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Il ruolo e la “svalutazione” giursprudenziale L‟art.

Effetti delle sentenze dei giudici tributari e passivo fallimentare

2. Il titolo per l’ammissione al passivo

2.1 Il ruolo e la “svalutazione” giursprudenziale L‟art.

87 DPR 602/73 legittima l‟Agente della riscossione a partecipare al concorso fallimentare sulla base dell‟iscrizione a ruolo, intesa non soltanto quella a titolo definitivo, cioè relativa ad imposte definitivamente accertate (art. 14 DPR 602/1973), ma anche quella a titolo provvisorio, e quindi relativa ad accertamenti non definitivi per i quali pende il termine per la proposizione del ricorso o pende il giudizio (art. 15 DPR 602/1973 ed art. 68 DLgs 546/1992)14.

Anche l‟iscrizione a ruolo operata in forza dell‟art. 15 bis DPR 602/73, è ritenuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria, titolo idoneo per l‟ammissione al passivo15.

Sul punto la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che “la dichiarazione di fallimento integra di per sé il requisito

del periculum in mora per l‟iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fondato pericolo

14 Si veda F. Rasi, “L'ammissione con riserva dei crediti tributari: un recente intervento giurisprudenziale”, in Dir. fall., 2006, II, pag. 65.

15 In dottrina F. Rasi, op. cit., A. Carinci “Autonomia e indipendenza del procedimento di iscrizione a ruolo rispetto alla formazione della cartella di pagamento” in Riv giur. trib. 2011, pag. 971. Contra L. Del Federico “Profili di specialità ed evoluzione giurisprudenziale nella verifica fallimentare dei crediti tributari”. In giurisprudenza Cass. 7654/1999; Cass. 11508/2001;

per la riscossione ai sensi dell‟art. 11 del D.P.R. n. 602/1973”16.

È stato, infatti, statuito che l‟emissione di un ruolo ordinario non tutela sufficientemente la pretesa fiscale, in quanto non consente di incidere celermente nella formazione dello stato passivo, venendo a mancare la possibilità di poter vantare un adeguato privilegio e soprattutto l‟intero credito17.

Tuttavia, sebbene la sussistenza di una procedura concorsuale abiliti l‟Amministrazione finanziaria all‟emissione di un ruolo straordinario, tale condizione deve essere espressamente indicata in cartella, non potendosi ritenere sussistente “una

compiuta motivazione” dell‟atto, nella semplice affermazione

che il ruolo straordinario sia emesso in ragione di un fondato pericolo per la riscossione. Occorre, invece, rendere edotto il contribuente di quale sia la fattispecie concreta posta a fondamento del potere esercitato, per garantire un pieno

16 Cass., 9 gennaio 2009, n. 242; si veda, altresì, Id., 6 luglio 2001, n.

9180, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA, e di recente Id., 20 maggio 2011, n. 11234.

17 Autorevole dottrina ha affermato “Se in caso di fallimento potesse essere iscritta a ruolo solamente la quota consentita in ragione dell‟impugnazione dell‟avviso di accertamento, l‟Agente avrebbe titolo per insinuarsi tempestivamente limitatamente ad una porzione del debito (un terzo di imposta senza sanzioni), mentre la restante arte potrebbe avere accesso solo nella misura consentita ad esito del processo (art. 68 DLgs 546/1992), con tutti i rischi per il compiuto soddisfacimento del credito correlati ad un‟ammissione tardiva o addirittura ultratardiva” (art. 101 L. Fall.); A.

Carinci, “L‟ammissione al passivo dei crediti tributari”, in F. Paparella (a cura di), Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, pag. 555.

esercizio del diritto di difesa, così come previsto dall‟art. 24 Cost.

L‟Amministrazione finanziaria, dunque, non può dare conto del fondato pericolo per la riscossione esclusivamente in sede processuale, ma deve provvedere ad illustrare già nella motivazione dell‟atto quali sono “i presupposti di fatto e le

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione”, come

richiesto dall‟art. 7 della legge n. 212/200018.

I principi descritti sono stati completamente modificati dalle Sezioni Unite19 che hanno variato le condizioni di ammissibilità dell‟insinuazione al passivo, sostenendo che “la domanda di

ammissione al passivo ... avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza di documentazione comprovante

18 Per un esame del ruolo straordinario e della necessaria motivazione si

veda A. Fabri “Illegittimo il ruolo straordinario privo della motivazione sul

fondato pericolo per la riscossione” in GT Riv. giur. trib., 2012, pag. 355,

commento a CTP Ancona, Sez. III, Sent. 7 settembre 2011, n. 263.

19 Cass SS. UU. 4126/2012, Per un esame critico delle statuizioni della

Corte si veda M. Montanari “Il nuovo verbo delle Sezioni Unite in materia di

titolo e legittimazione ad agire per l'ammissione al passivo dei crediti tributari” in Riv. giur. trib., 2012, pag. 562; M. Mauro “Rilievi critici sull'orientamento della Cassazione a sezioni unite in tema di insinuazione dei crediti tributari al passivo fallimentare”, in Riv. trim. dir. trib., 2012,

l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore”.

Il cd. “trend di svalutazione del ruolo” è stato costruito su diverse teorie e si è evoluto nel corso del tempo. Infatti, la giurisprudenza dapprima ha dato rilievo alla dichiarazione dei redditi e al principio di autotassazione20 e successivamente ha posto su un nuovo piano il rapporto tra legge fallimentare e riscossione tributaria, valorizzando il dettato dell‟art. 93 L. Fall. che non richiede un titolo preciso per l‟ammissione al passivo. La ratio sembrerebbe quella di voler ricondurre l‟Amministrazione finanziaria sullo stesso piano degli altri creditori, ai fini del principio di par condicio creditorum, e di dar valore all‟interesse fiscale di anticipata ammissione al passivo per i crediti tributari.

Le innovative aperture delle sezioni unite, però, hanno sollevato molteplici questioni, soprattutto per i richiami normativi operati che non giustificano appieno le scelte compiute.

20 Cass. 13027/2004, in Giur. It., 2005, pag. 89, con nota di F.V. Albertini, “Presupposti dell'ammissione al passivo concorsuale dei crediti fiscali derivanti dalle dichiarazioni IVA”; Cass. 2994/2006, in Il Fallimento, 2006,

pag. 732; Cass. 16120/2007, in Corr. Trib., 2007, pag. 3352, con nota adesiva di S. Zenati, “Ammissione al passivo fallimentare del credito IVA su

invito al versamento da parte degli Uffici”; Cass. SS.UU. 5165/2009, in

Corr. Trib., 2009, pag. 1550, con critica di M. Mauro “La problematica

In primis è stata riconosciuta una legittimazione concorrente tra Amministrazione finanziaria e Agente della riscossione per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, nonostante gli artt. 87 e 88 DPR 602/73, individuino perfettamente nel concessionario (oggi Agente della riscossione) il soggetto legittimato alla presentazione. L‟ambigua concorrenza creata dalla Suprema Corte – che richiama gli artt. 52 e 92 L. Fall. – genera, in realtà, una sovrapposizione di competenze che non tiene conto del sistema di riscossione dettato dall‟ordinamento.

Infatti, se l‟istanza verrà presentata dall‟Agenzia delle entrate si potrà insinuare l‟intero ammontare del credito e non solo la quota oggetto di intimazione, non dovranno essere rispettati i termini prescritti per l‟affidamento all‟Agente della riscossione e non conterrà l‟aggio. Tale ricostruzione, inoltre, dovrebbe ridurre le cd. “insinuazioni ultra-tardive” consentite ai sensi dell‟art. 101 L. Fall.21 in ragione della difficoltà di dar prova

della non imputabilità del ritardo, non essendo necessario,

21 F. Paparella “Insinuazione al passivo tardiva dei crediti fiscali: recenti ordinanze della Suprema Corte tra vecchie questioni e nuova disciplina dell‟accertamento esecutivo” in Riv. trim. dir. trib., 2012, pag. 415.

secondo la Cassazione, attendere i tempi dell‟affidamento del ruolo all‟Agente della Riscossione22.

2.2 I titoli diversi dal ruolo e le aperture