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La disciplina europea sul traffico di migranti.

6.2 La Decisione quadro 2002/96.

6.2 La Direttiva 2002/90 è completata dalla Decisione quadro 2002/96/GAI184 che stabilisce un quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

Questo strumento normativo introduce delle regole minime per gli Stati membri in relazione alle sanzioni da applicare e disciplina la responsabilità penale delle persone giuridiche185 oltre che la competenza per gli illeciti penali in ambito di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’Art.1 della presente Decisione prevede che ciascuno Stato membro adotti delle sanzioni penali, effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l’estradizione nei casi in cui vengano commessi gli illeciti disciplinati dagli Art.1 ed Art.2186 della Direttiva 2002/90/CE.187

A seconda dei casi, le sanzioni penali di cui all’Art.1 possono prevedere la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, divieto di esercitare direttamente o per interposta persona l’attività professionale esercitata in occasione della commissione del reato o dall’espulsione.188

Inoltre ai sensi di quanto previsto dall’Art.1 paragrafo 3, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti, se perpetrati a scopo di lucro, siano passibili di pene privative della libertà personale, il cui massimo non può essere inferiore a otto anni, quando sono

184 La Decisione quadro 2002/946 viene adottata il 28 novembre del 2002

pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con legge n.328 del 5 dicembre del 2002.

185 Sul punto vedere Art.2 Decisione Quadro 2002/946.

186 Il favoreggiamento dell’ingresso o del soggiorno illegali. Includendo

l’istigazione, il concorso e il tentativo.

187 Decisione Quadro 2002/946/GAI, Art. 1(1),

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/dec.946.2002.gai.pdf

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commessi da un’organizzazione criminale o mettendo in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime.189

Come precedentemente enunciato, la Decisione quadro individua la responsabilità penale per le persone giuridiche.190

Secondo l’Art.2 della presente Decisione, la persona giuridica verrà impegnata dalla condotta criminosa tenuta da parte di qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica di cui detenga una “posizione dominante” per conto della persona giuridica stessa.

La posizione dominante viene riscontrata qualora sia determinata da:  Potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

 Autorizzazione ad adottare decisioni a nome della persona giuridica.

 Esercizio del controllo in relazione a tale persone giuridica.191

L’Art.3 disciplina le sanzioni penali in tale ambito prevedendo tra queste:

 L’esclusione dal godimento o da un vantaggio di aiuto pubblico;  Divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività

commerciale;

 Assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;  Provvedimento giudiziario di scioglimento.

La Decisione quadro stabilisce anche i criteri sulla giurisdizione. Ai sensi dell’Art.4 ciascuno Stato è tenuto a definire la propria giurisdizione sulle condotte di reato commesse in tutto o in parte sul territorio.

Inoltre, uno Stato membro può stabilire la propria giurisdizione su condotte di traffico di migranti commesse da parte di un suo cittadino o per il vantaggio di una persona giuridica registrata nello Stato.192

189 Ibidem Art.1 paragrafo 3. 190 Ibidem Art.2.

191 Sul punto vedere Art.2 Decisione quadro 2002/946. 192 Art. 4(1) (b)-(c), 4(2) Decisione quadro 2002/946.

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L’Art.5 in materia di “estradizione ed azione penale” verrà applicato nei casi in cui un cittadino di uno Stato membro commetterà un reato al di fuori del territorio del proprio Paese.

Tuttavia, l’Art.6 introduce una “clausola di salvaguardia” in ambito di “diritto internazionale dei rifugiati” prevedendo che l’applicazione della Decisione non pregiudicherà la salvaguardia dei diritti dei rifugiati ed ai richiedenti asilo.193

Questa clausola mette in evidenza come non vengano specificati gli obblighi nei confronti dei migranti, oggetto di traffico che non siano né rifugiati né richiedenti asilo.

Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire nei propri ordinamenti sia la Direttiva 2002/90, sia la Decisione quadro 2002/946 entro il 5 dicembre del 2004.

Questo avrebbe comportato l’abrogazione, come precedentemente detto, dell’Art. 27 della Convenzione di Schengen.

Entrambi tali strumenti normativi rimangono in vigore, anche se hanno subito delle modifiche in seguito al Trattato di Lisbona.194

Possiamo cercare di capire quelle che sono le differenze tra il Protocollo sullo “smuggling of migrants” e gli strumenti europei considerando le innovazioni importate dalla Direttiva e dalla Decisione quadro.

Le disposizioni sulle sanzioni previste dagli strumenti europei sono molto più dettagliate rispetto al Protocollo.

Dal punto di vista della definizioni delle condotte, il Protocollo fa riferimento al “profitto” come requisito per poter parlare di traffico di migranti.

La Direttiva e la decisione non fanno nessuna menzione del profitto.

193 Tali diritti verranno rispettati dagli Stati membri ai senso di quanto previsto

dagli Art. 31 ed Art. 33 della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 1965.

194 Trattato di Lisbona, adottato il 13 dicembre 2007.

Le principali modifiche apportate dal Trattato di Lisbona sono: la riforma delle istituzioni e il miglioramento del processo decisionale dell'Ue; il rafforzamento della dimensione democratica dell'Ue; la riforma delle politiche interne dell'Ue; il rafforzamento della politica esterna dell'Ue.

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In questo modo si percepisce che tali disposizioni sono dirette a punire chiunque favorisca l’immigrazione illegale.

Le disposizioni in materia di criminalizzazione sono molto più definite nel Protocollo rispetto agli strumenti europei, così come molto più comprensiva si presenta la clausola di salvaguardia nel Protocollo, rispetto a quella individuata nella Decisione Quadro.

Nel Protocollo si afferma che i migranti, oggetto di traffico, non possono essere oggetto di azione penale per tale fatto, cosa di cui non viene fatta menzione negli strumenti europei.195

In conclusione, sempre con riferimento alle differenze tra tali strumenti, è stato evidenziato come nell’ambito della Decisione quadro e della Direttiva non sia ben chiara e definita la distinzione tra “traffico di persone” e “tratta di esseri umani”.

6.3 Gli strumenti adottati dall’Unione Europea per