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La Direttiva 2002/90/CE: definizione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La disciplina europea sul traffico di migranti.

6.1 La Direttiva 2002/90/CE: definizione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

quadro 2002/946. – 6.3 Gli strumenti adottati dall’Unione Europea per contrastare il fenomeno.

6.1 La Direttiva 2002/90/CE: definizione del reato di

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel corso degli anni l’Unione Europea ha visto un progressivo aumento dei flussi migratori, soprattutto in relazione alle situazioni di guerra alle frontiere.

Secondo i dati di EUROSTAT, a settembre del 2015 le prime domande di asilo nell’UE erano circa 88mila, in aumento del 94% rispetto all’anno precedente.

Il fenomeno “immigrazione illegale” viene preso in considerazione dagli Stati membri della Comunità Europea quando inizia a manifestarsi in alcuni di essi.171

L’iniziale assenza di un’azione comunitaria ha indotto gli Stati, negli anni novanta, a ricorrere alla cooperazione intergovernativa, come espresso nell’Accordo di Schengen 1985172 e nella sua Convenzione di

applicazione del 1990.

171 Gli Stato a cui facciamo riferimento sono il Regno Unito e la Francia, per

poi successivamente spostarsi in Italia e Spagna ossia Stati costieri facilmente raggiungibili via mare.

172 L’Accordo di Schengen del 14 giugno del 1985 è relativo “all’eliminazione

graduale dei controlli alle frontiere comuni”.

Gli accordi di Schengen introducono l’istaurazione di uno “spazio unico senza frontiere interne tra gli stati membri” e “un’unica frontiera interna”.

In particolare viene disciplinata: a)la libera circolazione dei cittadini degli Stati contraenti nello spazio senza frontiere interne, b) le condizioni per l’ingresso dello straniero alle frontiere esterne, c) la politica comune sul rilascio dei visti

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Il contrasto al traffico illecito di migranti viene regolato dall’Art.27 della Convezione di applicazione dell’accordo di Schengen richiedendo agli Stati di “stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri”.173

Inoltre, viene stabilito che qualora una Parte contraente sia informata di fatti lesivi della legislazione di un’altra, essa ne deve informare quest’ultima.174

Qualora una Parte contraente, la cui legislazione sia stata violata, chieda ad un’altra di perseguire i fatti di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, deve indicare mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.175

Negli anni successivi il tema della “migrazione non controllata” diventa sempre più centrale nelle istituzioni europee e nel 1993 viene fatto il primo riferimento ufficiale al “traffico di migranti”.176

La normativa europea attualmente in vigore per prevenire e ridurre il traffico irregolare di migranti si basa su due atti:

di ingresso breve o di lunga durata, d) le condizioni di circolazione degli stranieri, e) il sistema d’informazione Schengen, f) la lotta all’immigrazione clandestina, g) la politica comune sulla concessione dell’asilo e riconoscimento della qualità di rifugiato.

173 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

tra i governi degli Stati dell’Unione economica di Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, Art.27 (1).

174 Ibidem, Art.27 (2). 175 Ibidem, Art.27 (3).

176 Consiglio d'Europa, “Testi adottati alla conferenza europea sulla migrazione

incontrollata”, quinta conferenza dei Ministri europei responsabili per l'immigrazione, Atene, 18-19 novembre 1993, Raccomandazione 1 (a).

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La Direttiva del Consiglio 2002/90/CE sulla definizione del

reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.177  La Decisione quadro del Consiglio 2002/946 relativa al

rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.178

Sempre in materia di traffico di persone può essere applicata ai casi di immigrazione illegale la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, precedentemente citata179, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare

ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale.

Iniziando a prendere in considerazione la Decisione 2002/90, possiamo affermare che il suo obiettivo principale sia quello di fornire una definizione comune per il “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.180

La disposizione principale della Direttiva è data dall’ Art.1 il quale prevede obblighi nei confronti degli Stati membri di adottare sanzioni

177 Direttiva del Consiglio 2002/90/CE, del 28 novembre 2002, volta a il

favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. [Direttiva 2002/90].

Ai sensi dell’Art. 288 del Trattato sull'Unione Europea: «Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi.

Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

178 2002/946/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002,

relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali [Decisione Quadro 2002/946/GAI]. L’adozione di una decisione quadro impone un obbligo in capo agli Stati Membri dell'Unione Europea e agli stati candidati di fare in modo che il proprio diritto domestico sia conforme alla sostanza della decisione.

179 Per approfondimenti vedere paragrafo 3.2 Capitolo 3.

180 Per approfondimenti vedere Direttiva 2002/90 del Consiglio, Considerando

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appropriate “nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti un persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri” e “nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al soggiorno degli stranieri”.181 L’Art.2 della Direttiva 2002/90 estende tali obblighi citati dall’Art.1 anche in relazione all’istigazione, tentativo e concorso.

Tuttavia è prevista la possibilità per gli Stati di non applicare sanzioni qualora le condotte di facilitazione abbiano uno scopo di prestare assistenza umanitaria alla persone interessata.182

Per quanto riguarda l’attuazione di tale Direttiva questa è disciplinata dall’Art.4 della stessa.

Tale Articolo prevede che gli Stati membri si conformino a tale testo normativo entro il 5 dicembre del 2004.

La Direttiva prevede inoltre l’abrogazione dell’Art.27 paragrafo 1 della Convenzione di Schengen del 1990.183

Sulla base dell’Art.5, nel momento in cui uno Stato attua la Direttiva secondo le modalità previste dall’Art.4, cesserà di essere applicato l’Art.27 della Convenzione sopra citata.

In questo senso la Direttiva si dimostra come uno strumento più “stringente” rispetto all’Art.27 della Convenzione, in quanto richiede di applicare sanzioni anche nei casi in cui non vi sia un “vantaggio economico”.

181 Direttiva 2002/90 del Consiglio Art.1.

182 Questo è previsto dall’Art.6 del Protocollo sul Traffico di migranti. 183 Sul punto vedere Art.5 Direttiva 2002/90.

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