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Fonte internazionale: il Protocollo sul traffico di migranti.

Il traffico di migranti.

5.1 Fonte internazionale: il Protocollo sul traffico di migranti.

al traffico irregolare di migranti. – 5.4 La criminalizzazione del traffico irregolare di migranti.

5.1 Fonte internazionale: il Protocollo sul traffico di

migranti.

Il Protocollo sul “traffico di migranti” si colloca nel sistema di cooperazione internazionale promosso dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata.

Con l’adozione del Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aerea152, approvato dall’ Assemblea Generale nel 2000, viene finalmente definita a livello internazionale una regolamentazione del fenomeno dello “smuggling”.

Il Protocollo entra in vigore in Italia il 28 Gennaio del 2004.

In una prima stesura del testo, la terminologia “traffico di migranti” veniva utilizzata per ricomprendere le forme di tratta di esseri umani ed il traffico di migranti, specialmente via mare.

Questa definizione ricomprendeva quindi le condotte di tratta e di traffico illegale.153

Successivamente, la Commissione ad Hoc si rese conto che era necessario operare una distinzione e così venne redatta una seconda

152 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la

Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, adottato il 15 novembre 2000, entrato in vigore il 28 gennaio 2004 [Protocollo sul traffico di migranti]

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stesura del Protocollo che tenesse conto della diversità delle condotte precedentemente enunciate.

Tra la prima e la seconda stesura del testo del Protocollo non vi sono differenze significative in relazione alla definizione.

Ciò che era chiesto era una maggiore chiarezza nella definizione per poter differenziare da un lato la tratta e dall’altra il traffico di migranti. Il problema venne risolto eliminando nell’ambito della definizione di traffico di migranti qualsiasi tipo di riferimento allo status di vittima. Per riuscire a comprendere al meglio tale affermazione possiamo prendere la definizione data dal Protocollo all’ Art.3 del medesimo. L’Art.3 recita: “A fini del presente Protocollo:

a) «Traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;

b) «Ingresso illegale» indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza; c) «Documento di viaggio o di identità fraudolento» indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:

 Che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato;

 Che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale;

 Che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare; d) «nave» indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un

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Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale”.

Gli elementi chiave per riuscire a comprendere che cosa possa essere considerato traffico di migranti sono essenzialmente due:

 Azione

 Scopo, finalità.

L’azione consiste nel procurare l’ingresso illegale di una persona all’interno del territorio di uno Stato di cui questa non possiede la nazionalità o un permesso di residenza.

Lo scopo è caratterizzato dal profitto, dal beneficio economico o materiale che il soggetto ottiene dall’azione precedentemente descritta. Nella prima stesura del testo vi era un riferimento all’intenzionalità del soggetto trafficante che si configurava come una condizione per poter parlare di traffico.

Questo termine “intentional” è venuto meno, ma è considerato comunque un elemento che rileva a seconda delle tipologie di offese. Il termine “profitto” è stato poi sostituito da “vantaggio finanziario o materiale” per poter permettere un’interpretazione non restrittiva del termine.

Ciò si evince dalla “Nota interpretativa” legata al concetto di criminalità organizzata che include uno specifico riferimento ai vantaggi finanziari e materiali.154

La “Nota interpretativa” specifica che l’espressione deve essere intesa in senso estensivo per poter includere, ad esempio, crimini nei quali il movente predominante sia la gratificazione sessuale, come lo scambio di materiale pedopornografico tra membri, lo scambio di bambini tra membri.155

154 Legislative Guides for the Implementation of the United Nations

Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, United Nations 2004,

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Lo scopo di questa precisazione è tale da farci comprendere che le attività di coloro che prestano assistenza ai migranti non rientrano nell’ambito di applicazione di tale Protocollo.156

Nell’ambito della legislazione nazionale italiana possiamo dire che la tipologia delittuosa che viene ad assumere rilevanza è quella del favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Nell’ordinamento italiano la terminologia “smuggling of migrants” viene intesa come favoreggiamento che comporta l’introduzione di emigranti sul territorio italiano illecitamente.

Si mira ad indicare quell’attività criminosa attraverso la quale si punta a ricavare, in modo diretto o indiretto, un vantaggio economico dall’ingresso di tali soggetti.

In questa ottica la fattispecie delittuosa finisce per concentrarsi sull’ analisi del trasposto organizzato, sul presupposto che questo sia gestito da gruppi criminali organizzati.

5.2 Lo scopo del Protocollo.

Lo scopo del Protocollo è disciplinato dall’ Art. 2 del medesimo il quale definisce come scopo quello di “prevenire e combattere il traffico, promuovere la cooperazione internazionale ed infine di proteggere i diritti dei migranti trafficati.”

È necessario fare una precisazione riguardo a tale ultimo inciso dell’Art.2 legato alla protezione dei diritti.

Il riferimento alla tutela dei diritti fondamentali fu introdotto nella seconda stesura del testo e precisamente quando vi fu la sostituzione della terminologia “vittima” con “migranti oggetto del traffico clandestino”.157

156Travaux Préparatoires for the Organized Crime Convention and Protocols, 157 8th Session, Travaux Préparatoires for the Organized Crime Convention

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I “Travaux Prepatories” spiegano inoltre che il termine “vittima” mal si concilia con la terminologia di “migranti trasportati”.

Il motivo di ciò è da rinvenire nel consenso delle persone trafficate che rappresenta un elemento distintivo con la tratta di esseri umani.

Nel traffico vi è un consenso del soggetto ad essere trasportato mentre nella tratta la vittima non presta consenso al trasporto per fini di sfruttamento.

La mancata attribuzione di vittima a tali persone trafficate ha delle conseguenze rilevanti in merito all’applicabilità delle disposizioni della Convenzione.

Questo significa che le disposizioni della Convenzione in materia di tutela e protezione dei diritti umani non possono essere applicate. Ciò non toglie però che il Protocollo venga a configurarsi come uno strumento di cooperazione internazionale.

Considerarlo come tale ci permette di capire come l’applicazione delle norme del Protocollo siano legate a situazioni di criminalità organizzata che abbiano il carattere della transnazionalità.158

5.3 Le forme di prevenzione al traffico irregolare di