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Cenni introduttivi in merito ai primi strumenti normativi di contrasto: l’Azione Comune 97/154/GA

La tratta di persone nel quadro europeo.

3.1 Cenni introduttivi in merito ai primi strumenti normativi di contrasto: l’Azione Comune 97/154/GA

quadro 2002/629/GAI. –3.2 La Direttiva 2004/81 sul permesso di residenza. - 3.3 La Direttiva 2011/36: definizione di tratta, misure di assistenza e protezione, i minori vittime di tratta. – 3.4 Le strategie dell’Unione Europea per contrastare la tratta.

3.1 Cenni introduttivi in merito ai primi strumenti

normativi di contrasto: l’Azione Comune 97/154/GAI

e la Decisione Quadro 2002/629/GAI.

Le istituzioni comunitarie iniziano ad intervenire in materia di traffico di persone intorno alla fine degli anni Ottanta ed inizio anni Novanta. I primi punti su cui si cerca di focalizzare l’attenzione riguardano la precisazione e la criminalizzazione delle condotte.

L’obiettivo principale è quello di inserire un trattamento sanzionatorio nei confronti dei trafficanti ed impedire il propagarsi della criminalità organizzata.

L’aspetto considerato più importante riguarda la tratta di persone con la finalità di sfruttamento sessuale.

A tal proposito dal 1996, l’Unione Europea si è impegnata ad elaborare un approccio globale ed interdisciplinare per prevenire e combattere la tratta con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.64

64 G. Palmisano, “Il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale,

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Nel Novembre del 1996 abbiamo una Comunicazione della Commissione65 in cui si cerca di individuare una strategia europea per

prevenire e combattere il fenomeno.66

Sempre nello stesso anno fu adottato il primo programma EUROPOL67 che consente di occuparsi attivamente di tratta.

Successivamente, nel febbraio del 1997 il Consiglio adotta un’Azione Comune68 per la lotta alla tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Con questa Azione si invitano gli Stati membri dell’Unione Europea a rivedere le proprie normative in materia di tratta e di collaborazione giudiziaria.

Oltre alla definizione dei concetti di “trafficking” e “sexual exploitation”, si cerca di attuare provvedimenti circa l’assistenza e tutela delle vittime nei procedimenti giudiziari.

Tale Azione Comune rappresenta il primo strumento normativo prima del 2002.

La norma che si pone alla base di tale azione è l’Art.K.3 del Trattato UE.69

L’Azione cerca di inquadrare tali due crimini come gravi violazioni dei diritti dei soggetti coinvolti e mette in evidenza l’esigenza di creare regole comuni per gli Stati.70

65 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su

“Traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale”, COM (96) 567 del 20 novembre 1996.

66 Nel giugno dello stesso anno si era svolta a Vienna la prima Conferenza

europea sulla tratta di donne.

Alla base di tale iniziativa vi era la necessità di creare un approccio multidisciplinare per contrastare il fenomeno della tratta.

67 L’Ufficio europeo di polizia è stato creato nel 1999, ha sede all’Aia ed ha

come obiettivo principale quello di contrastare le gravi formi di criminalità internazionale e terrorismo.

68Azione Comune 97/154/GAI del 24 febbraio 1997, adottata in base all’art.

K.3 Trattato UE.

69 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_it.pdf

70 Le nozioni che vengono messe in evidenza all’interno di questa Azione

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Gli Stati membri sono tenuti ad armonizzare le proprie normative nazionali con quelle previste dall’Azione relative all’incriminazione. Un secondo momento rilevante in materia è rappresentato dal Consiglio di Tampere71.

Nell’ambito di tale Consiglio si manifesta la volontà di agire in due direzioni.

Da un lato l’esigenza di introdurre misure legislative che obblighino gli Stati membri ad attuare sanzioni contro i responsabili della tratta, dall’ altro lato l’esigenza di dare vita a definizioni e sanzioni comuni per la tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale dei minori.

Nel luglio del 2002 viene adottata una Decisione Quadro72 che dichiara la cessazione dell’applicazione della precedente Azione Comune. L’obiettivo della Decisione è quello di allineare le disposizioni legislative degli Stati membri per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Viene richiamato il Protocollo addizionale sulla tratta in merito alla definizione della stessa in quanto riprende gli elementi fondamentali. Nella Decisione la “tratta” viene definita come “una grave violazione dei diritti e della dignità dell’uomo e comporta pratiche crudeli quali l’abuso e l’inganno di persone vulnerabili, oltre che l’uso della violenza, minacce, sottomissione tramite debiti ed estorsioni”.73

L’Art.2 della Decisione impone di incriminare due tipologie di condotte legate al reclutamento, trasporto o accoglienza finalizzata allo

La nozione di tratta si configura, in un primo momento, molto simile a quella del traffico di migranti.

Una diversificazione viene fatta in relazione alla definizione di “sfruttamento sessuale” soprattutto per quanto riguarda i bambini.

71 Consiglio di Tampere del 15-16 ottobre del 1999 in materia di spazio di

libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione Europea.

72 Decisione quadro 2002/629/ GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002 sulla lotta

alla tratta degli esseri umani.

73 Art.3 Decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta

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sfruttamento di manodopera o sessuale indipendentemente dal fatto che il consenso sia stato estorto o meno.

Il consenso della vittima diventa irrilevante qualora si sia ricorso ad uno dei comportamenti tipici74 definiti dalla Decisione Quadro.

Analizzando le definizioni date sia dal Protocollo che dalla decisione, possiamo affermare che gli atti punibili sono gli stessi così come medesimi sono i mezzi coercitivi ed i mezzi di reclutamento delle vittime.

Dal punto di vista sanzionatorio i comportamenti che assumono rilevanza sono il favoreggiamento della tratta di esseri umani, la complicità o il tentativo di commettere tali reati.

Le sanzione che sono previste devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.75

Sono individuate anche delle situazioni di maggiore gravità per le quali gli Stati membri devono prevedere delle misure sanzionatorie più alte.76 Specifiche disposizioni sono previste per quanto riguarda la tutela ed assistenza delle vittime, a tal proposito facciamo riferimento agli Art.7 e seguenti della Decisione.77

L’aspetto innovativo di questo provvedimento è rappresentato dalla previsione di responsabilità sia civile che penale per le azioni che non sono commesse dalle sole persone fisiche, ma anche dalle persone giuridiche.

74 Secondo quando stabilito dall’Art.1 della Decisione, i comportamenti tipici

che rientrano nella definizione sono l’uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento, inganno o frode, influenza o pressione oppure l’offerta di pagamento o altri benefici.

75Per approfondimenti vedi Art.2 ed Art.3 Decisione Quadro 2002/629. 76 Le misure sanzionatorie previste riguardano casi in cui l’attività criminosa

intenzionalmente o per negligenza grave sia in grado di mettere a repentaglio la vita della vittima.

E’ inoltre richiesto che tale attività sia stata rivolta verso una vittima considera vulnerabile e che sia commessa da un’organizzazione criminale.

La sanzione che deve essere prevista dagli Stati riguarda pene detentive non inferiori ad otto anni.

77 Si prevedono specifiche forme di tutela per quanto riguarda i minori che sono

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La persona giuridica diventa responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di una persona giuridica che eserciti un potere di decisione.78

In conclusione, possiamo affermare che la Decisione Quadro non si limita a mere dichiarazioni, ma fissa degli standard minimi a cui si devono attenere i vari Stati.

In questo modo si tende a creare una disciplina comune per i vari Paesi europei, anche se vi sono alcune lacune riguardanti la protezione e la tutela delle vittime.

Dal punto di vista normativo possiamo concludere affermando che la Decisione Quadro 629/2002 rappresenta un passo avanti rispetto agli atti comunitari precedenti quale l’Azione Comune 97/154.

3.2 La Direttiva 2004/81 sul permesso di residenza.