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Cenni all’istituto dell’esdebitazione

L’esedebitazione e l’obbligazione tributaria

2. Cenni all’istituto dell’esdebitazione

Particolare attenzione e approfondimento merita l‟ipotesi in cui l‟Amministrazione finanziaria attivi le procedure di riscossione per il credito residuato dal fallimento, ma il fallito abbia ottenuto, nelle more, un decreto di esdebitazione.

L‟istituto dell‟esdebitazione costituisce una novità assoluta nel panorama giuridico italiano, introdotto nell‟ambito dei provvedimenti legislativi di attuazione e completamento della

12 Si noti che l‟art. 95 L. Fall. stabilisce “Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza”.

riforma fallimentare, attuata con il DLgs 5/2006 e successivo DLgs n. 169/07, e regolato dagli artt. 142, 143, 144 L. Fall., come istituto autonomo13.

Si tratta del riconoscimento, in capo al debitore persona fisica14, della possibilità, una volta conclusa la procedura fallimentare e in presenza di determinati requisiti15, di essere ammesso alla liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e di conseguenza anche dell‟amministrazione finanziaria16.

Tale opportunità, inserisce all‟interno del nostro ordinamento giuridico una causa estintiva dell‟obbligazione diversa

13 Per maggiori approfondimenti G. Pellizzoni “L‟esdebitazione” in Fall.,

2012, 4, pag. 479.

14 L‟esdebitazione riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali ed i

soci illimitatamente responsabili di società di persone, in presenza di determinati requisiti.

15 Il fallito deve: 1. aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo

tutte le informazioni e la documentazione utile all‟accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2. non aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3. non aver violato le disposizioni di cui all‟articolo 48; 4. non aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5. non aver distratto l‟attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6. non esser stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l‟economia pubblica, l‟industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l‟esercizio dell‟attività d‟impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione V. Carbone “Condizioni per la concessione dell‟esdebitazione” in Corriere Giur., 2012, 1, 17, commento a Cass. civ. Sez. Unite, 18 novembre 2011, n. 24214.

16 Sull‟applicazione all‟Amministrazione finanziaria si dirà meglio in seguito

anche alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione Ord. del 30.10.2014, n. 23129.

dall‟adempimento, di cui non può disconoscersi l‟importanza, soprattutto con riguardo agli effetti sull‟obbligazione tributaria. Lo scopo della riforma, oltre ad un adeguamento agli ordinamenti giuridici europei17 e mondiali18, è quello di favorire

il reinserimento del fallito nel mercato imprenditoriale, a

17 L‟esdebitazione nasce in Inghilterra, dove il certificate attestante

l‟avvenuta liberazione dei debiti era il frutto di un‟intesa tra i creditori, sottoscritta da un certo numero di essi rappresentanti un determinato valore dei crediti ed era condizionato in definitiva alla loro volontà. Nel sistema tedesco, invece, si hanno differenti procedure di esdebitazione: una delle quali più complessa, prevede che il debitore sia liberato dai suoi debiti concorsuali dopo un periodo di sei anni decorrenti dalla cessazione della procedura di insolvenza; periodo durante il quale la sua condotta è sottoposta ad un controllo da parte del Tribunale, mentre è previsto che venga trasferito ad un terzo fiduciario a favore dei creditori il ricavato del suo lavoro, dedotto quanto necessario per il suo mantenimento. Anche nel sistema francese, si evidenzia da tempo la tendenza a favorire meccanismi di esdebitazione per il debitore fallito. Come la dottrina ha messo in luce, infatti, nell‟ordinamento concorsuale francese è stato da tempo introdotto l‟istituto del fallimento personale e “il perno su cui ruota il meccanismo

esdebitatorio” è costituito dalla norma di cui all‟art. L.643-11, comma 1°,

che dispone che “la sentenza di chiusura della liquidazione giudiziaria per

insufficienza dell‟attivo non fa recuperare ai creditori l‟esercizio individuale delle loro azioni esecutive contro il debitore”. Il fallimento personale, in

Francia, è stato introdotto solo nel 1967. Per approfondimenti si veda M. Fabbrini, “Meccanismi di esdebitazione nella legislazione francese”, in Dir. Fall., 2008, pag. 243 ss.; S. Ronco “Esdebitazione e restchildbefreiung:

brevi considerazioni comparatistiche” in Dir. Fall. e delle Soc. Comm.,

6/2014, pag. 10725.

18 Negli Stati Uniti, la discharge (from bankruptcy) mira a liberare il

debitore da tutte le sue obbligazioni, grazie alla liquidazione concorsuale dei suoi beni, a prescindere dalla percentuale dei crediti effettivamente percepita dai creditori. Essa costituisce la giustificazione più essenziale della voluntary bankruptcy, cioè dell‟autodenuncia del debitore che dichiara il proprio fallimento, in quanto in essa realmente si concretizza quell‟interesse a fallire che ha il debitore, che altrimenti sarebbe difficilmente configurabile se non su basi pubblicistiche. L‟ordinamento del Canada, dopo il Bankruptcy Act del 1949, ha adottato al riguardo il sistema americano. Per un‟analisi della discharge si veda G. Rossi, “Il fallimento nel

diritto americano”, Padova, 1956, pag. 142 ss., e C. Ferri, “L‟esdebitazione”, in Il Fallimento, 9/2005, pag. 1085.

differenza del precedente istituto della riabilitazione19, che aveva la finalità di ripristinare l‟onorabilità del fallito.

L‟esdebitazione consiste, quindi, in un beneficio concesso dal Giudice delegato all‟imprenditore fallito, il quale viene di fatto liberato dei debiti non soddisfatti nella procedura concorsuale20. In altre parole, per tali debiti il fallito non potrà subire, una volta ottenuta l‟esdebitazione, azioni esecutive da parte dei creditori concorsuali.

È evidente che la concessione dell‟esdebitazione è subordinata al possesso di determinati requisiti21. Se è in corso un procedimento penale per i reati di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l‟economia pubblica, l‟industria e il commercio e

19 La riabilitazione richiedeva condizioni assai rigorose per la sua

concessione. In particolare, la necessità di soddisfacimento integrale dei creditori ammessi al passivo, il passaggio dei cinque anni dalla chiusura della procedura, la prova effettiva di buona condotta per cinque anni, requisiti che con tutta evidenza erano davvero difficoltosi da ottenere e richiedevano comunque il passaggio di un lasso di tempo, con notevole detrimento della posizione finanziaria e riflessi sullo stesso status del soggetto fallito nei rapporti con i terzi. Infatti, l‟impianto normativo fallimentare era ispirato ad una concezione punitiva nei confronti del debitore, considerato quasi un minus habens, cui si contrapponeva la prioritaria esigenza di tutela della massa dei creditori. Con l‟odierna riforma, invece, si è cercato di considerare la posizione del fallito su un piano di parità con quella dei suoi creditori, permettendo al “debitore onesto, seppure sfortunato” di ricominciare da capo, “riazzerando” la sua posizione sul mercato. Per una disamina si veda G.B. Ferri, Diritto commerciale, UTET, 2001, pag. 591 ss..

20 Dall‟esdebitazione rimangono però esclusi determinati debiti che sono

tassativamente elencati nel comma 3° dell‟art. 142 L. Fall., come pure l‟esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

21 Si veda G. Gabassi, “Esdebitazione e pagamento parziale dei creditori: valutazione del giudice di merito” in Il Fallimento, 2/2017, pag. 219; A.

Cerrato, “Osservazioni in tema di diniego del beneficio dell‟esdebitazione” Dir. Fall., 6/2011, pag. 652.

altri delitti compiuti in connessione con l‟esercizio dell‟attività d‟impresa, il tribunale sospende il procedimento fino all‟esito del giudizio penale.

Un elemento fondamentale ai fini della concessione dell‟esdebitamento è il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali22.

L‟istanza può essere presentata nel corso della procedura fallimentare23 ovvero entro un anno dalla data di pubblicazione

del decreto di chiusura24.

La scelta del momento in cui presentare la domanda di esdebitazione, oggi, è irrilevante mentre prima delle modifiche apportate all‟art. 143 L. Fall.25, assumeva particolare rilievo.

Infatti, la nuova formulazione ha previsto l‟obbligo, a carico del curatore fallimentare, di notificare il ricorso di esdebitazione ai creditori concorsuali a mezzo posta elettronica certificata26.

22 P. Bosticco, “Esdebitazione anche in difetto di soddisfo di classi di creditori”, in Il Fallimento 2012, 11, pag. 1313; G. Gabassi, “Esdebitazione e pagamento parziale dei creditori: valutazione del giudice di merito” op.

cit..

23 In questa ipotesi, il giudice delegato potrà concedere l‟esdebitazione,

laddove sussistano i presupposti, con lo stesso decreto di chiusura del fallimento.

24 A. Di Iulio, “Sulla richiesta di esdebitazione”, Dir. Fall., 2012, 2, pag.

182.

25 Il comma 1 dell‟art. 143 L. Fall. è stato sostituito dall‟art. 17, D.L. 18

ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

26 Prima della riforma, inoltre, se la domanda veniva presentata nel corso

della procedura fallimentare non era necessaria alcuna notifica, in quanto, i creditori concorsuali erano considerati parti del procedimento e venivano informati del deposito di atti o di documenti.

Prima della riforma invece, il momento di presentazione dell‟istanza comportava notevoli implicazioni, in quanto la notifica del ricorso con pedissequo provvedimento di fissazione udienza del Giudice Fallimentare, doveva essere effettuata a cura del fallito, a tutti i creditori individuati nello stato passivo. Tale circostanza ha notevoli implicazioni pratiche, in quanto il fallito doveva procedere a mezzo degli ufficiali giudiziari sostenendo i costi delle notifiche e del rilascio delle copie conformi27.

In ogni caso, la corretta instaurazione di un contraddittorio tra le parti, si rende necessaria anche in ragione del breve termine per proporre reclamo. Infatti, il decreto di esdebitazione è reclamabile nel termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento28, davanti alla competente Corte di Appello ai

sensi dell‟articolo 26 L. Fall..

27 Nei fallimenti con un numero elevato di creditori, il costo delle notifiche e

delle marche per le copie conformi poteva essere particolarmente esoso.

28 L‟art. 26, comma 4, L. Fall. stabilisce, altresì, “Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”.

Il reclamo può essere proposto dai creditori non integralmente soddisfatti29, il pubblico ministero e qualunque interessato30. Ovviamente, nel caso in cui l‟esdebitazione non venga concessa anche il fallito potrà presentare reclamo, con la medesima procedura.

Individuato a grandi linee l‟istituto dell‟esdebitazione, è necessario individuare gli effetti del decreto di esdebitazione, che dichiara inesigibili nei confronti dei creditori concorsuali tutti i debiti rimasti insoddisfatti, ad eccezione di alcune categorie espressamente indicate dall‟art. 142 L. Fall..