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La criminalizzazione della tratta e la protezione delle vittime.

La tratta di esseri umani.

2.4 La criminalizzazione della tratta e la protezione delle vittime.

L’obbligo di criminalizzare le condotte definite dall’Art.3 del protocollo è contenuto nell’Art.5 del medesimo.56

Ai sensi di tale articolo gli Stati membri hanno l’obbligo di criminalizzare non soltanto le condotte previste dall’Art.3, ma anche il tentativo di commettere il reato e la partecipazione e la direzione delle condotte.

Con questo ultimo inciso si fa riferimento a quelle che, nel nostro sistema penale, sono individuate come concorso di persone nel reato

55 Vi è una convinzione secondo cui le persone trafficate possono essere

utilizzate positivamente nei procedimenti penali in quanto si ritiene che queste possano fornire delle informazioni sui trafficanti.

La possibilità che queste possano collaborare nell’ambito della giustizia è legata alle forme di tutela e protezione che vengono poste nei loro confronti. Questa è una soluzione che è stata presentata per poter intraprendere azioni penali nei confronti dei trafficanti stessi.

56 Art. 5 Penalizzazione: (1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di

altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui all’articolo 3 del presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente. (2) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato: a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; c) all’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

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dove le persone coinvolte possono avere ruolo di organizzatore o dirigente, ovvero di mero partecipe.

Tale obbligo di criminalizzazione non è soggetto alla condizione che si tratti di un reato transnazionale dato che ricomprende la possibilità di criminalizzare i casi di tratta interna.57

Una delle più importanti novità che sono state introdotte dal Protocollo è legata alle forme di tutela che diventano parte integrante dell’azione di contrasto al “traffico di persone”.

La Convenzione di Palermo, in materia di tutela delle vittime di traffico, individua una sezione apposita rubricata agli Art.24 ed Art.25 della medesima.

Queste forme di protezione si applicano anche ai reati previsti dall’Art.5 del Protocollo in quanto l’Art.24 è dedicato alla protezione dei testimoni e l’Art.25 è dedicato all’assistenza e protezione delle vittime.

In particolare l’Art.25 indica agli Stati parte l’obiettivo di assistere le vittime e di proteggerle nei casi di minaccia o violenza.58

Nell’ambito del Protocollo la questione relativa alla tutela e alle forme di protezione delle vittime è disciplinata dall’Art.6.59

57 Viene definita tratta interna quella si realizza all’interno del medesimo paese. 58 Art. 25 Assistenza alle vittime e loro protezione: (1) Ciascuno Stato Parte

adotta le misure appropriate nell’ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione. (2) Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all’indennizzo e al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione. (3) Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

59 Art. 6 Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone: (1) Nei casi

opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l’identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta. (2) Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone: a) informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti; b) assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare

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Tale articolo è suddiviso in vari paragrafi all’interno dei quali si indicano gli obiettivi per gli Stati, anche se non in modo vincolante. Ad esempio, nell’ambito del Par.1 Art.6 vengono individuati gli obiettivi di protezione della privacy e legati ai processi di identificazione delle vittime.

Vengono indicati i casi in cui le vittime debbano essere informate in relazione alle procedure legali e le forme di assistenza.

Vengono inseriti obiettivi in relazione alla riabilitazione sociale e psicologica della persona trafficata.60

Ogni Stato dovrà garantire delle forme di assistenza sociale, di un alloggio, di assistenza medica.61

Ogni Stato dovrà fare il possibile per garantire la sicurezza della vittima fino a che si trova nel territorio ed inoltre la legislazione interna dovrà garantire che la vittima possa ottenere eventuale risarcimento per i danni subiti.

In relazione a tali obiettivi, il Protocollo pone attenzione sulle tipologie di vittime ed in particolar modo sull’età di queste.

i diritti della difesa. (3) Ogni Stato Parte prende in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire: a) un alloggio adeguato; b) consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendano; c) assistenza medica, psicologica e materiale; e d) opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.

(4) Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e cure adeguati. (5) Ogni Stato Parte cerca di assicurare l’incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio. (6) Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.

60 Art.6 par.2 Protocollo di Palermo; 61 Art.6 par.3 Protocollo di Palermo;

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Considerando l’oggetto della propria attenzione la vittima, questo ci permette di individuare un altro elemento di differenza rispetto al Protocollo sul traffico di migranti.

Le persone che sono state oggetto di “tratta” sono delle vittime e questo conferisce loro uno stato autonomo nell’ambito del diritto internazionale.

Sono riconosciute come tali proprio perché sono vittime di violazione di diritti legati alla dignità umana.

Il riconoscimento dello status di vittima alla persona trafficata è stato un punto molto critico e controverso nell’ambito delle negoziazioni. Una volta fatta questa considerazione, dobbiamo porre la nostra attenzione sulla protezione speciale che viene prevista per il traffico di minori.

Nelle negoziazioni iniziali del Protocollo non era stata presa in considerazione la tipologia delle persone trafficate.

Successivamente, la Commissione per i diritti umani incaricò la Commissione ad hoc di introdurre delle disposizioni che riguardassero forme di tutela specificamente rivolte verso i bambini.62

La più significativa forma di attenzione ai minori nel Protocollo è stata proprio l’identificazione di una definizione di tratta di minori, specificando la mancanza di un elemento fondamentale per definirla tale.

Al tempo stesso possiamo considerare che, come altro grado di attenzione a questa particolare categoria, sono state introdotte forme di tutela specifica che riguardano proprio l’accoglienza, la cura e l’educazione di tali soggetti.

62 E’ uno degli altri elementi che caratterizza la differenza con il Protocollo sul

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La Guida Legislativa mira ad individuare, in merito a tale argomento una serie di previsioni in relazione a casi in modo che gli Stati possano assicurare varie forme di tutela per i minori.63

63 In relazione a questo punto la Guida Legislativa fa una precisazione nel caso

in cui l’età del soggetto sia incerta, si prevede che le disposizioni previste per i minori vengano comunque applicate fino a che non si riesca ad avere la certezza sull’età.

Sono previste anche tutta una serie di possibili misure che gli Stati possono adottare nei confronti dei minori vittima di tratta ricordando anche l’eventuale introduzione di persone che controllino il rispetto dei diritti dei minori. Un esempio di tale controllo può essere sicuramente quello di evitare che vi siano rapporti tra i minori e quelli che sono considerati i possibili offensori in quanto trafficanti.

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Capitolo 3