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Il sistema europeo "multilivello" e la tutela dei diritti dei detenuti

Capitolo I "I diritti dei detenuti"

4. I diritti dei detenuti nelle fonti sovranazionali

4.1. Il sistema europeo "multilivello" e la tutela dei diritti dei detenuti

Finora abbiamo parlato di documenti e organismi internazionali che, sia che riguardino i diritti umani sia che siano esplicitamente dedicati alla materia penitenziaria e detentiva, non assumono carattere vincolante per gli stati membri che vi aderiscono.

Adesso, invece, è il caso di dedicare una breve riflessione riguardo alla creazione, in Europa, di quello che è stato definito come un "sistema multilivello" di tutela dei diritti, e che assume una valenza del tutto diversa.

Premessa fondamentale è che i paesi europei conservano un'identità storica e culturale comune; questa comunanza si riflette anche nella tutela dei diritti fondamentali all'interno del vecchio continente.

La situazione attuale dei diritti fondamentali in Europa è del tutto particolare, e si caratterizza per la molteplicità non solo delle fonti che riconoscono e garantiscono i diritti stessi, ma anche degli ambiti e dei livelli di operatività e, soprattutto, dei giudici che sono predisposti alla loro tutela. In questo contesto esistono più sistemi normativi, istituzionali e giurisdizionali, che sono contemporaneamente attivi, sovrapposti, solo parzialmente collegati, e collocati su differenti livelli di un'ideale scala gerarchica. Questa sovrapposizione di diversi meccanismi di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo viene, appunto, definita come

di minaccia": da tale previsione si ricava che la commissione di un solo atto di tal genere potrebbe consentire di evitare una condanna. Sotto questo punto di vista, Amnesty Italia ha redatto un'agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia, prevedendo al primo punto proprio l'introduzione del reato di tortura e chiedendo al Parlamento un testo recante una definizione di tortura pienamente in linea con quello della Convenzione ONU. Per una lettura del d.d.l. in questione, si rimanda all'atto del Senato n. 849, XVII Legislatura, consultabile in www.senato.it.

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Per una descrizione più dettagliata dell'attività del CPT v. DEFILIPPI C. e BOSI D., Il sistema

europeo di tutela del detenuto, cit., 16 - 20 e 37 - 41; NILS ROBERT C., Si può o si deve migliorare il carcere? L'attività del Comitato per la Prevenzione della Tortura presso il Consiglio d'Europa, traduzione a cura di Giovanni Torrente, in Antigone, 2009, n. 2 - 3, 182 - 188.

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«sistema multilivello», e riflette la condizione particolarissima del cittadino europeo, portatore d'identità molteplici.82

Per il cittadino europeo, infatti, i livelli di tutela che si intrecciano sono essenzialmente tre: il primo è il livello più interno, che riguarda la legislazione nazionale e la Costituzione, gli altri due sono livelli sovranazionali, e riguardano da una parte l'Unione Europea e i suoi trattati, dall'altra il Consiglio d'Europa e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ad ognuno di questi livelli normativi corrisponde anche un livello giurisdizionale, con a capo le rispettive Corti: Corte Costituzionale, Corte di Giustizia delle Comunità europee (Corte di Lussemburgo) e Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte di Strasburgo).

Questo sistema multilivello è un sistema da cui non si può prescindere quando si parla di tutela dei diritti dell'uomo, e, di conseguenza, di cui neanche noi possiamo fare a meno parlando di tutela dei diritti dei detenuti.

Se, da una parte, questo sistema ha il pregio di conferire massima tutela ai diritti umani, dall'altra parte, ha il difetto di rischiare di dar vita a problemi interpretativi ed applicativi delle norme da parte delle diverse Corti.83

La questione dei rapporti fra le Corti europee e le Corti nazionali (nel nostro caso, ovviamente, in primis la Corte Costituzionale) è degna di un lavoro a parte, tanto è importante, delicata e complessa.

Dal punto di vista delle fonti normative che tutelano i diritti fondamentali dell'uomo, oltre ai diritti costituzionalmente garantiti, di cui abbiamo a lungo parlato, a livello di ordinamento comunitario dobbiamo menzionare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, che nel suo art. 1 mette al centro il valore indivisibile ed universale della dignità umana, dichiarata inviolabile, e all'art. 4 proibisce la tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti.84

82 PANUNZIO S.P., (a cura di) I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Jovene editore, 2005, 8 - 9; MOTTESE E., Tutela multilivello dei diritti fondamentali e teoria dei controlimiti. Il sistema

europeo di protezione dei diritti umani nei rapporti tra Corte Costituzionale, Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo: un'integrazione limitata, in www.lex.unict.it.

83 PANUNZIO S.P., (a cura di) I diritti fondamentali e le Corti in Europa, cit., 9 - 10. 84 RUOTOLO M., Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., 41 - 43.

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Si tratta di disposizioni che non si riferiscono direttamente ai diritti dei soggetti detenuti, ma che, in ogni caso, assumono fondamentale importanza anche in relazione ad essi.

Anche il Parlamento europeo è recentemente intervenuto in materia penitenziaria, con la risoluzione 2897 del 15 dicembre 2011, sollecitando l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure urgenti per garantire che siano rispettati e tutelati i diritti fondamentali dei detenuti e chiedendo standard minimi comuni a tutta l'UE relativamente alle condizioni di detenzione.

In particolare sono state evidenziate alcune priorità: il rispetto del diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti e la lotta contro di essi e contro gli atti di tortura, una migliore preparazione dei detenuti in vista del rilascio e della riabilitazione sociale e la garanzia che la detenzione preventiva rimanga un'ipotesi eccezionale, e comunque circoscritta nel tempo.85

Essenziale, a livello delle fonti normative previste a garanzia dei diritti fondamentali, è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): essa nasce nell'immediato dopoguerra ad opera del Consiglio d'Europa, e, oltre a contenere un catalogo dei diritti fondamentali che gli Stati contraenti hanno l'obbligo di garantire, prevede anche un procedimento di tutela giurisdizionale a favore di tali diritti, cui fa capo la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Oggi, a distanza di 60 anni dalla sua adozione, la struttura ideata dalla Convenzione ha subìto dei cambiamenti, ma l'efficacia del meccanismo previsto è rimasta intatta.

A livello di protezione dei diritti umani, infatti, la Corte di Strasburgo rimane l'organo maggiormente efficace ed incisivo: si tratta di un organo giurisdizionale, con ampi poteri di accertamento dei fatti e di interpretazione del diritto applicabile, dotato del potere di emettere pronunce giudiziarie, giuridicamente vincolanti.86

85 Cfr. Carceri: la risoluzione del parlamento UE sui diritti dei detenuti, in www.altalex.com, 13 gennaio 2012.

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Alla Corte possono fare ricorso sia gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione, sia i singoli individui che ritengano di aver subìto una violazione dei propri diritti fondamentali da parte di uno degli stati contraenti, una volta che abbiano esaurito le vie di giudizio interne. La Corte di Strasburgo, pur non avendo poteri di annullamento degli atti statali lesivi, ha il potere di

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Possiamo perciò dire che la Convenzione fa parte di quelle fonti internazionali che non sono elaborate specificamente per i detenuti, ma che comunque contengono norme che toccano direttamente o indirettamente la questione della pena detentiva.

Infatti, la privazione della libertà individuale può andare ad intaccare il godimento di numerosi altri diritti personali che sono garantiti dalla Convenzione.

Anzitutto, anche all'interno della CEDU la privazione della libertà personale deve sottostare a due condizioni: la c.d. condizione di legalità, che corrisponde al nostro principio della riserva di legge, per cui la privazione deve avvenire nel rispetto delle regole di diritto interno, e la c.d. condizione di regolarità, per cui la privazione deve essere conforme allo scopo per cui è prevista.

Quanto ai diritti generali riconducibili alla questione della pena e dei diritti dei detenuti, due sono gli articoli rilevanti.

Il primo è l'art. 8, che garantisce al singolo il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, nonché del domicilio e della corrispondenza; in numerose occasioni la Corte ha rilevato come la censura della corrispondenza o la limitazione delle forme di comunicazione con i propri familiari, nel caso dei detenuti, integrasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare sancito nell'art. 8.

Il secondo è l'articolo 3, norma chiave in materia, che recita che "Nessuno può

essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

Di esso la Corte si è avvalsa numerose volte per scandagliare le condizioni di vita nelle prigioni: il sovraffollamento, l'insufficienza delle regole igieniche, l'isolamento, le perquisizioni corporali, la detenzione di soggetti affetti da particolari patologie, e, più in generale, tutte le situazioni attinenti alla vita carceraria sono state esaminate alla luce dell'art. 3 CEDU per verificare il rispetto dei diritti umani.87

condannare lo Stato a pagare alla parte lesa un'equa soddisfazione e può imporre allo Stato un c.d. obbligo di risultato, consistente nell'obbligo di rimuovere la situazione lesiva e di prevenire l'insorgenza di nuove lesioni.

87 BIANCO C., I detenuti come titolari di diritti ai sensi della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo, prima parte in Antigone, cit., 123 ss, seconda parte in Antigone,

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Sarà proprio quest'articolo il leit motiv del nostro percorso, perché anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo guardare al rispetto dei diritti umani nelle carceri, e alla compatibilità della situazione detentiva con i diritti fondamentali dell'uomo. In questo capitolo ci siamo dedicati alla ricostruzione del percorso affrontato a livello nazionale, internazionale ed europeo, per riconoscere ai soggetti reclusi la qualifica di "persone" dal punto di vista giuridico; quello che vogliamo guardare adesso sono le ipotesi in cui l'affermazione teorica di tali diritti si scontra con la realtà delle situazioni detentive.

Infatti, troppo spesso i diritti dei detenuti, nonostante siano ripetutamente affermati sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale, non trovano corrispondenza nella realtà della vita carceraria, che diventa una vita di privazioni, di violenza, di lesione dei diritti.

Troppo facilmente assistiamo a situazioni in cui la detenzione diventa incompatibile con il rispetto di quei diritti umani che dovrebbero essere incomprimibili e che invece sono sempre più violati.

Quanto detto finora, quindi, altro non è che una panoramica per capire in che contesto si inseriscono tali lesioni; è un punto di partenza per il nostro percorso. Il tema è ampio, e meriterebbe molto più di questo lavoro, ma tenteremo comunque di affrontare il problema della violazione dei diritti dei detenuti sotto tre punti di vista fondamentali: la lesione della dignità personale e la penosa questione del sovraffollamento carcerario, la lesione del diritto alla salute, e la compatibilità del c.d. "carcere duro" con la tutela dei diritti inviolabili dell'essere umano.

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