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L’intervento L‟art 14, comma 3, DLgs 546/92 stabilisce

3. Litisconsorzio e intervento del fallito nel processo tributario

3.1 L’intervento L‟art 14, comma 3, DLgs 546/92 stabilisce

che “Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in

giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”87.

Come rilevato sopra, il fallito può certamente essere qualificato parte del rapporto tributario controverso ed è destinatario dell‟atto impositivo, stante la conservazione della qualificazione di soggetto passivo di imposta.

La dottrina maggioritaria ha negato, però, con diverse motivazioni88, la possibilità di configurare per il fallito un

intervento autonomo nel processo tributario intrapreso dal curatore fallimentare, facendo leva sulla carenza di autonomia del fallito nell‟esperire una propria azione giurisdizionale, essendogli riconosciuta una legittimazione processuale residuale.

87 In generale, sulle prospettive di esperibilità dell‟intervento adesivo

dipendente nel processo tributario, si veda F. V. Albertini, “Il processo con

pluralità di parti”, in AA.VV., Il processo tributario, Giurisprudenza

sistematica di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Torino, 1999, pag. 292; L. Castaldi, “Delle parti e della loro rappresentanza”, in AA.VV., Il nuovo processo tributario. Commentario, a cura di T. Baglione, S. Menchini, M. Miccinesi, Milano, 1997, pag. 145.

88 Per una ricostruzione delle varie tesi si veda M. Mauro “Controversie tributarie e posizione processuale del fallito nell‟ordinamento italiano”, in

Revista de Estudios Jurídicos n. 12/2012 (Segunda Época), Universidad de Jaén (España), Versión electrónica: rej.ujaen.es, pag. 11.

Infatti, l‟intervento autonomo comporterebbe la possibilità di ampliare il thema decidendum, presentando motivi ulteriori e nuovi rispetto a quelli proposti dal ricorrente principale.

Si è prospettata, allora, al fine di garantire una tutela maggiore dei diritti del fallito, l‟idea di utilizzare il comma 6 dell‟art. 14 DLgs 546/92, che sembrerebbe raffigurare un‟ipotesi di intervento adesivo dipendente89.

Autorevole dottrina90 ha evidenziato come nel processo

tributario non si possa escludere il coinvolgimento di altri soggetti, anche non raggiunti da un provvedimento.

Infatti, nonostante il giudizio innanzi alle Commissioni tributarie sia da considerare un processo di impugnazione, che deve essere introdotto come “reazione” ad un atto dell‟amministrazione, sembrerebbe possibile ammettere l‟ingresso di nuovi soggetti, dopo l‟instaurazione del giudizio,

89 Il secondo comma dell‟art. 105 c.p.c. regola l‟intervento che viene

denominato adesivo dipendente poiché si può verificare nel caso in cui il terzo risulti titolare di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario. Tale intervento ha solo l'effetto di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Tipico esempio di intervento adesivo dipendente è quello del sub- conduttore che intervenga in una lite fra conduttore e locatore o del socio nelle azioni proposte dall'amministratore della società nei confronti di terzi. Tale posizione di dipendenza e di accessorietà, determina per l'interventore adesivo l'impossibilità di proporre autonomamente l'impugnazione se la parte adiuvata vi ha rinunciato.

90 B. Bellé, “Il processo tributario con pluralità di parti”, Torino,

laddove sussista un legame relativo proprio al rapporto sotteso, riferibile ad entrambe i soggetti.

Tale soluzione sembrerebbe calzare con quella in esame, in quanto il soggetto fallito è anche destinatario dell‟atto91.

Occorre però verificare se il fallito abbia un interesse giuridicamente rilevante all‟intervento. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l‟interesse deve avere carattere giuridico e non consistere in un mero interesse di fatto92.

Secondo un orientamento93, l‟interesse che legittima il terzo

all‟intervento adesivo dipendente, risiede proprio nell‟opportunità di evitare il formarsi di un precedente giurisprudenziale sfavorevole. E difatti sovente interessato a tale tipo di intervento un terzo che sarebbe legittimato solo in via straordinaria a dedurre in giudizio il rapporto pregiudiziale.

Aliis verbis: il terzo interveniente ha interesse alla vittoria della

parte adiuvata, in quanto egli è titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite,

91 La dottrina riconosce anche la possibilità di intervento di un soggetto che

ancora non abbia ricevuto il provvedimento dell‟amministrazione laddove

“reputi suo interesse intervenire in quel giudizio per definire celermente la controversia, piuttosto che rinviare inutilmente un giudizio definitivo su una questione per lui di immediato interesse” B. Bellé, op. cit., pag. 46.

92 Per un esame approfondito si veda S. Costa, “L'intervento in causa di terzi”, in Riv. dir. proc. civ., 1943, I, pag. 15; A. Segni, “Intervento in causa”, in Nuovo digesto italiano, 1938, VII, pagg. 93-120.

suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima.

L‟interveniente, quindi, non potrà presentare una propria domanda bensì andrà a sostenere le ragioni del soggetto ad esso collegato, per favorirne la vittoria ovvero per verificarne la difesa, temendone l‟inadeguatezza94.

Tale prospettazione potrebbe dare parziale soluzione alla questione del fallito privato della propria legittimazione processuale, in quanto il suo intervento avrebbe proprio il preciso obiettivo di migliorare e precisare la linea difensiva intrapresa dal curatore, offrendo ad esempio una diversa valutazione giuridica dei fatti95.

Tant‟è vero che sarà proprio il soggetto fallito, una volta tornato in bonis, a restare esposto alla definitività del giudizio intrapreso dal curatore fallimentare.

Del resto non si può escludere sic et simpliciter l‟intervento adesivo dipendente dal processo tributario, anche laddove non ricorrano tutti i complessi presupposti del sesto comma, dell‟art. 14 DLgs 546/92.

94 Si veda F.P. Luiso, “Diritto processuale civile”, Milano, Giuffré, 2015. 95 M. Mauro, “Controversie tributarie e posizione processuale del fallito nell‟ordinamento italiano”, op. cit.

Invero, rilevata la sussistenza di un interesse giuridico dell‟interveniente collegato da una pregiudizialità – dipendenza con il diritto soggettivo difeso dal ricorrente, non sembrerebbero sussister ostacoli all‟intervento. Negando, invece, tale ipotesi “paradossalmente, si finirebbe con l‟elevare

ad interesse giuridicamente rilevante quello della controparte a che la difesa non venga svolta nella maniera più efficace”96.

Certamente l‟intervento adesivo dipendente non garantisce, al fallito, una tutela giurisdizionale piena per le ragioni espresse, ma quanto meno offre uno strumento di controllo e forse di cooperazione con gli organi della procedura.

CAPITOLO II

Effetti delle sentenze dei giudici