà necessario procedere alla creazione di strutture pubbliche di ricovero intermedio, considerate una valida soluzione di compromesso fra l'internamento in OPG e il ricorso a modalità di libertà vigilata non sufficientemente sicure.

269 V. FEDERICI F., Il superamento degli OPG: una riforma possibile?, in

www.penalecontemporaneo.it; MIRAVALLE M., La riforma della sanità penitenziaria: il caso degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, cit.

270 La Relazione sulle condizioni di vita e di cura all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta il 20 luglio 2011, reperibile in

www.senato.it, rileva che nel corso delle ispezioni emergevano strutture fatiscenti, ambienti

sovraffollati, l’assenza di cure specifiche, l’inesistenza di qualsiasi attività educativa o ricreativa e la sensazione di completo e disumano abbandono dei degenti che, nell'assoluta indifferenza, oltre ad indossare abiti vecchi e sudici, si presentavano loro stessi sporchi e maleodoranti. Emergono poi alcuni dettagli veramente raccapriccianti: come quando si specifica che nell'istituto di Aversa gli internati avevano collocato una bottiglia dentro una "turca" per impedire l'invasione dei ratti, o che nell'istituto di Barcellona Pozzo di Gotto un internato era ricorso all'estremo rimedio di costruirsi artigianalmente una protesi a una gamba.

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È in questo clima di generale sdegno che vede la luce l'art. 3 - ter della legge "svuotacarceri" n. 9/2012: tale articolo dispone il "definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" da completare entro il 1° febbraio 2013.

Tuttavia, si deve specificare che la norma prevede sì la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma non abroga né modifica la misura di sicurezza dell'internamento in OPG, che, perciò, a partire dal 31 marzo 2013, si sarebbe dovuta eseguire "esclusivamente" nelle nuove strutture sanitarie disciplinate dalla legge.

Le nuove strutture avranno la medesima funzione delle vecchie: ovvero quella di eseguire una misura di sicurezza la cui impalcatura normativa contenuta nel codice penale rimane inalterata, compresi gli aspetti più controversi, come l'indeterminatezza della durata massima dell'internamento e la sua prorogabilità; in questo senso, possiamo dire che si rinnovano i locali, ma non si smantella l'istituzione.271

Le nuove strutture regionali destinate a colmare il vuoto derivante dalla chiusura degli OPG dovranno conformarsi a tre criteri guida: l'esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; un'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna, se necessaria in relazione alle condizioni dei soggetti interessati; il ricovero, nelle strutture, di soggetti provenienti dal territorio regionale dove sono ubicate le stesse.

L'attuazione di questo "superamento", però, procede decisamente a rilento.

Soltanto il 7 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che costituisce la premessa per l'assegnazione dei fondi alle Regioni per i nuovi centri; tali fondi saranno concretamente disponibili solo dopo svariati mesi, e altrettanti ce ne vorranno per iniziare i lavori e consegnare le strutture: per tale motivo si è fatta slittare al 1° aprile 2014 la chiusura degli OPG, ma siamo certi che neppure questo nuovo termine sarà sufficiente.272

Pur apprezzando, allora, lo sforzo del legislatore di migliorare le condizioni e le strutture dell'internamento, si deve sottolineare che sarebbe stato necessario

271 DE CUNTO E., Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e "superamento degli ospedali psichiatrici

giudiziari": tutto cambia perché tutto (o quasi) resti uguale, in www.duit.it.

272 Per un'attenta disamina dell'art. 3 - ter della l. 9/2012 e della sua attuazione, v. DELLA CASA F., Basta con gli OPG! La rimozione di un "fossile vivente" quale primo passo di un arduo

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intervenire in maniera più approfondita: ad esempio incidendo sui meccanismi di accertamento della pericolosità sociale e di proroga della misura di sicurezza.273 Chissà che questo non accada in un prossimo futuro, attraverso una riforma organica dell'istituto.

273 Per quanto riguarda il meccanismo della proroga, per esempio, "si sarebbe potuto contemplare

il principio di proporzionalità tra tipologia della misura di sicurezza e livello di accertata pericolosità sociale, accompagnandolo con l'introduzione di nuove misure custodiali meno invasive e segreganti di un internamento in OPG". Quanto ai meccanismi di accertamento della

pericolosità sociale si sarebbe potuto "perimetrarne le modalità con alcune opportune garanzie

giuridiche formali": così, ad esempio, si sarebbe potuto "rubricare la pericolosità sociale come qualità eventuale del soggetto (contro ogni accertamento presuntivo); collegarla alla commissione di reati specifici (e non a qualunque fatto di reato, passato o futuro); circoscriverla ai soli soggetti totalmente incapaci di intendere e di volere (e non anche ai semi imputabili, come oggi avviene)".

Sul punto v. PUGIOTTO A., La follia giuridica dell'internamento nei manicomi criminali, cit., 132.

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