Capitolo II "La lesione della dignità umana: la questione del sovraffollamento
2. La questione del sovraffollamento carcerario
2.2. I dati attuali in Italia e in Europa
Meritano a questo punto di essere citati alcuni dati recenti sulla situazione della popolazione carceraria in Italia (v. allegato 1).
Dalle tabelle riportate nell'allegato 1 risulta che l'eccesso della popolazione carceraria ammonta a 14.827 persone, quasi 1/3 in più di quanto le nostre carceri sono disposte ad accogliere.
La capienza regolamentare, secondo gli ultimi dati del DAP, ammonta a 47.709 unità; si tratta di una disponibilità in realtà sovrastimata, perché in quel dato sono conteggiati anche istituti o padiglioni chiusi per mancanza di personale, per inagibilità o per lavori di ristrutturazione.
Insomma, si tratta di una disponibilità non reale, ma solo figurativa.
Diventa perciò difficile calcolare il vero tasso di sovraffollamento, che secondo alcune fonti non ministeriali, andrebbe stimato, realisticamente, in circa 30.000 detenuti.119
118 MARGARA S., Sorvegliare e punire: storia di 50 anni di carcere, cit., 103; cfr. anche CASCINI F., Il carcere. I numeri, i dati, le prospettive, cit., 53 - 54.
119 CORLEONE F. - PUGIOTTO A., Non solo sovraffollamento carcerario, in CORLEONE F. - PUGIOTTO A. (a cura di), Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e
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Dagli anni '90 in poi, l'amministrazione penitenziaria ha iniziato a parlare anche di "capienza tollerabile", di cui non si conosce quale sia l'effettiva unità di misura, visto che nel tempo si è dimostrata molto elastica, ammettendo, a spazi invariati, un numero sempre maggiore di detenuti.
Non c'è dubbio che si tratti di un approccio sbagliato, perché nessuna amministrazione dello Stato dovrebbe tollerare oltre quello che è regolamentare. In relazione agli istituti di pena si dovrebbe parlare esclusivamente di "capienza costituzionale", un concetto che va oltre il numero dei posti letto, e che ci ricorda come la legalità della detenzione si misura nel rispetto della sua finalità (la risocializzazione del reo) e della sua natura (il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità).120
Quelli detti finora sono, ovviamente, dati calcolati su base nazionale; cifre diverse, e in alcuni casi ancora più gravi, le troviamo se andiamo a guardare la situazione delle singole Regioni.
I dati più allarmanti sembrano essere quelli della Liguria, dove il sovraffollamento sfiora il 165%, seguita a ruota da Puglia ed Emilia Romagna con percentuali comunque superiori al 150%, ma la situazione è ovunque ben oltre i limiti della tollerabilità, senza contare che sono primati che nessuna Regione desidererebbe. Per quanto riguarda la Toscana, sempre considerando la tabella fornita dal DAP e aggiornata al 31 dicembre 2013, su una capienza regolamentare di 3.286 detenuti, la presenza reale è di 4.008: più del 120%; tra questi, poi, quasi il 33% è in attesa di primo giudizio o di condanna definitiva.
Avvicinandoci ancora maggiormente alle realtà a noi vicine, i dati riportati nella Relazione del 2013 del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale nel comune di Firenze (allegato 2), aggiornati al 31/10/2013, relativi
120 V. PUGIOTTO A., Progettare lo spazio della pena: il fatto, il non fatto, il mal fatto, in CORLEONE F. - PUGIOTTO A. (a cura di), Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro,
muri della pena e giustizia riparativa, cit., 69 - 70. Una riflessione interessante sulla differenza tra
capienza regolamentare e capienza tollerabile la compie FLICK G.M., A proposito di un volume
sul carcere e la pena a cura di Franco Corleone e Andrea Pugiotto, in www.costituzionalismo.it,
fascicolo 1/2013: "Questo continuo ricorrere al differenziale tra capienza regolamentare e
capienza tollerata è un modo di ragionare che va abbandonato: tanto varrebbe, altrimenti, surgelare i detenuti, così starebbero fermi consentendoci di comprimerne molti di più, aumentando in tal modo la capienza tollerata oltre la sua già generosa misura attuale. Al suo posto … si dovrebbe parlare semmai di capienza costituzionale, cioè di quali sono le possibilità di accoglienza dietro le sbarre nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione".
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alla Casa Circondariale di Sollicciano sono piuttosto chiari: capienza regolamentare di 520 persone e presenza effettiva di 974.
Quasi il doppio di quanti la struttura è in grado di ospitare.
I dati riportati nell'allegato 2 sono abbastanza eloquenti: quasi tutte le strutture della Regione sono gravate da sovraffollamento.
Tuttavia, non dobbiamo pensare che la piaga del sovraffollamento affligga solo l'Italia; si tratta di una condizione che riguarda le carceri di tanti paesi in Europa e nel mondo.
Negli ultimi vent'anni, infatti, si è assistito a un aumento esponenziale della popolazione penitenziaria su scala mondiale.
Nonostante ciò, le statistiche più recenti parlano chiaro: mentre nel nostro paese il sovraffollamento si è ulteriormente aggravato, in altri paesi europei, come Francia e Gran Bretagna, è invece diminuito.
È interessante quindi guardare alle soluzioni adottate dagli altri paesi europei per contrastare il fenomeno.
Il Portogallo, ad esempio, ha agito su due fronti: ha approvato una riforma penale che ha limitato l'applicazione della custodia cautelare ai soli reati che prevedono una pena superiore ai 5 anni e, contemporaneamente, ha depenalizzato il consumo di droga e previsto delle speciali commissioni anti-droga, di fronte alle quali devono comparire i soggetti accusati di reati di tossicodipendenza.121
In alcuni paesi del nord Europa, come ad esempio la Norvegia, è stato introdotto il sistema delle c.d. "liste di attesa penitenziarie": con esse si prevede la possibilità, per i reati meno gravi, di evitare la detenzione finché non sia disponibile un posto negli istituti penitenziari all'interno dei quali scontare la propria pena; anche la Corte Costituzionale tedesca sembra aver aperto la strada a questo tipo di soluzione, affermando, in una sentenza del 2011, il principio della superiorità del diritto alla dignità della persona rispetto all'esecuzione della pena e, di conseguenza, l'obbligo per lo Stato di rinunciare all'attuazione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana.122
121 Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e
trattenimento per migranti in Italia, redatto dalla Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani del Senato, reperibile in www.senato.it.
122 PIROZZOLI A., L'emergenza carceri, in www.rivistaAIC.it, n. 1/2012, 7; cfr. anche SALVATI A., L'emergenza del sovraffollamento carcerario, in www.amministrazioneincammino.luiss.it. L'8
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Il panorama delle soluzioni adottate a livello europeo è, quindi, variegato, ma in Italia, per il momento, nonostante la situazione sia veramente allarmante e una soluzione al problema non sia più rinviabile, non si è assistito a interventi strutturali destinati a modificare non solo il sistema penitenziario, ma anche quello penale.