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Incidenza della riforma del D.lgs 24 marzo del 2014 n.24.

nell’ordinamento interno: analisi dell’Art.18 del Testo Unico sull’immigrazione.

4.3 Incidenza della riforma del D.lgs 24 marzo del 2014 n.24.

Il decreto legislativo n. 24 del 24 marzo 2014143 ha recepito la Direttiva 2011/36144, introducendo importanti modifiche in relazione alle fattispecie penali in materia di tratta, quanto per la protezione delle vittime.

Dopo aver enunciato alcuni principi generali, il decreto va ad introdurre delle modifiche relative ad alcune fattispecie del codice penale145e del codice di procedura penale.146

Vengono introdotte modifiche attinenti alla normativa anti-tratta in riferimento alle vittime dei traffici, in particolar modo con riferimento ai minori ed ai minori non accompagnati e modifiche in relazione all’Art.18 del D.lgs. 286/98.

143 Il D.lgs. n.24/2014 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo ed

entra in vigore dal 28 dello stesso mese ed è intitolato “Attuazione della Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione ed alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”.

144 La Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile ha rappresentato un passo in avanti dal

punto di vista delle fonti giuridiche anti-tratta a carattere sovranazionale. Si introducono una serie di definizioni, principi e strumenti che rappresentano un superamento delle precedenti delineate a livello internazionale.

145Sul punto facciamo riferimento alle modifiche degli Art.600, Art.601,

Art.602 del codice penale.

146 In relazione alle modifiche apportate al codice di procedura penale il decreto

legislativo dispone le modifiche in tema di incidente probatorio in caso di persone anche maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità.

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Da un lato possiamo affermare che il decreto non ha recepito alcune norme della Direttiva 2011/36 alcune delle quali prevedono alcuni obblighi a carico degli Stati.147

L’Art.1 comma 1 del decreto ha recepito il Considerando 12 della Direttiva 2011/36 in merito al concetto di vulnerabilità della vittima. Il principio introdotto è quello di una necessaria valutazione della situazione personale della vittima di “trafficking” per poter garantire una maggiore ed effettiva protezione, tenendo conto anche delle modalità con cui il reato è commesso.

L’obiettivo di questo comma è quello di rafforzare la tutela nei confronti di quelle vittime che sono considerate vulnerabili come ad esempio i minori ovvero i minori non accompagnati.

Il secondo comma dell’Art.1 individua la “clausola di salvaguardia” dei diritti, obblighi e responsabilità dello Stato e degli individui relativi allo status dei rifugiati ed al principio di non respingimento, in conformità al principio di non refoulement contenuto nel Considerando 10 della Direttiva.148

L’Art.2 del decreto legislativo interviene in ambito penale con riferimento agli Art.600 c.p. e Art.601 c.p.

Viene riformulato l’articolo in materia di tratta di persone, andando a modificare ed attualizzare la struttura della fattispecie.

147 Tra queste in particolare: in recepimento dell’Art. 2 della Direttiva europea

l’espressa previsione per cui il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno dei metodi coercitivi previsti.

In recepimento dell’Art. 8 della Direttiva europea, l’introduzione di una norma che preveda la non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.

In recepimento dell’Art. 11 della Direttiva 2011/36 le previsioni relative alla adeguata e completa assistenza alle vittime, sotto il profilo della precocità dell’assistenza stessa (offerta sin dai primi indizi in cui vi sia “ragionevole motivo” di ritenere che l’interessato sia vittima di tratta), della garanzia dell'assistenza e tutela a prescindere dalla collaborazione (norma non presente nel nostro ordinamento come fonte di natura primaria), dell’introduzione di “adeguati meccanismi di rapida identificazione” delle vittime.

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Viene riproposta la struttura del reato con i tre elementi costitutivi legati alla condotta, evento e modalità con cui viene commessa la tratta. Mancano alcune precisazioni in merito all’Art.2 della Direttiva, con riferimento alla posizione di vulnerabilità del soggetto ed anche in merito all’Art.2 comma 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di mezzi coercitivi di cui al comma 1 dell’Art.2.

L’Art.3 del decreto introduce delle modifiche al codice di procedura penale.149

L’Art.4 del decreto considera la situazione dei “minori non accompagnati vittime di tratta”.

Questo profilo è preso in esame dall’Art.13 comma 2 e dall’Art.16 della Direttiva 2011/36 i quali prevedono una serie di regole.

La norma stabilisce che l’accertamento dell’età venga messo in atto nei casi in cui vi siano fondati motivi di ritenere che il soggetto possa essere un minore di età o qualora non sia possibile definirla mediante i documenti identificativi.

Viene prevista una procedura multidisciplinare di accertamento dell’età che viene condotta da personale specializzato, tenendo conto delle condizioni del minore.

L’Art.5 si occupa di “obblighi di formazione” in relazioni a funzionari, operatori di polizia, funzionari dei servizi per l’immigrazione e di coloro che possono venire in contatto con le vittime.

Il piano nazionale anti-tratta dovrà quindi definire specifici moduli formativi di cui debbano avvalersi le persone interessate.

L’Art.6 del decreto riguarda il “diritto di indennizzo”, ma in realtà non viene recepito quanto previsto dalla Direttiva all’Art.17.

L’attuale sistema previsto dall’Italia è insufficiente con la conseguenza che solo parzialmente è possibile garantire una tutela alle vittime.150

149 Vengono introdotte modifiche all’istituto dell’incidente probatorio

mediante l’introduzione del comma 5ter dell’Art.398 c.p.p.

150 Sul punto viene applicata la Direttiva 2004/80/UE in merito al diritto di

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L’Art.7 investe il Dipartimento per le Pari Opportunità del ruolo di “relatore nazionale equivalente” attribuendo i compiti che sono previsti in ambito di doveri di indennizzo e coordinamento degli interventi di protezione sociale.

L’Art.8 riguarda le “Modifiche dell’Art.18 D.lgs. 286/98”.

In attuazione della Direttiva 2011/36/UE è introdotto il comma 3bis all’Art.18 del D.lgs. 286/98 il quale prevede la possibilità, per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6 (ossia i cittadini comunitari), di attuare un programma unico di emersione e di assistenza in via transitoria ed un secondo programma di integrazione sociale.

Possiamo affermare che l’intento di questo nuovo comma sia quello di rafforzare la tutela, cercando di instaurare un coordinamento legislativo tra varie norme.151

L’Art.9 del decreto ha previsto un piano di azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento al fine di definire strategie pluriennali per contrastare il fenomeno.

Infine l’Art.10 individua disposizioni di rinvio tra i sistemi e le procedure della protezione delle vittime della tratta di esseri umani e della protezione internazionale, prevedendo (comma 1), che le Amministrazioni direttamente coinvolte nell’uno e nell’altro sistema individuino misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza.

151 Si cerca di instaurare un coordinamento tra l’Art.13 ed Art.18 del D.lgs.

286/98.

In questo modo si viene a realizzare una prima forma di assistenza di prima necessità che ha carattere transitorio e che verrà poi realizzata mediante l’applicazione dell’Art.18.

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Capitolo 5